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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26505/2023

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P, N SENTENZA 2 O GIU 2023 sul ricorso proposto dal: NOVELLIS Rocco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 ottobre 1959; avverso la ordinanza del Tribunale di Cosenza del 16 novembre 20:271 711:" letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e Il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DALL'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 16 novembre 2022 il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del riesame cautelare dei provvedimenti reali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Gip del Tribunale di Paola in data 19 settembre 2022 avente ad oggetto due immobili in proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (ma in uso a [OSCURATO:PERSONA]) in corso di realizzazione, in zona sismica, in agro del Comune di Grisolia in assenza dì permesso a costruire ed in assenza degli adempimenti legati alla sismicità del sito.

Avverso il detto provvedimento ha presentato un unico motivo di ricorso il Novellis, avente ad oggetto la insussistenza del pericolo nel ritardo legittimante la adozione della misura cautelare; in particolare, il ricorrente ha lamentato la totale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che, nel caso di specie, le opere edilizie di cui alla imputazione provvisoria, già era stata ultimata, come risultante dalla Ordinanza n. 320 emessa dal Comune di Grisolia in data 7 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Osserva, infatti, il Collegio che parte ricorrente ha argomentato la riferita fondatezza della propria doglianza in merito alla insussistenza degli elementi necessari ai fini della adozione della misura cautelare impugnata, essendo stata contestata la esistenza del pericolo nel ritardo in quanto l'immobile oggetto di sequestro già sarebbe stato ultimato al momento in cui il sequestro è stato disposto.

Ora, rileva il Collegio, a prescindere della effettiva rilevanza ai fini della assenza del pericolo nel ritardo sulla sola base dell'avvenuto completamento dell'opera edile in ipotesi abusiva - tema che, per quanto verrà ora precisato, non mette conto ulteriormente esaminare (ma sul punto si segnala: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 dicembre 2016, n. 52051) - in quanto la inammissibilità della impugnazione già emerge sulla base di un dato di carattere preliminare.

Nella specie, infatti, il ricorrente ha desunto il dato relativo alla ultimazione dei lavori edili di cui alla imputazione, in funzione del contenuto di un provvedimento, definito "ordinanza" reso dal Comune di Grisolia in data 7 marzo 2022, quindi in epoca ampiamente precedente alla esecuzione del sequestro, essendo questa risalente al settembre 2022.

Tale deduzione è, però, destituita di ogni fondamento giuridico, atteso che l'atto in questione chiarisce, come segnalato dallo stesso ricorrente, che le unità immobiliari in questione, sebbene le stesse siano espressamente definite come "entrambe ultimate" in realtà non lo erano in quanto esse si presentavano siccome "mancanti di rifiniture finali, quali intonaco".

Sulla base di tale incontrovertibile dato di fatto, appare perciò corretta la conclusione da trarre nel senso della non ultimazione delle opere edili di cui alla imputazione; Come, infatti, questa Corte ha più volte affermato, in termini che qui si ritiene opportuno confermare, si ritiene ultimato solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, coincidendo l'ultimazione delle opere con la conclusione dei lavori di finitura interni ed esterni, quali intonaci, infissi e parti annesse alla abitazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 ottobre 2018, n. 46215).

Ciò posto si osserva che l'esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori di edificazione di un immobile abusivo ancora in corso è, di per sé, condizione sufficiente per disporre o mantenere il sequestro preventivo del manufatto, indipendentemente dalla natura e dalla entità degli interventi ancora da eseguire per ultimare l'immobile (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 novembre 2014, n. 49220, ord.).

Alla luce degli argomenti esposti il ricorso risulta essere manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile; a tale rilievo consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P, N SENTENZA 2 O GIU 2023 sul ricorso proposto dal: NOVELLIS Rocco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 ottobre 1959; avverso la ordinanza del Tribunale di Cosenza del 16 novembre 20:271 711:" letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e Il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DALL'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 16 novembre 2022 il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del riesame cautelare dei provvedimenti reali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Gip del Tribunale di Paola in data 19 settembre 2022 avente ad oggetto due immobili in proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (ma in uso a [OSCURATO:PERSONA]) in corso di realizzazione, in zona sismica, in agro del Comune di Grisolia in assenza dì permesso a costruire ed in assenza degli adempimenti legati alla sismicità del sito. Avverso il detto provvedimento ha presentato un unico motivo di ricorso il Novellis, avente ad oggetto la insussistenza del pericolo nel ritardo legittimante la adozione della misura cautelare; in particolare, il ricorrente ha lamentato la totale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che, nel caso di specie, le opere edilizie di cui alla imputazione provvisoria, già era stata ultimata, come risultante dalla Ordinanza n. 320 emessa dal Comune di Grisolia in data 7 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che parte ricorrente ha argomentato la riferita fondatezza della propria doglianza in merito alla insussistenza degli elementi necessari ai fini della adozione della misura cautelare impugnata, essendo stata contestata la esistenza del pericolo nel ritardo in quanto l'immobile oggetto di sequestro già sarebbe stato ultimato al momento in cui il sequestro è stato disposto. Ora, rileva il Collegio, a prescindere della effettiva rilevanza ai fini della assenza del pericolo nel ritardo sulla sola base dell'avvenuto completamento dell'opera edile in ipotesi abusiva - tema che, per quanto verrà ora precisato, non mette conto ulteriormente esaminare (ma sul punto si segnala: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 dicembre 2016, n. 52051) - in quanto la inammissibilità della impugnazione già emerge sulla base di un dato di carattere preliminare. Nella specie, infatti, il ricorrente ha desunto il dato relativo alla ultimazione dei lavori edili di cui alla imputazione, in funzione del contenuto di un provvedimento, definito "ordinanza" reso dal Comune di Grisolia in data 7 marzo 2022, quindi in epoca ampiamente precedente alla esecuzione del sequestro, essendo questa risalente al settembre 2022. Tale deduzione è, però, destituita di ogni fondamento giuridico, atteso che l'atto in questione chiarisce, come segnalato dallo stesso ricorrente, che le unità immobiliari in questione, sebbene le stesse siano espressamente definite come "entrambe ultimate" in realtà non lo erano in quanto esse si presentavano siccome "mancanti di rifiniture finali, quali intonaco". Sulla base di tale incontrovertibile dato di fatto, appare perciò corretta la conclusione da trarre nel senso della non ultimazione delle opere edili di cui alla imputazione; Come, infatti, questa Corte ha più volte affermato, in termini che qui si ritiene opportuno confermare, si ritiene ultimato solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, coincidendo l'ultimazione delle opere con la conclusione dei lavori di finitura interni ed esterni, quali intonaci, infissi e parti annesse alla abitazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 ottobre 2018, n. 46215). Ciò posto si osserva che l'esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori di edificazione di un immobile abusivo ancora in corso è, di per sé, condizione sufficiente per disporre o mantenere il sequestro preventivo del manufatto, indipendentemente dalla natura e dalla entità degli interventi ancora da eseguire per ultimare l'immobile (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 novembre 2014, n. 49220, ord.). Alla luce degli argomenti esposti il ricorso risulta essere manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile; a tale rilievo consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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