CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 ottobre 1979; avverso la sentenza n. 2610/2020 della Corte di appello di Catanzaro del 21 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa Giulia CAMMILLETTI, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Cosenza, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 21 dicembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 17 aprile 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato a lui ascritto, avente ad oggetto la violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso di presentare, in qualità di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA], la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2010, ed era stato, pertanto, condannato alla pena di anni 2 di reclusione, oltre pronunzie accessorie. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Prete affidando le proprie doglianze a 5 motivi di ricorso. Il primo motivo attiene alla illegittimità della motivazione della sentenza emessa, essendo stato accertato l'importo delle imposte delle quali è stato Ia a,44. omesso il versamento da parte del ricorrente if al labile criterio di determinazione offerto dal metodo di accertamento induttivo, fra l'altro violativo del canone di valutazione degli elementi indiziari di reato, dettato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in forza del quale la valenza dimostrativa degli elementi indiziari è condizionata dal fatto che gli stessi siano gravi precisi e concordanti. Il secondo motivo attiene alla mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nella verifica della sottoscrizione del Prete, avendo questi disconosciuto nel corso del giudizio di primo grado come propria la sottoscrizione apposta in occasione della consegna della documentazione contabile; prova ritenuta dal ricorrente obbligatoria ogniqualvolta l'apparente sottoscrittore abbia disconosciuto la firma apposta a suo nome. Il terzo motivo concerne la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata esclusa la insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al Prete, sulla sola base del fatto che questi è subentrato nella carica social9n ragione della quale egli risponde del reato contestato, alcuni giorni prima della scadenza dell'adempimento fiscale omesso. Con il quarto motivo di ricorso è censurata a motivazione della sentenza impugnata per non essere state concesse a favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche. Infine, con il quinto motivo di impugnazione è stata dedotta la intervenuta prescrizione del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato. Esaminando i motivi di ricorso proposti secondo l'ordine di loro presentazione, si rileva, quanto al primo, attinente alla ritenuta illegittimità della determinazione della imposta evasa sulla base di criteri di tipo deduttivo, che si tratta di doglienza manifestamente infondata. Premesso, infatti, che, diversamente da quanto appare ritenere il ricorrente, il volume di affari della società gestita, sia pur nei limiti temporali che saranno di seguito esaminati, dal Prete è stato determinato sulla base delle fatture di acquisto merce rilasciate a nome della CDC dalla GAM, sua fornitrice per la successiva rivendita, l'ammontare del ricavo conseguito dalla CDC è stato desunto attraverso la applicazione sulla merce da questa acquistata di un ricarico pari a quello medio applicato nell'anno di imposta immediatamente precedente a quello in relazione al quale è stata elevata la imputazione a carico del Prete; si tratta, pertanto, di un elemento di giudizio, non contestato nella sua concreta adeguatezza da parte del ricorrente, del tutto attendibile in quanto rapportato alle stesse prassi commerciali praticate, in una immediatezza temporale, dallo stesso imprenditore ora in esame, mentre per ciò che riguarda i costi di gestione, elemento negativo di reddito, anche essi, parimenti non contestati nel loro ammontare dal ricorrente, sono stati parametriti ai costi affrontati dalla impresa gestita dal ricorrente nell'anno immediatamente precedente a quello ora in esame, sicchè gli stessi appaiono del tutto attendibilmente individuati di giudici del merito. Fatta questa premessa, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, se, per un verso, le presunzioni previste dalla normativa tributaria sono applicabili al processo penale nei soli limiti della sua fase cautelare reale, nel corso della quale è sufficiente per la adozione delle misure ablatorie provvisorie anche la sola ricorrenza del fumus delicti, mentre le stesse non possono, se da sole considerate, condurre alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 agosto 2019, n. 36302; idem 8 giugno 2018, n. 26274), diversamente, per quanto riguarda i margini di utilizzabilità penale di un accertamento induttivo (che è accertamento che non si fonda su presunzioni ma su regole dettate Mg; dalla statistica economica e, più in generale, dall'id quod plerumque accidit nel mondo delle imprese e delle attività commerciali), eseguito in sede tributaria, esso, tenuto conto del principio di atipicità dei mezzi di prova vigente nel processo penale, può essere posto dal giudice a base della determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 agosto 2019, n. 36207). Alla luce delle esposte premesse l'operazione compiuta dalla Corte di appello catanzarese e prima ancora dal Tribunale lametino appare del tutto corretta e priva di vizi. Passando al secondo motivo di ricorso afferente alla mancata esecuzione di un'attività di tipo peritale, volta ad accertare l'autenticità della firma che sarebbe stata da quello apposta, a seguito dell'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione in questione da parte del Prete, deve in primo luogo osservarsi la assoluta estraneità rispetto ai temi rilevanti nella presente fattispecie rivestita dalla sentenza citata da parte ricorrente (si tratta della sentenza di Corte di cassazione, Sezione V civile, 31 marzo 2011 n. 7355), avendo questa ad oggetto estensione al rito tributario, pur con talune limitazioni, di alcuni specifici istituti propri del processo civile quale, appunto, la fase incidentale di verificazione delle scritture private non riconosciute. Le sostanziali e plurime differenze fra il rito civile ed il rito penale, giustificate dalla evidente diversità delle finalità che le due procedure perseguono, rendono chiaramente impraticabile la strada che vorrebbe condurre alla integrazione fra un sistema processuale ed un altro. Attenendoci, pertanto, alle regole proprie del processo penale è sufficiente ricordare, onde giustificare la corretta decisione operata dai giudici di merito, che la prova della autenticità o della falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla perizia grafica, allorché l'esame diretto della grafia addebitata all'imputato, raffrontata con scritture diverse 4 certamente riferibili al medesimo, convincano il giudice, in base ai principio del libero convincimento e della libertà di prova, che si tratti di documento attribuibile alla medesima mano (Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 dicembre 2010, n. 42679; idem Sezione II penale, 19 marzo 2003, n. 12839; idem Sezione II penale, 7 maggio 1988, n. 5593).Nel caso, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, era stato possibile verificare che la firma a nome dell'imputato apposta sulla nota di consegna delle scritture contabili da lui disconosciuta risulta essere identica a quella indubbiamente apposta dal Prete sull'avviso di accertamento, sicché la ritenuta inutilità di qualsivoglia ulteriore attività istruttoria al riguardo è più che adeguatamente motivata. Riguardo al terzo motivo di impugnazione, con il quale ci si è lagnati della ritenuta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di accertamento dell'elemento soggettivo del reato contestato in capo all'imputato, il quale sarebbe stato un mero prestanome di altri soggetti, si rileva che anche nella circostanza il motivo di censura non coglie nel segno. Questa Corte ha, ancora di recente, ribadito che se l'amministratore di fatto di una società che si silia resa inadempiente agli obblighi tributari risponde, quale autore principale, laddove il fatto abbia rilevanza penale, in quanto titolare effettivo della gestione societaria e, pertanto, nella condizione di potere tenere la condotta dovuta, EgE(l'amministratore di diritto, nella specie il Prete/ risponde, a sua volta, a titolo di concorso per avere omesso di attivarsi affinchè l'evento, ancorché connesso ad un reato omissivo, non si verificasse, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo, anche sotto il solo profilo del dolo eventuale, richiesto dalla norma incriminatrice (Corte di cassazione Sezione III penale, 17 gennaio 2020, n. 1722). Nela caso siffatta indagine è stata adeguatamente esperitc5 avendo verificato i giudici del merito che al momento della assunzione della carica sociale il Prete era entrato in possesso della documentazione contabile riferita alla CDC, a lui trasmessa dal commercialista che la aveva in custodia, quindi sarebbe stato nella condizione di ottemperare agli obblighi dichiarativi, cosa che, assumendosi in ogni caso il rischio della commissione del reato da parte dell'amministratore di fatto, egli non ha ritenuto di fare, con l'intenzione di sottrarre in tal modo la predetta società ai conseguenti obblighi di versamento. Riguardo alla questione concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che forma oggetto del quarto motivo di impugnazione, si rileva che la Corte di appello ha escluso la riconoscibilità di tale beneficio sulla base della entità della somma sottratta alla esazione fiscale, il cui importo risulta essere superiore ad 1.765.000,00 euro; a fronte di tale congrua motivazione il ricorrente non ha addotto alcuna particolare motivazione che avrebbe potuto indurre il giudice del merito a ritenere n 0. 14: recessivo, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tale dato assai significativo in relazione alla gravità del danno cagionato con il reato commesso, fattore questo che, per essere ricompreso nella elencazione di cui all'art. 133 cod. pen. è indubbiamente rilevanttai fini della esclusione della meritevolezza in capo al condannato del beneficio mitigatorio della pena di cui si tratta. La inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso rende parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondata, l'ultima censura articolata dalla ricorrente difesa, afferente alla prescrizione del reato. Non essendo questa, come peraltro già rilevato con la impugnata sentenza, ancora maturata al momento della pronunzia della medesima (il termine prescrizionale di 10 anni sarebbe infatti, maturato solo in data 1 ottobre 2021, mentre la sentenza della Corte di appello è stata pronunziata in data 21 dicembre 2020), costituendo tale data il termine temporale ultimo, stante la già ricordata inammissibilità dei restanti motivi di impugnazione, per la produzione degli effetti estintivi del reato derivanti dalla maturazione della prescrizione, il motivo di ricorso deve intendersi manifestamente infondato. La impugnazione deve, pertanto, essere complessivamente dichiarata inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. peri., va, conseguentemente, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali