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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10294/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. '', Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del giorno 11 giugno 2021 la Corte d'appello di Napoli, rilevato che il Tribunale di Napoli, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, aveva dichiarato la non esecutività della sentenza di condanna resa dal medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità rideterminando la pena principale e la durata della pene accessorie fallimentari.

Per quanto ancora rileva, la Corte d'appello ha osservato: a) che tutti gli atti del procedimento erano stati notificati all'imputata presso il domicilio dichiarato; b) che l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato all'indagata per compiuta giacenza e al difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], 33; c) che in ogni caso la nullità de qua, a regime intermedio, non era stata eccepita sino alla deliberazione della sentenza di primo grado; d) che anche l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era stato notificato all'imputata per compiuta giacenza e al medesimo difensore d'ufficio; e) che il decreto che dispone il giudizio era stato notificato all'imputata per compiuta giacenza.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che «sulla modalità della notifica al difensore d'ufficio si è formato il giudicato implicito con la sentenza resa dalla Corte di Cassazione in sede di esecuzione proposto dalla Calise (Cass.31839/2019»): ciò con riguardo, in particolare, all'incertezza del difensore d'ufficio e alla «mancata notificazione allo stesso».

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto che la nullità «della notifica all'imputata» sia a regime intermedio.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, deducendo che la notifica non può ritenersi perfezionata con la spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto recapito al terzo estraneo, soprattutto alla luce del fatto che, risiedendo la Calise in un parco con numerose famiglie, non era stata raggiunta la certezza che l'immissione in cassetta fosse stata correttamente effettuata dall'agente postale: peraltro, non esiste la cassetta con le iniziali della Calise, in quanto, da un lato, la cassetta della famiglia reca il nome e cognome del solo coniuge e, dall'altro, «esistono cassette con iniziale del cognome del nome coincidenti con quelli della Sig. ra Calise».

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine al rilievo per il quale la Calise non era mai stata convocata dal curatore, insistendo sulla circostanza che l'azienda era stata oggetto di "continui furti denunciati".

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. I primi tre motivi, per economia espositiva, possono essere esaminati congiuntamente.

Con specifico riguardo al primo motivo, del tutto infondatamente la ricorrente invoca una sorta di giudicato implicito a seguito della sentenza di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 31839 del 5 marzo 2019.

Ora, con quest'ultima sentenza la I sezione della Corte ha rilevato che: a) non risultava da alcuno degli atti trasmessi se la Calise avesse o non effettuato dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; b) che non erano stati trasmessi gli atti relativi all'udienza preliminare, sicché non era possibile verificare la ritualità della declaratoria di contumacia dell'imputata; c) che non vi era certezza addirittura sull'identità del suo difensore d'ufficio.

Il resto della motivazione, del tutto coerentemente con il rimedio attivato dalla Calise, si occupa della notifica dell'estratto contumaciale.

In questi confini, l'ordinanza del 18 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato la non esecutività della sentenza di primo grado del 6 marzo 2014, con conseguente decorso di un nuovo termine per proporre appello riposa sui vizi della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore d'ufficio della ricorrente, la quale, successivamente a mezzo del difensore di fiducia, ha appunto proposto appello deciso con la sentenza oggi impugnata dinanzi a questa Corte.

Escluso, pertanto, che sia intervenuta qualunque precedente valutazione di questa Corte sui temi dei quali si dirà subito in fra, si osserva che, in sintesi e per quanto rileva ai fini dell'esame del presente motivo di ricorso, con l'atto di appello, la Calise aveva dedotto la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto che disponeva il giudizio.

Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale ha rilevato, innanzi tutto, che, in disparte la ritualità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'eccezione di nullità non era stata proposta nel termine prescritto, ossia la deliberazione della sentenza di primo grado, pur costituendo, per giurisprudenza consolidata, una nullità a regime intermedio La Corte d'appello non ha mai sostenuto, pertanto, quanto le attribuisce il ricorso con il secondo motivo, ossia che la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare sarebbe a regime intermedio.

Solo per completezza di esame del secondo motivo, va aggiunto che del tutto fuori campo è il tema - riproposto anche nel corso del terzo motivo di ricorso - della conoscenza del processo, ormai definitivamente acquisita con la restituzione nel termine per appellare e nell'esercizio dei diritti difensivi attraverso l'atto di appello, con il quale non è stato dedotto alcun pregiudizio rimasto insuperato dal pieno dispiegarsi della difesa a partire da tale momento.

Proseguendo l'esame delle censure processuali dell'appello, la Corte territoriale ha rilevato che l'avviso relativo alla data dell'udienza preliminare, come pure il decreto che dispone il giudizio, è stato regolarmente notificato all'imputata (con doppio accesso negativo, deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata non ritirata per compiuta giacenza) e a colui che la Corte d'appello, alla stregua dell'esame degli atti, ha identificato come il nominato difensore d'ufficio, ossia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 33.

Ora, le censure sviluppate nel terzo motivo di ricorso si concentrano specificamente solo sulla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ossia su un profilo, precluso per la tardività della relativa deduzione, mentre per il resto si limitano a rilevare che quella che viene designata come la cd. raccomandata di cortesia sarebbe stata notificata ma non ricevuta, ossia a sottolineare un profilo privo di rilievo, nella prospettiva dedotta della regolarità del procedimento notificatorio.

Del tutto assertive, in quanto sganciate da ogni dedotto riferimento a risultanze del processo, sono le doglianze relative all'inidoneità delle indicazioni presenti sulle cassette postali esistenti nel luogo di abitazione

4. Il quarto motivo è inammissibile per genericità, posto che la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale è sganciata dalla convocazione da parte del curatore (nella specie, peraltro, resa impossibile dal fatto che quest'ultimo non era mai riuscito a contattare la Calise), in quanto il dovere di consegna delle scritture contabili scaturisce dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell'art. 16, primo comma, n.3, I.fall.

La considerazione della Corte secondo la quale l'imputata non ha mai consegnato le scritture contabili intende solo ribadire che mai la stessa ha inteso far fronte al dovere previsto dalla legge.

