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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04736/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino gli ha applicato la pena su richiesta per i reati di furto aggravato (uno dei quali tentato), ricettazione ed evasione a lei ascritti; rilevato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in CLIi tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. :33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); difatti, «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione [...], deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati», «dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766, e Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865); - è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); - nel caso di specie è stata dedotta, peraltro con assedi del tutto generici non puntualmente riferibili al caso di specie, la mancanza della motivazione in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatto, all'applicazione delle circostanze e al relativo bilanciamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso presentato cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 4.000;P.

Q.14.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino gli ha applicato la pena su richiesta per i reati di furto aggravato (uno dei quali tentato), ricettazione ed evasione a lei ascritti; rilevato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in CLIi tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. :33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); difatti, «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione [...], deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati», «dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766, e Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865); - è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); - nel caso di specie è stata dedotta, peraltro con assedi del tutto generici non puntualmente riferibili al caso di specie, la mancanza della motivazione in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatto, all'applicazione delle circostanze e al relativo bilanciamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso presentato cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 4.000;P. Q.14. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 04736/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris