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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 21752/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17223/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E FIGLI, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 118/2018 depositata il17/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’Ufficio delle Dogane aveva emesso nei confronti della Vicini di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] due accertamenti notificati nel 2009 e 2010 contenenti il recupero di diritti doganali e dazi antidumping in relazione a due partite di biciclette importate negli anni 2006 e 2007 con dichiarazione resa dalla Vicini di origine dalla Malesia ma provenienti, come accertato da rapporto OLAF, dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2.Contro questi atti la c ontribuent e proponeva ricorso, accolto in primo grado con sentenza n. 120/2012 della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ravenna, riformata in grado d’appello con la sentenza n. 2980/2016 della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’[OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato gli avvisi di accertamento doganali contenenti il recupero dei diritti e dei dazi antidumping.

3. Successivamente venivano emessi gli atti di contestazione con irrogazione di sanzioni per gli stessi fatti.

4. La società e [OSCURATO:PERSONA] in proprio proponevano ricorso avverso questi atti che la CTP di Ravenna rigettava.

5. Proposto appello, la CTR dell’ [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravame, osservando, anche sulla scorta degli accertamenti svolti in sede penale, cheil contribuente n on era consapevole della reale provenienza della merce, come confermato anche dal fatto che lo stesso aveva agito in rivalsa nei confronti di uno degli intermediari, né della falsità del documento utilizzato.

6. Avverso questa pronunzia l’Agenzia delle dog ane ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 7.Restano intimati i contribuenti. [OSCURATO:PERSONA]:

8. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 648, 654 c.p.p. e 303 TULD, «sussistenza dell’elemento soggettivo ai fini dell’irrogazione della sanzione – mancata prova dell’estraneità ai fatti – prova della falsità dei documenti», in quanto la sentenza penale non fa stato nel processo tributario.

8.1. Con il sec ondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/97 e dell’art. 2697 c.c. in quanto ai fini dell’applicazione delle sanzioni doganali è sufficiente la colpa del dichiarante coobbligato riguardante in questo caso l’origine della merce, non essendo necessario che egli non abbia formato documenti falsi ed essendo sufficiente il loro utilizzo e l’omessa verifica. 8.2.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 201 Reg. 2913/1992 in quanto il dichiarante (in questo caso la società risultava come tale nelle importazioni) risponde in solido con l’importatore per i dazi antidumping e relative sanzioni dipendenti da una falsa dichiarazione di origine. 8.3.Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 11 comma 2 Reg. 883/13 e art. 303 TU n. 43/73 in quanto le relazioni OLAF fanno prova circa la falsità delle certificazioni di origine di merce importata. 9.Tanto premesso, il primo motivo è infondato, perché la CTR non ha attribuito valore di giudicato alla sentenza penale ma ha condiviso l’accertamento in fatto secondo cui «il contribuente non era consapevole della reale provenienza della merce», considerato unitamente ad ulteriori elementi ed argomentazioni.

Con ciò la sentenza è in linea con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui la sentenzapenale irrevocabile di assoluzione dal reatotributario non spiega automaticamente efficacia digiudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sedepenale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudicetributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (ex multis, Cass. n. 17258 del 2019). 10.E’ fondato, invece, il secondo motivo. 10.1.Va premesso che la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, ex art. 199 Reg.

CEE n. 2454 del 1993, con riguardo all'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, all'autenticità dei documenti acclusi e all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al regime considerato (Cass. n. 4639 del 2020).

Anche lo spedizioniere che sia rappresentante indiretto dell'importatore risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, atteso che il combinato disposto degli artt. 201, comma 3, e 4, n. 18), del Regolamento n. 2913/92/CEE prevede specificamente la responsabilità sia di chi, come lo spedizioniererappresentante indiretto , fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, sia dell'importatore, per conto del quale la dichiarazione è fatta (Cass. n. 17496 del 2019); egli risponde dell'esattezza dei dati forniti, rispetto ai quali è tenuto ad adempiere agli obblighi di verifica e informazione, funzionali al corretto espletamento dell'incarico conferitogli (Cass. n. 1848 del 2020).

10.2. Va tenuto presente, invero, che la qualità di una merce rappresenta il coacervo degli elementi distintivi di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato di origine, che assume una connotazione del tutto pregnante sia in relazione alle caratteristiche del bene a fini civilistici, sia in relazione alla correttezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell'efficienza dei controlli, tanto più in considerazione delle eventuali preferenze tariffarie a taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo accordate dall'Unione europea; ne consegue che la sanzione prevista dall'art. 303 del T.U.L.D., che punisce chi renda «dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva» non corrispondenti all'accertamento degli Uffici finanziari, riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all'origine delle merci stesse, atteso che il comma 3 della norma in esame non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1 menziona le difformità di qualità da interpretarsi estensivamente (e non analogicamente) come comprensive, anche, delle diversità di origine (Cass., n. 14042 del 2012; Cass. n. 3594 del 2019).