Del tutto genericamente, la ricorrente insiste nell'esistenza di "continui furti" subiti.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. '', Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del giorno 11 giugno 2021 la Corte d'appello di Napoli, rilevato che il Tribunale di Napoli, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, aveva dichiarato la non esecutività della sentenza di condanna resa dal medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità rideterminando la pena principale e la durata della pene accessorie fallimentari. Per quanto ancora rileva, la Corte d'appello ha osservato: a) che tutti gli atti del procedimento erano stati notificati all'imputata presso il domicilio dichiarato; b) che l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato all'indagata per compiuta giacenza e al difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], 33; c) che in ogni caso la nullità de qua, a regime intermedio, non era stata eccepita sino alla deliberazione della sentenza di primo grado; d) che anche l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era stato notificato all'imputata per compiuta giacenza e al medesimo difensore d'ufficio; e) che il decreto che dispone il giudizio era stato notificato all'imputata per compiuta giacenza. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che «sulla modalità della notifica al difensore d'ufficio si è formato il giudicato implicito con la sentenza resa dalla Corte di Cassazione in sede di esecuzione proposto dalla Calise (Cass.31839/2019»): ciò con riguardo, in particolare, all'incertezza del difensore d'ufficio e alla «mancata notificazione allo stesso». 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto che la nullità «della notifica all'imputata» sia a regime intermedio. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, deducendo che la notifica non può ritenersi perfezionata con la spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto recapito al terzo estraneo, soprattutto alla luce del fatto che, risiedendo la Calise in un parco con numerose famiglie, non era stata raggiunta la certezza che l'immissione in cassetta fosse stata correttamente effettuata dall'agente postale: peraltro, non esiste la cassetta con le iniziali della Calise, in quanto, da un lato, la cassetta della famiglia reca il nome e cognome del solo coniuge e, dall'altro, «esistono cassette con iniziale del cognome del nome coincidenti con quelli della Sig. ra Calise». 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine al rilievo per il quale la Calise non era mai stata convocata dal curatore, insistendo sulla circostanza che l'azienda era stata oggetto di "continui furti denunciati". 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. I primi tre motivi, per economia espositiva, possono essere esaminati congiuntamente. Con specifico riguardo al primo motivo, del tutto infondatamente la ricorrente invoca una sorta di giudicato implicito a seguito della sentenza di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 31839 del 5 marzo 2019. Ora, con quest'ultima sentenza la I sezione della Corte ha rilevato che: a) non risultava da alcuno degli atti trasmessi se la Calise avesse o non effettuato dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; b) che non erano stati trasmessi gli atti relativi all'udienza preliminare, sicché non era possibile verificare la ritualità della declaratoria di contumacia dell'imputata; c) che non vi era certezza addirittura sull'identità del suo difensore d'ufficio. Il resto della motivazione, del tutto coerentemente con il rimedio attivato dalla Calise, si occupa della notifica dell'estratto contumaciale. In questi confini, l'ordinanza del 18 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato la non esecutività della sentenza di primo grado del 6 marzo 2014, con conseguente decorso di un nuovo termine per proporre appello riposa sui vizi della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore d'ufficio della ricorrente, la quale, successivamente a mezzo del difensore di fiducia, ha appunto proposto appello deciso con la sentenza oggi impugnata dinanzi a questa Corte. Escluso, pertanto, che sia intervenuta qualunque precedente valutazione di questa Corte sui temi dei quali si dirà subito in fra, si osserva che, in sintesi e per quanto rileva ai fini dell'esame del presente motivo di ricorso, con l'atto di appello, la Calise aveva dedotto la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto che disponeva il giudizio. Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale ha rilevato, innanzi tutto, che, in disparte la ritualità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'eccezione di nullità non era stata proposta nel termine prescritto, ossia la deliberazione della sentenza di primo grado, pur costituendo, per giurisprudenza consolidata, una nullità a regime intermedio La Corte d'appello non ha mai sostenuto, pertanto, quanto le attribuisce il ricorso con il secondo motivo, ossia che la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare sarebbe a regime intermedio. Solo per completezza di esame del secondo motivo, va aggiunto che del tutto fuori campo è il tema - riproposto anche nel corso del terzo motivo di ricorso - della conoscenza del processo, ormai definitivamente acquisita con la restituzione nel termine per appellare e nell'esercizio dei diritti difensivi attraverso l'atto di appello, con il quale non è stato dedotto alcun pregiudizio rimasto insuperato dal pieno dispiegarsi della difesa a partire da tale momento. Proseguendo l'esame delle censure processuali dell'appello, la Corte territoriale ha rilevato che l'avviso relativo alla data dell'udienza preliminare, come pure il decreto che dispone il giudizio, è stato regolarmente notificato all'imputata (con doppio accesso negativo, deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata non ritirata per compiuta giacenza) e a colui che la Corte d'appello, alla stregua dell'esame degli atti, ha identificato come il nominato difensore d'ufficio, ossia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 33. Ora, le censure sviluppate nel terzo motivo di ricorso si concentrano specificamente solo sulla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ossia su un profilo, precluso per la tardività della relativa deduzione, mentre per il resto si limitano a rilevare che quella che viene designata come la cd. raccomandata di cortesia sarebbe stata notificata ma non ricevuta, ossia a sottolineare un profilo privo di rilievo, nella prospettiva dedotta della regolarità del procedimento notificatorio. Del tutto assertive, in quanto sganciate da ogni dedotto riferimento a risultanze del processo, sono le doglianze relative all'inidoneità delle indicazioni presenti sulle cassette postali esistenti nel luogo di abitazione 4. Il quarto motivo è inammissibile per genericità, posto che la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale è sganciata dalla convocazione da parte del curatore (nella specie, peraltro, resa impossibile dal fatto che quest'ultimo non era mai riuscito a contattare la Calise), in quanto il dovere di consegna delle scritture contabili scaturisce dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell'art. 16, primo comma, n.3, I.fall. La considerazione della Corte secondo la quale l'imputata non ha mai consegnato le scritture contabili intende solo ribadire che mai la stessa ha inteso far fronte al dovere previsto dalla legge. Del tutto genericamente, la ricorrente insiste nell'esistenza di "continui furti" subiti. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de
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