CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16770/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vi [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate edifese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Verini;-ricorrente-controdifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Domenico-controricorrente-Numero registro generale 24357/2024Numero sezionale 1325/2026Numero di raccolta generale 16770/2026Data pubblicazione 28/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1073/2024depositata il 02/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale dile società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo ladichiarazione di simulazione assoluta, ovvero in subordine la revoca aisensi dell’art. 2901 c.c., del contratto di cessione di ramo d’aziendastipulato in data 21 febbraio 2018, avente ad oggetto due impiantifotovoltaici, le relative attrezzature e le connesse convenzioni per tariffeincentivanti.L’attore deduceva di essere creditore di [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino e delle successive statuizioni dicondanna alle spese, sostenendo che la cessione del ramo d’azienda fossestata posta in essere in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie.Si costituivano in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,contestando le domande avversarie e deducendo, tra l’altro, che l’atto dicessione aveva natura solutoria, in quanto diretto a estinguere, medianteaccollo, un debito pregresso di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’ex socioAlfredo Fulvi, dell’importo di euro 63.000,00 circa, con conseguenteinapplicabilità dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c.Con sentenza n. 64/2023 il Tribunale di L’Aquila, disattese le eccezionipreliminari e applicato il principio della ragione più liquida, accoglieva ladomanda revocatoria, dichiarando inefficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] natura solutoria dell’atto e sussistenti i presupposti dell’azione ex art.Numero registro generale 24357/2024Numero sezionale 1325/2026Numero di raccolta generale 16770/2026Data pubblicazione 28/05/20262901 c.c.; dichiarava assorbita la domanda di simulazione e regolava lespese di lite.2. Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., censurando, per quanto ancora rileva, la statuizione con cuiil Tribunale aveva escluso la prova del debito di [OSCURATO:SOCIETA] s.l.r. versoAlfredo Fulvi e, conseguentemente, la natura solutoria della cessione,nonché la sussistenza dell’eventus damni.2.1. Con sentenza n. 1073 del 2 settembre 2024, la Corte d’Appello diL’Aquila rigettava il gravame, ritenendo corretta la decisione di primogrado nella parte in cui aveva escluso la prova del debito pregresso e dellastrumentalità necessaria della cessione quale atto dovuto, confermandoaltresì la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:SOCIETA]. eSistema [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad1 motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, depositando altresì che purdenominato ‘memoria’ non può invero considerarsi tale, in difetto deirelativi requisiti di legge.MOTIVI DELLA DECISIONE5. Con unico motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c., censurando la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui haescluso la natura solutoria della cessione del ramo d’azienda stipulata il 21febbraio 2018.Si dolgono che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto nonprovata l’esistenza del debito di [OSCURATO:SOCIETA]. verso l’ex socio Alfredobilanci degli esercizi 2015 e 2016, nonché dai partitari contabili e dagliestratti di conto corrente prodotti in giudizio.Numero registro generale 24357/2024Numero sezionale 1325/2026Numero di raccolta generale 16770/2026Data pubblicazione 28/05/2026Lamentano che la successiva diversa imputazione del credito nel bilancio2017 quale debito verso terzi è dipesa esclusivamente dalla dismissionedella qualità di socio da parte del Fulvi, senza incidere sulla realesussistenza e natura del rapporto obbligatorio.Si dolgono che la corte territoriale abbia omesso di valutare le risultanzedocumentali, limitandosi a richiamare in modo acritico le argomentazionidel giudice di primo grado, e per non avere tratto le dovute conseguenzedal principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cuil’iscrizione di un versamento tra i debiti di bilancio costituisce elementoidoneo a fondare la qualificazione dell’operazione come finanziamento enon come apporto al capitale.Lamentano che da tale errore valutativo deriva l’ulteriore erroneità dellaconclusione circa l’assoggettabilità dell’atto di cessione all’azionerevocatoria, dovendosi invece qualificare la cessione come atto solutorio didebito scaduto, sottratto all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901,comma 3, c.c.6. il motivo è infondato.La questione attiene alla corretta interpretazione dei presupposti diapplicabilità dell’esenzione dall’azione revocatoria ordinaria previstadall’art. 2901, comma 3, c.c., con riferimento a un atto dispositivo – nellaspecie, una cessione di ramo d’azienda – posto in essere al fine diestinguere un debito pregresso.Questa Corte ha chiarito che l’esenzione dall’azione revocatoria perl’adempimento di un debito scaduto è di stretta interpretazione e trovaapplicazione esclusivamente con riguardo agli atti che costituiscono unadempimento in senso tecnico, ossia un atto dovuto, privo di margini didiscrezionalità per il debitore (Cass., III civ., 3 dicembre 2019, n. 31451;Cass., III civ., 19 aprile 2016, n. 7747).Numero registro generale 24357/2024Numero sezionale 1325/2026Numero di raccolta generale 16770/2026Data pubblicazione 28/05/2026Essa si giustifica in ragione della natura vincolata della prestazione, che,una volta verificatisi gli effetti della mora, non lascia spazio a sceltealternative del debitore (Cass., III civ., 19 aprile 2016, n. 7747).Restano pertanto esclusi dall’ambito applicativo dell’esimente tutti queinegozi che, pur diretti all’estinzione di un’obbligazione preesistente, sirisolvono in una modalità anomala di pagamento, frutto di una sceltadiscrezionale delle parti (Cass., VI civ., ord. 7 luglio 2025, n. 18516;Cass., VI civ., ord. 17 marzo 2022, n. 8684; Cass., III civ., ord. 3novembre 2020, n. 24454; Cass., VI civ., ord. 14 novembre 2017, n.26927).In tale prospettiva, la cessione di un ramo d’azienda effettuata a finisolutori non integra un mero adempimento di un debito scaduto, ma siqualifica come prestazione in luogo dell’adempimento ai sensi dell’art.1197 c.c. (datio in solutum).La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale negozio,costituendo una modalità anomala e non dovuta di estinzionedell’obbligazione, è assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria,sottraendosi all’inefficacia ex art. 2901, comma 3, c.c. esclusivamentel’adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un attodiscrezionale come la cessione, in cui l’estinzione dell’obbligazione èl’effetto finale di un negozio soggettivamente e oggettivamente diverso daquello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cass., VI civ., ord. 14novembre 2017, n. 26927; Cass., VI civ., ord. 17 marzo 2022, n. 8684;Cass., III civ., ord. 3 novembre 2020, n. 24454).Ne consegue che un atto dispositivo di tal genere, anche se sorretto dauna causa solutoria, resta in linea di principio revocabile.Quanto alla qualificazione del debito pregresso, la mera iscrizione di unaposta tra i debiti di bilancio non è di per sé sufficiente a dimostrarne lanatura di debito scaduto ed esigibile. Spetta al giudice di merito accertarela reale natura del rapporto sottostante, ricostruendo la causa concretaNumero registro generale 24357/2024Numero sezionale 1325/2026Numero di raccolta generale 16770/2026Data pubblicazione 28/05/2026dell’erogazione e la comune intenzione delle parti, senza arrestarsi allaqualificazione contabile (Cass., I civ., ord. 8 giugno 2018, n. 15035;Cass., I civ., 23 febbraio 2012, n. 2758). Sebbene le risultanze di bilanciopossano assumere rilievo in mancanza di una diversa chiara volontànegoziale (Cass., I civ., ord. 17 novembre 2022, n. 33957), l’onere diprovare la natura di finanziamento e il diritto alla restituzione grava sulsoggetto che lo invoca.In ogni caso la restituzione non costituisce necessariamente adempimentodi un debito scaduto.L’art. 2467 c.c. introduce una regola di postergazione legale deifinanziamenti concessi in situazioni di eccessivo squilibriodell’indebitamento o di crisi finanziaria, rendendo il credito inesigibile finoal soddisfacimento degli altri creditori (Cass., pen., 12 giugno 2019, n.26041; Cass., pen., 16 ottobre 2023, n. 42119).Il pagamento eseguito in violazione di tale regola non integraadempimento di un debito dovuto, ma un atto che altera la par condiciocreditorum e che, pertanto, non può beneficiare dell’esenzione di cuiall’art. 2901, comma 3, c.c. (Cass., I civ., 27 gennaio 2025, n. 1865).Infine, quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deveribadirsi che essa non è configurabile per il solo fatto che il giudice dimerito abbia attribuito alle risultanze documentali un valore probatoriodiverso da quello auspicato dalla parte.La violazione è ravvisabile soltanto quando il giudice dichiari di non volerosservare una regola legale di giudizio ovvero fondi la decisione su provenon ritualmente introdotte, mentre l’erronea valutazione delle prove èsindacabile nei soli limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.,circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo (Cass., II civ.,ord. 11 gennaio 2023, n. 521; Cass., lav., ord. 17 giugno 2022, nn. 19623e 19621; Cass., III civ., ord. 9 aprile 2019, n. 9794; Cass., VI civ., ord.21 dicembre 2018, n. 33214).Numero registro generale 24357/2024Numero sezionale 1325/2026Numero di raccolta generale 16770/2026Data pubblicazione 28/05/2026Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazionedei principi di diritto affermati da questa Corte, mediante motivazionelogica ed esaustiva.Il giudice di merito ha legittimamente escluso l’applicabilità dell’esenzionedi cui all’art. 2901, comma 3, c.c., avendo accertato che la cessione delramo d’azienda non integrava adempimento di un debito scaduto in sensotecnico, ma costituiva atto negoziale discrezionale e, come tale,revocabile. Parimenti corretta è la valutazione circa il difetto di provadell’esistenza e dell’esigibilità del dedotto debito pregresso, non potendola sola rappresentazione contabile assolvere all’onere dimostrativogravante sul ricorrente. Quanto all’eventus damni, la sentenza si èdel patrimonio idonea a rendere più incerta o difficoltosa la soddisfazionedel credito. Le censure si risolvono, pertanto, in una inammissibilerichiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, estraneaal sindacato di legittimità, restando la motivazione immune dai vizidenunciati.7. All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro1.700,00 (di cui euro 1.500,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 24357/2024Numero sezionale 1325/2026Numero di raccolta generale 16770/2026Data pubblicazione 28/05/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]