Neppure rileva l'eventuale inconsapevolezza in capo al dichiarante delle irregolarità della dichiarazione, oggetto di successiva contestazione: in proposito questa Corte ha già chiarito (Cass. n. 13383 del 2019; Cass. n. 3739 del 2019; Cass. n. 1583 del 2012), che, accertata la falsità (ideologica o materiale) del certificato di origine della merce, è irrilevante che il dichiarante abbia agito in buona fede ed in modo diligente, ignorando un'irregolarità che ha comportato la mancata riscossione dei dazi che egli, altrimenti, avrebbe dovuto pagare, non essendo l'Unione europea tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro il quale gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (cfr.

Corte giust., 17 luglio 1997, in causa C-97/95, Pascoal, punti 59 e 60).

10.3. Quanto all’elemento soggettivo, seco ndo il principio generale, in tema disanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso (Cass. n. 9076 del 2021; così sostanzialmente, in motivazione, Cass. n. 14042 del 2012; Cass. n. 13068 del 2011; Cass. n. 22890 del 2006; sulla non necessità di un intento fraudolento si veda anche Cass. n. 4171 del 2009).

Per quanto riguarda, in particolare, le violazioni delle disposizioni in materiadoganale, poi, ai fini dell'affermazione della responsabilità per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 303 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, occorre che l'azione o l'omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere diprova dell'assenza di colpa, in virtù della presunzione posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa (Cass. n. 14030 del 2012; v. anche Cass. n. 13494del 2012; Cass. n. 13068 del 2011). 10.4.Inoltre, è bene precisare che deve farsi riferimento ad un operatore accorto ed alla esigibile diligenza qualificata, a norma dell'art. 1176 c.c., ragguagliata alla natura dell'attività professionale esercitata (Cass. n. 1848 del 2020; Cass. n. 13383 del 2019), che implica un obbligo di informazione ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito (si veda sul punto, il riferimento all’«operatore diligente ed accorto», ancorché in ordine alla fattispecie di cui all'art. 202 C.D.C., in Corte giust., 17novembre 2011, C- 454/10, Jestel, punto n. 22, nonché Cass. n. 1142 del 2018 in motivazione).

10.5. La CTR non h a fatto buon governo di questi principi , laddove haaffermato l’esonero della responsabilità sulla base della mera inconsapevolezza da parte della dichiarante della reale provenienza della merce e della falsità del documento utilizzato ma senza svolgere alcuna accertamento sulla diligenza esigibile, dovendosi anche es cludere che l’er rore n ella dichiarazione sia derivatoda colpa.

11. Conclusivamente, accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17223/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E FIGLI, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 118/2018 depositata il17/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’Ufficio delle Dogane aveva emesso nei confronti della Vicini di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] due accertamenti notificati nel 2009 e 2010 contenenti il recupero di diritti doganali e dazi antidumping in relazione a due partite di biciclette importate negli anni 2006 e 2007 con dichiarazione resa dalla Vicini di origine dalla Malesia ma provenienti, come accertato da rapporto OLAF, dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2.Contro questi atti la c ontribuent e proponeva ricorso, accolto in primo grado con sentenza n. 120/2012 della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ravenna, riformata in grado d’appello con la sentenza n. 2980/2016 della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’[OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato gli avvisi di accertamento doganali contenenti il recupero dei diritti e dei dazi antidumping. 3. Successivamente venivano emessi gli atti di contestazione con irrogazione di sanzioni per gli stessi fatti. 4. La società e [OSCURATO:PERSONA] in proprio proponevano ricorso avverso questi atti che la CTP di Ravenna rigettava. 5. Proposto appello, la CTR dell’ [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravame, osservando, anche sulla scorta degli accertamenti svolti in sede penale, cheil contribuente n on era consapevole della reale provenienza della merce, come confermato anche dal fatto che lo stesso aveva agito in rivalsa nei confronti di uno degli intermediari, né della falsità del documento utilizzato. 6. Avverso questa pronunzia l’Agenzia delle dog ane ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 7.Restano intimati i contribuenti. [OSCURATO:PERSONA]: 8. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 648, 654 c.p.p. e 303 TULD, «sussistenza dell’elemento soggettivo ai fini dell’irrogazione della sanzione – mancata prova dell’estraneità ai fatti – prova della falsità dei documenti», in quanto la sentenza penale non fa stato nel processo tributario. 8.1. Con il sec ondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/97 e dell’art. 2697 c.c. in quanto ai fini dell’applicazione delle sanzioni doganali è sufficiente la colpa del dichiarante coobbligato riguardante in questo caso l’origine della merce, non essendo necessario che egli non abbia formato documenti falsi ed essendo sufficiente il loro utilizzo e l’omessa verifica. 8.2.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 201 Reg. 2913/1992 in quanto il dichiarante (in questo caso la società risultava come tale nelle importazioni) risponde in solido con l’importatore per i dazi antidumping e relative sanzioni dipendenti da una falsa dichiarazione di origine. 8.3.Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 11 comma 2 Reg. 883/13 e art. 303 TU n. 43/73 in quanto le relazioni OLAF fanno prova circa la falsità delle certificazioni di origine di merce importata. 9.Tanto premesso, il primo motivo è infondato, perché la CTR non ha attribuito valore di giudicato alla sentenza penale ma ha condiviso l’accertamento in fatto secondo cui «il contribuente non era consapevole della reale provenienza della merce», considerato unitamente ad ulteriori elementi ed argomentazioni. Con ciò la sentenza è in linea con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui la sentenzapenale irrevocabile di assoluzione dal reatotributario non spiega automaticamente efficacia digiudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sedepenale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudicetributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (ex multis, Cass. n. 17258 del 2019). 10.E’ fondato, invece, il secondo motivo. 10.1.Va premesso che la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, ex art. 199 Reg. CEE n. 2454 del 1993, con riguardo all'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, all'autenticità dei documenti acclusi e all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al regime considerato (Cass. n. 4639 del 2020). Anche lo spedizioniere che sia rappresentante indiretto dell'importatore risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, atteso che il combinato disposto degli artt. 201, comma 3, e 4, n. 18), del Regolamento n. 2913/92/CEE prevede specificamente la responsabilità sia di chi, come lo spedizioniererappresentante indiretto , fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, sia dell'importatore, per conto del quale la dichiarazione è fatta (Cass. n. 17496 del 2019); egli risponde dell'esattezza dei dati forniti, rispetto ai quali è tenuto ad adempiere agli obblighi di verifica e informazione, funzionali al corretto espletamento dell'incarico conferitogli (Cass. n. 1848 del 2020). 10.2. Va tenuto presente, invero, che la qualità di una merce rappresenta il coacervo degli elementi distintivi di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato di origine, che assume una connotazione del tutto pregnante sia in relazione alle caratteristiche del bene a fini civilistici, sia in relazione alla correttezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell'efficienza dei controlli, tanto più in considerazione delle eventuali preferenze tariffarie a taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo accordate dall'Unione europea; ne consegue che la sanzione prevista dall'art. 303 del T.U.L.D., che punisce chi renda «dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva» non corrispondenti all'accertamento degli Uffici finanziari, riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all'origine delle merci stesse, atteso che il comma 3 della norma in esame non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1 menziona le difformità di qualità da interpretarsi estensivamente (e non analogicamente) come comprensive, anche, delle diversità di origine (Cass., n. 14042 del 2012; Cass. n. 3594 del 2019). Neppure rileva l'eventuale inconsapevolezza in capo al dichiarante delle irregolarità della dichiarazione, oggetto di successiva contestazione: in proposito questa Corte ha già chiarito (Cass. n. 13383 del 2019; Cass. n. 3739 del 2019; Cass. n. 1583 del 2012), che, accertata la falsità (ideologica o materiale) del certificato di origine della merce, è irrilevante che il dichiarante abbia agito in buona fede ed in modo diligente, ignorando un'irregolarità che ha comportato la mancata riscossione dei dazi che egli, altrimenti, avrebbe dovuto pagare, non essendo l'Unione europea tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro il quale gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (cfr. Corte giust., 17 luglio 1997, in causa C-97/95, Pascoal, punti 59 e 60). 10.3. Quanto all’elemento soggettivo, seco ndo il principio generale, in tema disanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso (Cass. n. 9076 del 2021; così sostanzialmente, in motivazione, Cass. n. 14042 del 2012; Cass. n. 13068 del 2011; Cass. n. 22890 del 2006; sulla non necessità di un intento fraudolento si veda anche Cass. n. 4171 del 2009). Per quanto riguarda, in particolare, le violazioni delle disposizioni in materiadoganale, poi, ai fini dell'affermazione della responsabilità per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 303 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, occorre che l'azione o l'omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere diprova dell'assenza di colpa, in virtù della presunzione posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa (Cass. n. 14030 del 2012; v. anche Cass. n. 13494del 2012; Cass. n. 13068 del 2011). 10.4.Inoltre, è bene precisare che deve farsi riferimento ad un operatore accorto ed alla esigibile diligenza qualificata, a norma dell'art. 1176 c.c., ragguagliata alla natura dell'attività professionale esercitata (Cass. n. 1848 del 2020; Cass. n. 13383 del 2019), che implica un obbligo di informazione ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito (si veda sul punto, il riferimento all’«operatore diligente ed accorto», ancorché in ordine alla fattispecie di cui all'art. 202 C.D.C., in Corte giust., 17novembre 2011, C- 454/10, Jestel, punto n. 22, nonché Cass. n. 1142 del 2018 in motivazione). 10.5. La CTR non h a fatto buon governo di questi principi , laddove haaffermato l’esonero della responsabilità sulla base della mera inconsapevolezza da parte della dichiarante della reale provenienza della merce e della falsità del documento utilizzato ma senza svolgere alcuna accertamento sulla diligenza esigibile, dovendosi anche es cludere che l’er rore n ella dichiarazione sia derivatoda colpa. 11. Conclusivamente, accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio a
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