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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 37300/2021

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO NAPOLI nei confronti di: TRIBUNALE ASTIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette/~e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] erte, G AI fo 1A, i fra n i sit W si 017: lìst Z t), e. '117- ibt.ú t 1-tn ;: 4 r,i (li, i A n!) Si ti rce r 34,9 ,rJ f), 11(1 — [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Asti, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 25 giugno 2020 - reso nel procedimento instaurato da [OSCURATO:PERSONA], con atto pervenuto all'ufficio il 15 maggio 2020, per l'applicazione del criterio del cumulo giuridico in relazione alle condanne da lui riportate - ha rilevato che, per gli effetti di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., il giudice che aveva pronunciato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] l'ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile risultava essere la Corte di appello di Napoli, che in data 15 dicembre 2014, irrevocabile il 13 ottobre 2016, aveva, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2010, emesso la statuizione di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Su questa premessa, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza funzionale per essere competente, quale giudice dell'esecuzione, la Corte di appello di Napoli, a cui ha disposto trasmettersi gli atti.

Nel suddetto provvedimento, si è considerato determinante il fatto che l'incidente era stato proposto quando l'ultima condanna irrevocabile, ancorché non compresa nel cumulo oggetto di esame, era quella derivata dalla suindicata sentenza della Corte di appello di Napoli, siccome ogni questione che incide sull'esecuzione va decisa dall'unico organo giurisdizionale a ciò deputato.

2. La Corte di appello di Napoli, ricevuti gli atti, con ordinanza del 12 febbraio 2021, ha sollevato conflitto negativo di competenza disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione per la sua soluzione.

Il giudice proponente ha considerato che - assodato il criterio attributivo della competenza individuato dal Tribunale di Asti - dalla consultazione degli atti risultava, tuttavia, che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella emessa dal Tribunale di Asti il 28 giugno 2007, divenuta irrevocabile il 1° aprile 2017, condanna del resto ricompresa nel provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti in data 29 giugno 2017.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ha prospettato la competenza del Tribunale di Asti, tenuto conto che, al momento della proposizione dell'istanza esecutiva, la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima era quella resa dal Tribunale di Asti il 28 giugno 2007, passata in giudicato il 1° aprile 2017. 2 tJ [OSCURATO:PERSONA]

1. Innanzi tutto, va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2.

Con specifico riferimento alla fase dell'esecuzione, in relazione al contrasto emerso, si deve muovere dal principio (per vero, non contestato in nessuno dei provvedimenti indicati) secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc.

Tsvetkov, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171 - 01).

E', al riguardo, utile anche la specificazione secondo cui, per il rilievo della competenza e della relativa perpetuatio, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento al suddetto momento, non esclusivamente a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281065 - 01; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc.

D'Elia, Rv. 280683 - 01).

Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiunta da una pluralità di provvedimenti da eseguire, per modo che giova ulteriormente precisare come - dal momento che la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibili, deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice - questi sia funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza risulti compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta.

La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l'individuazione del giudice competente in ordine alle questioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, Casu, Rv. 213945 -01).Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto - principio già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (v.

Sez. 1, ord., n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc.

Campaniello, Rv. 269760 - 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc.

Musumeci, Rv. 264679 - 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc.

Armanio, Rv. 261459 - 01) e da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie - è, quindi, quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la sentenza eseguibile divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo.

Sul tema, in coerenza con le notazioni che precedono, deve infatti rimarcarsi che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (per il concetto di sentenza eseguibile divenuta irrevocabile per ultima come inerente anche a una pronuncia di proscioglimento, a condizione che essa comporti effetti esecutivi e contenga statuizioni idonee a investire il giudice dell'esecuzione, v.

Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Confl. comp. in proc.

Antonov, Rv. 272491 - 01).

3. Nel caso di specie, in base alla verifica degli elementi in atti, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella emessa dal Tribunale di Asti il 28 giugno 2007, con appello dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Torino il 16 febbraio 2017, a cui è seguito il passaggio in giudicato in data 1° aprile 2017, sentenza di condanna in forza della quale è stata irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Invece, la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 dicembre 2014 - anch'essa di condanna - risulta essere passata in giudicato il 13 ottobre 2016, ossia in epoca antecedente all'altra dianzi indicata.

La loro irrevocabilità è, in ambedue i casi, largamente antecedente alla proposizione della domanda in executivis, per cui entrambe rilevano ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione competente.

4. Necessario corollario di tali rilievi è la conclusione che va affermata la competenza del Tribunale di Asti a decidere sull'incidente di esecuzione suindicato.

Segue la disposizione di trasmissione degli atti a quell'Ufficio.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Asti cui dispone trasme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO NAPOLI nei confronti di: TRIBUNALE ASTIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette/~e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] erte, G AI fo 1A, i fra n i sit W si 017: lìst Z t), e. '117- ibt.ú t 1-tn ;: 4 r,i (li, i A n!) Si ti rce r 34,9 ,rJ f), 11(1 — [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Asti, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 25 giugno 2020 - reso nel procedimento instaurato da [OSCURATO:PERSONA], con atto pervenuto all'ufficio il 15 maggio 2020, per l'applicazione del criterio del cumulo giuridico in relazione alle condanne da lui riportate - ha rilevato che, per gli effetti di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., il giudice che aveva pronunciato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] l'ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile risultava essere la Corte di appello di Napoli, che in data 15 dicembre 2014, irrevocabile il 13 ottobre 2016, aveva, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2010, emesso la statuizione di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Su questa premessa, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza funzionale per essere competente, quale giudice dell'esecuzione, la Corte di appello di Napoli, a cui ha disposto trasmettersi gli atti. Nel suddetto provvedimento, si è considerato determinante il fatto che l'incidente era stato proposto quando l'ultima condanna irrevocabile, ancorché non compresa nel cumulo oggetto di esame, era quella derivata dalla suindicata sentenza della Corte di appello di Napoli, siccome ogni questione che incide sull'esecuzione va decisa dall'unico organo giurisdizionale a ciò deputato. 2. La Corte di appello di Napoli, ricevuti gli atti, con ordinanza del 12 febbraio 2021, ha sollevato conflitto negativo di competenza disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione per la sua soluzione. Il giudice proponente ha considerato che - assodato il criterio attributivo della competenza individuato dal Tribunale di Asti - dalla consultazione degli atti risultava, tuttavia, che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella emessa dal Tribunale di Asti il 28 giugno 2007, divenuta irrevocabile il 1° aprile 2017, condanna del resto ricompresa nel provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti in data 29 giugno 2017. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ha prospettato la competenza del Tribunale di Asti, tenuto conto che, al momento della proposizione dell'istanza esecutiva, la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima era quella resa dal Tribunale di Asti il 28 giugno 2007, passata in giudicato il 1° aprile 2017. 2 tJ [OSCURATO:PERSONA] 1. Innanzi tutto, va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2. Con specifico riferimento alla fase dell'esecuzione, in relazione al contrasto emerso, si deve muovere dal principio (per vero, non contestato in nessuno dei provvedimenti indicati) secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171 - 01). E', al riguardo, utile anche la specificazione secondo cui, per il rilievo della competenza e della relativa perpetuatio, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento al suddetto momento, non esclusivamente a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281065 - 01; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc. D'Elia, Rv. 280683 - 01). Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiunta da una pluralità di provvedimenti da eseguire, per modo che giova ulteriormente precisare come - dal momento che la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibili, deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice - questi sia funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza risulti compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l'individuazione del giudice competente in ordine alle questioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, Casu, Rv. 213945 -01).Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto - principio già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (v. Sez. 1, ord., n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760 - 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679 - 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459 - 01) e da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie - è, quindi, quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la sentenza eseguibile divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo. Sul tema, in coerenza con le notazioni che precedono, deve infatti rimarcarsi che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (per il concetto di sentenza eseguibile divenuta irrevocabile per ultima come inerente anche a una pronuncia di proscioglimento, a condizione che essa comporti effetti esecutivi e contenga statuizioni idonee a investire il giudice dell'esecuzione, v. Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491 - 01). 3. Nel caso di specie, in base alla verifica degli elementi in atti, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella emessa dal Tribunale di Asti il 28 giugno 2007, con appello dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Torino il 16 febbraio 2017, a cui è seguito il passaggio in giudicato in data 1° aprile 2017, sentenza di condanna in forza della quale è stata irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Invece, la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 dicembre 2014 - anch'essa di condanna - risulta essere passata in giudicato il 13 ottobre 2016, ossia in epoca antecedente all'altra dianzi indicata. La loro irrevocabilità è, in ambedue i casi, largamente antecedente alla proposizione della domanda in executivis, per cui entrambe rilevano ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione competente. 4. Necessario corollario di tali rilievi è la conclusione che va affermata la competenza del Tribunale di Asti a decidere sull'incidente di esecuzione suindicato. Segue la disposizione di trasmissione degli atti a quell'Ufficio. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Asti cui dispone trasme