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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20435/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il delitto ex artt. 110, 112, primo comma, n. 4, 624 bis, primo e terzo comma, e 625, primo comma nn. 2 e 5, e secondo comma, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione al mancato avviso al ricorrente per la procedura di accertamento tecnico irripetibile e in relazione all'acquisizione del relativo verbale in assenza di contraddittorio, è manifestamente infondato poiché, come già osservato dalla Corte di appello, l'accertamento è stata disposto nel procedimento iscritto a carico di ignoti e l'imputato è stato individuato come indagato solo una volta compiuto l'accertamento sul DNA, sicché opera il consolidato principio in forza del quale: «in tema di indagini preliminari, gli esiti del prelievo di tracce biologiche e delle successive analisi genotipiche finalizzate ad eventuali confronti sono utilizzabili quando il procedimento si svolga contro ignoti e non sia possibile osservare le garanzie di difesa previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero» (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Rv. 275058); Ritenuto che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - attinenti alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., all'erronea applicazione della circostanza aggravante ex art. 624, comma 1, n. 5, cod. pen., e alla violazione dell'art. 99, cod. pen. - sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (cfr. pagg.6 e 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il delitto ex artt. 110, 112, primo comma, n. 4, 624 bis, primo e terzo comma, e 625, primo comma nn. 2 e 5, e secondo comma, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione al mancato avviso al ricorrente per la procedura di accertamento tecnico irripetibile e in relazione all'acquisizione del relativo verbale in assenza di contraddittorio, è manifestamente infondato poiché, come già osservato dalla Corte di appello, l'accertamento è stata disposto nel procedimento iscritto a carico di ignoti e l'imputato è stato individuato come indagato solo una volta compiuto l'accertamento sul DNA, sicché opera il consolidato principio in forza del quale: «in tema di indagini preliminari, gli esiti del prelievo di tracce biologiche e delle successive analisi genotipiche finalizzate ad eventuali confronti sono utilizzabili quando il procedimento si svolga contro ignoti e non sia possibile osservare le garanzie di difesa previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero» (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Rv. 275058); Ritenuto che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - attinenti alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., all'erronea applicazione della circostanza aggravante ex art. 624, comma 1, n. 5, cod. pen., e alla violazione dell'art. 99, cod. pen. - sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (cfr. pagg.6 e 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 20435/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris