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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10700/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 24 febbraio 2020 (dep. il 18 marzo 2020) la Corte di appello di Firenze - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Ervin JAKIMI - ha confermato la pronuncia del giorno 19 maggio 2016 con la quale il Tribunale di Pisa aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto pluriaggravato a lui ascritto in concorso (artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 5 cod. pen.) e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

In particolare, all'imputato è ascritto il furto di circa 200 metri di grondaie in rame dal tetto di un edificio in costruzione sito in Pontedera.

2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. - sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'apprezzamento del compendio probatorio.

2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. - sono state dedotte la violazione di legge e il vizio di motivazione e, segnatamente, il travisamento della, con riferimento alla sussistenza delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e della minorata difesa.

2.3. Con il terzo motivo si è censurata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono; e sono assorbite le rimanenti censure.

1. Con il primo motivo la difesa ha assunto che la Corte territoriale, peraltro senza argomentare rispetto alle allegazioni difensive, avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto in imputazione sulla scorta di un apprezzamento della prova, nella specie indiziaria, difforme dai parametri posti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ed illogica, che non avrebbe invece consentito di pervenire a tale statuizione al di là di ogni ragionevole dubbio.

Difatti, le prove in atti sarebbero costituite: - dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere notato due vetture aggirarsi intorno al cantiere - una delle quali (una [OSCURATO:PERSONA]) vi faceva ingresso - lo stesso giorno del furto e di aver visto due uomini, sulla cui identità nulla ha saputo riferire, » «caricare delle buste piene di roba»; e di aver appuntato il numero di targa e di averlo comunicato al CARLI, proprietario del cantiere; - nonché dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, che è risalita alla proprietà delle vetture in capo a Festim SCKRIMA, fermato il 29 luglio 2012 (più di una settimana dopo il furto) a bordo di una di esse, allorché a all'interno della quale vi era anche l'imputato; - ed infine dagli esiti degli accertamenti sui tabulati telefonici, che consentivano di appurare che in orario compatibile con il furto Ervin JAKIMI aveva avuto contatti con lo SCKRIMA (che si trovava in altro comune) e il cellulare dello JAKIMI agganciava una cella che copre l'area in cui è ubicato l'edificio dal quale sono state sottratte le grondaie.

Da tali dati, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe dedotto la presenza dello JAKIMI sul luogo del furto, e ciò muovendo dalla premessa della sussistenza di un rapporto personale tra l'imputato e lo SCKRIMA (tratto anche dai loro contatti telefonici nel tempo).

Tuttavia, tale premessa non sarebbe idonea a provare il fatto ignoto, ossia il furto da parte dello JAKIMI, poiché il dato in discorso si presterebbe ad altre verosimili ricostruzioni.

Invero, la Corte avrebbe fondato la propria decisione sulla presenza dell'imputato nell'area in cui insiste l'edificio in discorso, anche a fronte dell'ampiezza dell'area coperta notoriamente dalle celle telefoniche, invertendo l'onere della prova allorché ha affermato che l'imputato avrebbe dovuto dare indicazioni sullo smarrimento del proprio telefono.

1.1. Il motivo in esame è fondato.

Invero, in materia di prova indiziaria, il controllo della Corte di Cassazione «sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 - dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 - 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che lo JAKIMI abbia commesso il fatto valorizzando, nell'ambito del proprio ragionamento indiziario: - la presenza dello JAKINI, in occasione di un controllo di polizia effettuato 9 giorni dopo il furto, a bordo dell'auto (già utilizzata per la commissione del reato) condotta dal connazionale SCKRIMA all'atto del detto controllo (e di proprietà di quest'ultimo come pure l'altra vettura utilizzata due giorni prima del furto per un sopralluogo); - il fatto che l'utenza cellulare in uso all'imputato abbia agganciato, la notte del furto, la cella che copre «la zona del cantiere» in cui esso è stato commesso; - e da ciò ha tratto la presenza dell'imputato nel luogo del delitto nel tempo in cui è stato commesso e la sua responsabilità per esso.Tuttavia, la circostanza che l'utenza cellulare in parola abbia agganciato la detta cella, in difetto di alcuna specificazione sull'ampiezza della zona coperta dalla cella medesima, non può dirsi - secondo una massima di esperienza - dimostrativa della presenza dell'imputato proprio nel luogo del furto; e tale conclusione non può dirsi logicamente corroborata, per il medesimo ordine di ragioni, dal fatto che lo JAKIMI fosse in compagnia dello SKRIMA alcuni giorni dopo il furto.

Ricorre, allora, il dedotto vizio di motivazione e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, rimanendo assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso il 17/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 24 febbraio 2020 (dep. il 18 marzo 2020) la Corte di appello di Firenze - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Ervin JAKIMI - ha confermato la pronuncia del giorno 19 maggio 2016 con la quale il Tribunale di Pisa aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto pluriaggravato a lui ascritto in concorso (artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 5 cod. pen.) e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. In particolare, all'imputato è ascritto il furto di circa 200 metri di grondaie in rame dal tetto di un edificio in costruzione sito in Pontedera. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. - sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'apprezzamento del compendio probatorio. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. - sono state dedotte la violazione di legge e il vizio di motivazione e, segnatamente, il travisamento della, con riferimento alla sussistenza delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e della minorata difesa. 2.3. Con il terzo motivo si è censurata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono; e sono assorbite le rimanenti censure. 1. Con il primo motivo la difesa ha assunto che la Corte territoriale, peraltro senza argomentare rispetto alle allegazioni difensive, avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto in imputazione sulla scorta di un apprezzamento della prova, nella specie indiziaria, difforme dai parametri posti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ed illogica, che non avrebbe invece consentito di pervenire a tale statuizione al di là di ogni ragionevole dubbio. Difatti, le prove in atti sarebbero costituite: - dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere notato due vetture aggirarsi intorno al cantiere - una delle quali (una [OSCURATO:PERSONA]) vi faceva ingresso - lo stesso giorno del furto e di aver visto due uomini, sulla cui identità nulla ha saputo riferire, » «caricare delle buste piene di roba»; e di aver appuntato il numero di targa e di averlo comunicato al CARLI, proprietario del cantiere; - nonché dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, che è risalita alla proprietà delle vetture in capo a Festim SCKRIMA, fermato il 29 luglio 2012 (più di una settimana dopo il furto) a bordo di una di esse, allorché a all'interno della quale vi era anche l'imputato; - ed infine dagli esiti degli accertamenti sui tabulati telefonici, che consentivano di appurare che in orario compatibile con il furto Ervin JAKIMI aveva avuto contatti con lo SCKRIMA (che si trovava in altro comune) e il cellulare dello JAKIMI agganciava una cella che copre l'area in cui è ubicato l'edificio dal quale sono state sottratte le grondaie. Da tali dati, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe dedotto la presenza dello JAKIMI sul luogo del furto, e ciò muovendo dalla premessa della sussistenza di un rapporto personale tra l'imputato e lo SCKRIMA (tratto anche dai loro contatti telefonici nel tempo). Tuttavia, tale premessa non sarebbe idonea a provare il fatto ignoto, ossia il furto da parte dello JAKIMI, poiché il dato in discorso si presterebbe ad altre verosimili ricostruzioni. Invero, la Corte avrebbe fondato la propria decisione sulla presenza dell'imputato nell'area in cui insiste l'edificio in discorso, anche a fronte dell'ampiezza dell'area coperta notoriamente dalle celle telefoniche, invertendo l'onere della prova allorché ha affermato che l'imputato avrebbe dovuto dare indicazioni sullo smarrimento del proprio telefono. 1.1. Il motivo in esame è fondato. Invero, in materia di prova indiziaria, il controllo della Corte di Cassazione «sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 - dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che lo JAKIMI abbia commesso il fatto valorizzando, nell'ambito del proprio ragionamento indiziario: - la presenza dello JAKINI, in occasione di un controllo di polizia effettuato 9 giorni dopo il furto, a bordo dell'auto (già utilizzata per la commissione del reato) condotta dal connazionale SCKRIMA all'atto del detto controllo (e di proprietà di quest'ultimo come pure l'altra vettura utilizzata due giorni prima del furto per un sopralluogo); - il fatto che l'utenza cellulare in uso all'imputato abbia agganciato, la notte del furto, la cella che copre «la zona del cantiere» in cui esso è stato commesso; - e da ciò ha tratto la presenza dell'imputato nel luogo del delitto nel tempo in cui è stato commesso e la sua responsabilità per esso.Tuttavia, la circostanza che l'utenza cellulare in parola abbia agganciato la detta cella, in difetto di alcuna specificazione sull'ampiezza della zona coperta dalla cella medesima, non può dirsi - secondo una massima di esperienza - dimostrativa della presenza dell'imputato proprio nel luogo del furto; e tale conclusione non può dirsi logicamente corroborata, per il medesimo ordine di ragioni, dal fatto che lo JAKIMI fosse in compagnia dello SKRIMA alcuni giorni dopo il furto. Ricorre, allora, il dedotto vizio di motivazione e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, rimanendo assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 17/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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