CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 05590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base dell'affermazione della responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo alla finalità di spaccio, meramente riproduttiva della stessa censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua, è manifestamente infondato là dove, con logica motivazione, hanno argomentato la finalità dell'uso non esclusivamente personale in ragione del dato ponderale, del rinvenimento di bilancino e dei ritagli di carta, materiale utile per il confezionamento da cui la prova del fine di cessione. eli t RilevatoVil secondo motivo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, al diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. in misura prevalente e alla ritenuta recidiva, e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva sono manifestamente infondati, avendo la corte territoriale argomentato la maggiore pericolosità che deriva dai precedenti che qualifica la recidiva, tenuto conto che il giudizio di maggiore pericolosità compiuto dal giudice di merito, a norma dell'art. 99 cod.pen. fondato sull'identico fine di lucro dei reati (quello di furtokpina e quello di spaccio) ha carattere discrezionale e non &quindi censurabile in Cassazione se adeguatamente motivato. Allo stesso modo il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva risulta frutto di un discrezionale e nonfif irragionevole esercizio del potere di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod.pen.) anche con riguardo al complessivo trattamento sanzionatorio, di poco superiore ai minimi edittali. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t<1 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026 Il