CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 00949/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs.n. 286/1998 e la aveva condannata alla pena di un anno di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con unico articolato motivo la ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi acquisiti per affermare che la pena inflitta è sproporzionata, perché calcolata su pena base troppo alta; che su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati e la ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e generici sulle modalità di esercizio della discrezionalità, il cui apprezzamento è comunque precluso nel giudizio di legittimità; che, invece, la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01), laddove evidenzia la comparazione in termini di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, già operata dal giudice di primo grado, e correla il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti e la commisurazione superiore al minimo edittale ai numerosi precedenti penali, alla sfrontata violazione dei provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza e alla concreta e notevole gravità del fatto contestato; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente G