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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03540/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21960-2021 proposto da: R.F.I. -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 252, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] materia del contendere R.G.N.21960/2021 Cron.

Rep.

Ud.13/12/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 840/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2021 R.G.N. 1244/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza del tribunale di Castrovillari (n. 438/1999), poi riformata.

2. Avverso tale sentenza di [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:4.

Preliminarmente, deve darsi atto dell’avvenuto deposito del verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto tra le parti il 15 giugno 2023.

5. Dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto e tale verbale è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio, il che giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

6. Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21960-2021 proposto da: R.F.I. -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 252, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] materia del contendere R.G.N.21960/2021 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 840/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2021 R.G.N. 1244/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza del tribunale di Castrovillari (n. 438/1999), poi riformata. 2. Avverso tale sentenza di [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:4. Preliminarmente, deve darsi atto dell’avvenuto deposito del verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto tra le parti il 15 giugno 2023. 5. Dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto e tale verbale è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio, il che giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. 6. Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione dell
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