Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 05066/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto la revoca della misura della detenzione domiciliare concessa a GRANDIZIO Daniele con ordinanza del medesimo Tribunale in data 10 febbraio 2021.

In motivazione, il Tribunale sottolinea che, la pervicace, intollerabile ed ingiustificabile prosecuzione di attività delinquenziale da parte del GRANDIZIO, in regime di restrizione domiciliare, è tale da dimostrare assoluta incoerenza con le finalità di tipo rieducativo che avevano giustificato l'applicazione del regime alternativo, nonché l'incapacità di adattarsi al trattamento riabilitativo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GRANDIZIO Daniele deducendo vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, essendo stato manifestato un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza, dotate di piena logicità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto la revoca della misura della detenzione domiciliare concessa a GRANDIZIO Daniele con ordinanza del medesimo Tribunale in data 10 febbraio 2021. In motivazione, il Tribunale sottolinea che, la pervicace, intollerabile ed ingiustificabile prosecuzione di attività delinquenziale da parte del GRANDIZIO, in regime di restrizione domiciliare, è tale da dimostrare assoluta incoerenza con le finalità di tipo rieducativo che avevano giustificato l'applicazione del regime alternativo, nonché l'incapacità di adattarsi al trattamento riabilitativo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GRANDIZIO Daniele deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, essendo stato manifestato un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza, dotate di piena logicità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05066/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris