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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41714/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ASTI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice, relativo alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 25 settembre 2015.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di amministratore unico - avrebbe aggravato il dissesto della società, manifestatosi quantomeno a partire dall'anno 2011, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 217 e 224 legge fall.

Sostiene che i giudici di merito non avrebbero accertato la data di insorgenza del dissesto.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 217 legge fall.

Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe «del tutto incomprensibile», nella parte relativa alla determinazione della pena principale e della pena accessoria.

Nel ritenere congrua la pena inflitta in primo grado, invero, la Corte di appello avrebbe fatto riferimento anche alla «perdurante incensuratezza» e al «remissivo comportamento processuale» dell'imputato.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha posto in rilievo che: la sottocapitalizzazione e l'illiquidità della società risultava evidente già dal bilancio al 31 dicembre 2011; «tutti i dati ricavabili dai bilanci relativi agli esercizi 2011-2012-2013-2014 ... conclamavano che [OSCURATO:PERSONA]» aveva «proseguito l'attività della società, che versava in stato di crisi da almeno quattro anni, senza chiedere che fosse fallita

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello - seppur in maniera molto sintetica - ha motivato in ordine alla pena, determinata in misura non distante dal minimo edittale, valutando, a carico, la gravità del reato e l'elevato grado della colpa nonché, a favore dell'imputato, la sua perdurante incensuratezza e il suo remissivo comportamento processuale.

Va, d'altronde, rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ASTI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice, relativo alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 25 settembre 2015. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di amministratore unico - avrebbe aggravato il dissesto della società, manifestatosi quantomeno a partire dall'anno 2011, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 217 e 224 legge fall. Sostiene che i giudici di merito non avrebbero accertato la data di insorgenza del dissesto. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 217 legge fall. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe «del tutto incomprensibile», nella parte relativa alla determinazione della pena principale e della pena accessoria. Nel ritenere congrua la pena inflitta in primo grado, invero, la Corte di appello avrebbe fatto riferimento anche alla «perdurante incensuratezza» e al «remissivo comportamento processuale» dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha posto in rilievo che: la sottocapitalizzazione e l'illiquidità della società risultava evidente già dal bilancio al 31 dicembre 2011; «tutti i dati ricavabili dai bilanci relativi agli esercizi 2011-2012-2013-2014 ... conclamavano che [OSCURATO:PERSONA]» aveva «proseguito l'attività della società, che versava in stato di crisi da almeno quattro anni, senza chiedere che fosse fallita 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello - seppur in maniera molto sintetica - ha motivato in ordine alla pena, determinata in misura non distante dal minimo edittale, valutando, a carico, la gravità del reato e l'elevato grado della colpa nonché, a favore dell'imputato, la sua perdurante incensuratezza e il suo remissivo comportamento processuale. Va, d'altronde, rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa del
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