CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 38921/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, in sostituzione del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 marzo 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi, dichiarava, per quanto qui di interesse, non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati al medesimo ascritti ai capi 1, 3 e 4 della rubrica (ai sensi degli artt. 10 d.lgs. n. 274/2000 il capo 1, dell’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 i capi 3 e 4), confermandone la condanna per le residue imputazioni di cui ai capi 5 e 6, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, quale amministratore di fatto, distratto dal patrimonio della srl [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 15 ottobre 2012, nel corso della procedura fallimentare e precisamente il 17 maggio 2013, il furgone [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] e per avere sottratto le scritture contabili in pregiudizio dei creditori. Gli veniva irrogata la pena di anni due di reclusione giudicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue. Dal 2012 la società era divenuta irreperibile alla sede indicata e non si era individuato alcun magazzino delle merci. La sua attività, del resto, era consistita nell’acquistare beni da fornitori extracomunitari, versandone il corrispettivo solo quando riceveva i fondi da altra società, la [OSCURATO:PERSONA], che le inviava, di volta in volta, i bonifici per il pari importo. Ne era, in sostanza, lo strumento. Fin dal 2009, la fallita non aveva presentato alcuna delle prescritte dichiarazioni fiscali. Al momento della dichiarazione giudiziale del dissesto, non era stato consegnato al curatore il furgone e questi lo aveva rintracciato solo grazie alla forza pubblica, rinvenendolo, il 26 febbraio 2014, in possesso di tale Tripodina, che aveva affermato di averlo acquistato dalla fallita il 17 maggio 2013 (dopo la declaratoria di fallimento, dunque). L’amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], aveva a sua volta riferito che l’imputato, con il quale aveva intrattenuto una relazione affettiva, le aveva chiesto di assumere il ruolo, appunto, di amministratore della società, ruolo che aveva accettato ma senza mai occuparsi effettivamente della sua gestione, rimasta, così, in capo al [OSCURATO:PERSONA] teste Quattrocchi - proprietario del locale in cui la società avrebbe dovuto tenere il magazzino – riferiva di avere stipulato il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] ma solo dopo avere trattato con il [OSCURATO:PERSONA]. Il teste [OSCURATO:PERSONA] ricordava che la [OSCURATO:PERSONA] era stata accompagnata dall’imputato quando aveva consegnato al curatore la documentazione contabile di cui disponeva. Il curatore Russi aveva riferito di avere parlato con l’imputato, che si era dimostrato a perfetta conoscenza della concreta attività e gestione della società. Doveva così concludersi, a giudizio della Corte territoriale, che l’imputato avesse assunto, anche nel corso dell’amministrazione [OSCURATO:PERSONA] (sua prestanome), il ruolo di amministratore di fatto della fallita e che fosse, così, a lui attribuibile il delitto di bancarotta documentale, consumato in consapevole pregiudizio delle ragioni dei creditori, al fine di non consentire neppure di comprendere come si fosse formata l’ingente massa passiva (pari ad oltre un milione di euro9 e di distrarre il furgone (l’unico bene residuo). Di contro ne discendeva l’assoluzione, per tale delitto, della [OSCURATO:PERSONA], ritenuta non consapevole di quanto [OSCURATO:PERSONA] stava tramando. Generico, secondo la Corte, era il motivo di appello sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condotta distrattiva (del furgone) e ricordava altresì che sull’amministratore, anche di fatto, incombe l’obbligo di custodire i beni della società, almeno fino a quando gli stessi non siano consegnati al curatore fallimentare. 2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di bancarotta distrattiva. La distrazione del furgone era avvenuta dopo la pronuncia della dichiarazione di fallimento quando pertanto non poteva configurarsi in capo al medesimo alcuna gestione della fallita, neppure di fatto. Peraltro, non si era neppure in concreto interessato alla cessione del furgone, come emerge dalla deposizione del teste Carbone. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine al ritenuto ruolo di amministratore di fatto della fallita in capo al prevenuto. Le dichiarazioni sul punto della coimputata [OSCURATO:PERSONA], l’amministratore di diritto della società e di altri testimoni non convergevano. La stessa [OSCURATO:PERSONA] che aveva avuto una relazione sentimentale con l’imputato si era allontanata dalla società nel 2011 e da allora nulla poteva più riferire sulla gestione della società. Gli altri testi non avevano riferito circostanze specifiche da cui potersi dedurre che la gestione effettiva e costante della srl fosse riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], anche considerando la continua presenza della [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto in riferimento al delitto di bancarotta documentale. Sull’amministratore di fatto non incombe alcun dovere di regolare tenuta della contabilità, ascrivibile solo all’amministratore di diritto. Comunque, la documentazione contabile era nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] che difatti l’aveva consegnata, seppure in parte, al curatore fallimentare. La condanna dell’imputato era poi logicamente in contrasto con l’assoluzione per il medesimo fatto dell’amministratore di diritto. Né si era provata la sussistenza del necessario dolo specifico. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei contestati reati. Quanto alla bancarotta distrattiva nulla si era motivato in relazione al dolo di pregiudizio ai creditori. Quanto alla bancarotta documentale si era dedotto il dolo dalla mera materialità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. La doglianza argomentata nel secondo motivo – e di riflesso anche negli ulteriori motivi – circa il ruolo di amministratore di fatto ricoperto nella gestione della fallita da parte dell’imputato è inammissibile perché interamente versato in fatto così da non considerare i limiti del sindacato di legittimità che non può consistere in una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte territoriale, nel citare i testi escussi che avevano dato conto dell’interessamento diretto del prevenuto nella locazione dell’immobile che doveva essere adibito a magazzino, nei contatti con il curatore (al quale era stato in grado di compiutamente riferire in ordine alla vicende societarie), costituivano validi riscontri a quanto riferito dall’amministratore di diritto che aveva protestato la propria estraneità alla gestione dell’attività, avendo assunto la carica solo su espressa richiesta del [OSCURATO:PERSONA] a cui, all’epoca, era legata da una relazione affettiva. Legame sentimentale che quando si era interrotto aveva determinato anche il formale distacco della [OSCURATO:PERSONA] dalle vicende societarie, e purtuttavia, il prevenuto neppure si era interessato a nominarne un diverso amministratore, visto che comunque la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva ricoperto il ruolo solo come sua prestanome. 2. Da tale complessiva ricostruzione si era così dedotto che altri non potesse essere se non il ricorrente, quale unico amministratore, ancorché di fatto, della fallita ad avere il possesso dei beni della stessa e, quanto alla contestata condotta distrattiva post- fallimentare (del furgone) a non consegnarlo al curatore (con cui pure il prevenuto aveva avuto almeno un contatto) e a cederlo, nel 2013 (e quindi in data posteriore alla sentenza dichiarativa, del 2012) a terza persona, nel cui possesso, peraltro, veniva rinvenuto non su indicazione dell’imputato ma ad esito delle ricerche del mezzo attivate dal curatore stesso. Così concludendo, la Corte di merito, per la sussistenza del delitto di bancarotta patrimoniale contestato, in applicazione del principio di diritto affermato da questo consesso secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, la condotta distrattiva può essere compiuta dall'amministratore nei casi in cui la disponibilità dei beni dell'impresa fallita sia conservata dallo stesso (Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263262 – 01 ), affermazione che si attaglia anche all’amministratore di fatto quando sia questi, come nel caso di specie, ad avere conservato il possesso dei beni della fallita. Potendo peraltro concorrere anche le responsabilità dell’amministratore di diritto e di quello di fatto in caso di distrazione post-fallimentare (Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, PG/Abate, Rv. 281555 – 01) come tuttavia non emerge sia avvenuto nel caso concreto (tanto che la prima, la [OSCURATO:PERSONA], era stata assolta dal relativo addebito). Quanto al dolo che deve assistere tale condotta di distrazione fallimentare, deve ricordarsi come il medesimo non debba essere specifico, come invocato in ricorso, bensì generico (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 – 01), pur dovendosi individuare degli “indici di fraudolenza” (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01), nel caso di specie perfettamente deducibili dalla mancata consegna di un bene della fallita al curatore e dalla sua successiva rivendita, in proprio. 3. Quanto al delitto di bancarotta documentale, avendo rivestito la [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di mero prestanome dell’imputato, priva di manifesti vizi logici è la considerazione fatta dalla corte di merito circa l’ascrivibilità al [OSCURATO:PERSONA] della sottrazione delle scritture contabili, e ciò nel palese intento di non consentire la ricostruzione della sua attività (che peraltro appariva meramente servente di altra società, tanto da potere essere definita una “cartiera”) a danno degli interessi dei creditori (la massa passiva ammontava a circa un milione di euro) a cui non era stato così consentito di esaminarla al fine di porre in essere eventuali azioni recuperatorie (si pensi infatti che l’unico bene individuato e rinvenuto dal curatore era stato individuato solo grazie alle ricerche del curatore). Sono così manifestamente infondati anche gli ulteriori motivi di ricorso, il primo, il terzo ed il quarto, come sopra argomentati. 4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amm