CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 21655/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto appare poco compatibile con l'applicazione della recidiva reiterata specifica; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' .nte