CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i fatti oggetto di tre sentenze di condanna per furto, ricettazione e uso carte di credito, fatti del 2012, 2014 e 2015; Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che i fatti, benché omogenei, sono stati commessi in tre comuni diversi, due regioni diverse e comunque in tempi lontani, almeno un anno, e che il condannato non ha allegato ulteriori elementi per dimostrare l'unicità del disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione con particolare riferimento al ritenuto obbligo di allegare elementi sui quali fondare la continuazione; Rilevato che il giudice si è conformato alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e che, con i riferimenti al tempo intercorso e alla distanza tra i luoghi di commissione, ha correttamente e adeguatamente motivato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C