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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 26998/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Legalitax, alla via Flaminia n. 135 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 732, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 27.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. In data 29 dicembre 2015 la società [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore petrolifero ed energetico, presentava due istanze di rimborso volte ad ottenere la restituzione - in riferimento ai periodi d'imposta che vanno dal 2008 al 2014 - delle somme versate a titolo di Addizionale IRES ex art. 81 del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla

I. n. 133 del 2008 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), per una somma complessiva di Euro 12.979.644,57.

2. Decorsi 90 giorni dalla presentazione delle predette istanze si perfezionava, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, il provvedimento tacito di diniego, avverso il quale la società [OSCURATO:SOCIETA] presentava, in data 29 settembre 2016, ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia.

Quest'ultima, con sentenza n. 504/01/2019, rigettava il ricorso, ritenendo la fondatezza del diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria.

3. In data 28 ottobre 2019 la società presentava appello avverso la decisione di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 732/01/2020, rigettava l'impugnazione, confermando la pronuncia della CTP.

4. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad uno strumento d'impugnazione.

Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria.

La contribuente ha pure depositato ampia memoria, con la quale ha ripreso e sviluppato i suoi argomenti.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112/2008, come conv.; degli artt. 3, 24, 53, 81, 111 e 136 Cost.; degli artt. 28 e 30 della L. n. 87/1953 e/o dell'art. 1 della L. Cost. n. 1/1948, per non avere la CTR riconosciuto efficacia retroattiva alla sentenza n. 10 del 2015, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della cd. [OSCURATO:PERSONA] (nello specifico, dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

2. Invero, mediante tale sentenza la Consulta ha indubbiamente dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in oggetto, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ma ha circoscritto gli effetti della pronuncia a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa, stabilendo espressamente che "gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale decorrono, tuttavia, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella [OSCURATO:PERSONA]», ovvero dal 12 febbraio 2015; operando un bilanciamento tra principi e valori dell'ordinamento costituzionale.

La Corte costituzionale ha giustificato la ragione di una tale limitazione temporale osservando che "l'impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81 commi 16, 17, 18 del D.L. n.112/2008 ... determinerebbe ... uno squilibro del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva anche per non venir meno al rispetto dei parametri cui l'Italia si è obbligata in sede di Unione europea ed internazionale e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata considerata a regime".

2.1. La ricorrente lamenta - in sostanza - che la Corte costituzionale ha esercitato un potere non legittimo, ritenendo che alla Consulta, sulla base della normativa vigente, non sarebbe riconosciuta la facoltà di differire nel tempo gli effetti delle statuizioni di illegittimità costituzionale.

Il motivo di censura introdotto dalla ricorrente, invero, si limita a denunciare esclusivamente profili inerenti la citata sentenza della Corte costituzionale e, pertanto, il ricorso è da ritenersi manifestamente inammissibile ai sensi del terzo comma dell'art. 137 della [OSCURATO:PERSONA], il quale limpidamente stabilisce che "contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione".

2.2. Per completezza risulta comunque opportuno evidenziare che il ricorso appare anche infondato.

Sembra in proposito utile ricordare che, in merito alla questione in oggetto: l'efficacia retroattiva, o meno, della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità della cd. [OSCURATO:PERSONA], questa Corte di legittimità ha già avuto modo di pronunciarsi più volte dando così origine ad un condivisibile e consolidato indirizzo giurisprudenziale, e si è spiegato che "le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia "ex tunc", neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice "a quo" ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte "ad quem" quanto agli effetti della decisione sulla medesima", Cass. sez.

VI-V, 18.12.2018, n. 32716 (conf.

Cass. sez.

VI-V, 8 novembre 2021, n. 32489), orientamento dal quale, tenuto anche conto delle argomentazioni addotte dalla Società ricorrente, non si ritiene in questa sede di doversi discostare.

3. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio.

Risulta anche dovuta la corresponsione, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida nella complessiva misura di C 29.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Legalitax, alla via Flaminia n. 135 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 732, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 27.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. In data 29 dicembre 2015 la società [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore petrolifero ed energetico, presentava due istanze di rimborso volte ad ottenere la restituzione - in riferimento ai periodi d'imposta che vanno dal 2008 al 2014 - delle somme versate a titolo di Addizionale IRES ex art. 81 del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla I. n. 133 del 2008 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), per una somma complessiva di Euro 12.979.644,57. 2. Decorsi 90 giorni dalla presentazione delle predette istanze si perfezionava, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, il provvedimento tacito di diniego, avverso il quale la società [OSCURATO:SOCIETA] presentava, in data 29 settembre 2016, ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia. Quest'ultima, con sentenza n. 504/01/2019, rigettava il ricorso, ritenendo la fondatezza del diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria. 3. In data 28 ottobre 2019 la società presentava appello avverso la decisione di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 732/01/2020, rigettava l'impugnazione, confermando la pronuncia della CTP. 4. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad uno strumento d'impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. La contribuente ha pure depositato ampia memoria, con la quale ha ripreso e sviluppato i suoi argomenti. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112/2008, come conv.; degli artt. 3, 24, 53, 81, 111 e 136 Cost.; degli artt. 28 e 30 della L. n. 87/1953 e/o dell'art. 1 della L. Cost. n. 1/1948, per non avere la CTR riconosciuto efficacia retroattiva alla sentenza n. 10 del 2015, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della cd. [OSCURATO:PERSONA] (nello specifico, dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. 2. Invero, mediante tale sentenza la Consulta ha indubbiamente dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in oggetto, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ma ha circoscritto gli effetti della pronuncia a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa, stabilendo espressamente che "gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale decorrono, tuttavia, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella [OSCURATO:PERSONA]», ovvero dal 12 febbraio 2015; operando un bilanciamento tra principi e valori dell'ordinamento costituzionale. La Corte costituzionale ha giustificato la ragione di una tale limitazione temporale osservando che "l'impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81 commi 16, 17, 18 del D.L. n.112/2008 ... determinerebbe ... uno squilibro del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva anche per non venir meno al rispetto dei parametri cui l'Italia si è obbligata in sede di Unione europea ed internazionale e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata considerata a regime". 2.1. La ricorrente lamenta - in sostanza - che la Corte costituzionale ha esercitato un potere non legittimo, ritenendo che alla Consulta, sulla base della normativa vigente, non sarebbe riconosciuta la facoltà di differire nel tempo gli effetti delle statuizioni di illegittimità costituzionale. Il motivo di censura introdotto dalla ricorrente, invero, si limita a denunciare esclusivamente profili inerenti la citata sentenza della Corte costituzionale e, pertanto, il ricorso è da ritenersi manifestamente inammissibile ai sensi del terzo comma dell'art. 137 della [OSCURATO:PERSONA], il quale limpidamente stabilisce che "contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione". 2.2. Per completezza risulta comunque opportuno evidenziare che il ricorso appare anche infondato. Sembra in proposito utile ricordare che, in merito alla questione in oggetto: l'efficacia retroattiva, o meno, della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità della cd. [OSCURATO:PERSONA], questa Corte di legittimità ha già avuto modo di pronunciarsi più volte dando così origine ad un condivisibile e consolidato indirizzo giurisprudenziale, e si è spiegato che "le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia "ex tunc", neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice "a quo" ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte "ad quem" quanto agli effetti della decisione sulla medesima", Cass. sez. VI-V, 18.12.2018, n. 32716 (conf. Cass. sez. VI-V, 8 novembre 2021, n. 32489), orientamento dal quale, tenuto anche conto delle argomentazioni addotte dalla Società ricorrente, non si ritiene in questa sede di doversi discostare. 3. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio. Risulta anche dovuta la corresponsione, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida nella complessiva misura di C 29.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corri
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