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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26816/2023

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NANZA sul ricorso 11644-2018proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C ARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1281 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 8 settembre 201 7 (R.G.N. 1840/2014).

R.G.N.11644/2018 Cron.

Rep.

C.C. 27/06/2023 giurisdizione Accertamento della subordinazione e obblighi contributivi -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 1281 del 2017, depositata il 28 settembre 2017, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per l’effetto, ha confermato la decisione del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto in parte (per le posizioni dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) l’opposizione contro l’avviso di addebito INPS, emesso per l’importo di Euro 56.692,05, in relazione ai rapporti di lavoro irregolari riscontrati nel verbale ispettivo del 22 giugno 2010.

L’opposizione, per contro,era stata respinta per le posizioni dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.– Quanto all’eccezione di giudicato, che fa leva, principalmente, sull’accoglimento dell’opposizione contro l’ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro, legataal medesimo verbale d’accertamento,la Corte territoriale argomenta che il giudicato non spiega efficacia nei confronti dei terzi titolari d’un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico su cui il giudicato si forma ( Cass., S.U., 12 marzo 2008, n. 6523).

Peraltro, nel caso di specie, i l giudicato non può neppure essere utilmente addotto, in quanto il rigetto non è derivato da un accertamento di fatti storici, ma da un insufficiente apparato di allegazioni e richieste istruttorie.

Il giudizio di opposizione contro l’ordinanza ingiunzioneverteva su posizioni diverse e, quanto all’ unica posizione coincidente con l’oggetto dell’odierno giudizio (quella del signor [OSCURATO:PERSONA]),neppure erano stati dedotti specifici capitoli di prova, nel giudizio approdato alla sentenza definitiva. -3 - 1.2.–I giudici d’appello disattendono anche i motivi di doglianza, che lamentano l’erronea valutazione delle prove raccolte.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha accertato che l’assenza dal lavoro non elide l’obbligo di versare i contributi e, su talestatuizione, nessuna censura è stata formulata.

Quanto al signor [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni dei testi Verde, Mihai, Grisolia e Khaled convergono nel riferire d’un rapporto di lavoro irregolare.

Pertanto, si rivela corretta, a tale riguardo, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure, suffragata anche dal verbale d’intervento della polizia locale del 9 marzo 2010, che attesta la presenza del lavoratore nella sede della società.

Anche con riferimento all’attività svolta dalsignor [OSCURATO:PERSONA], sono concordi le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , avvalorate anche dalla domanda di assunzione presentata dalla società appellante il 17 dicembre 2007.

Dalle deposizioni acquisite, emergono tutti gli elementi distintivi del vincolo di subordinazione: l’attività lavorativa, attinente a una prestazione organizzata in un ciclo produttivo, era svolta sotto la direzione della società appellante, che ha solo disconosc iuto il fatto storico della prestazione lavorativa, senza prospettare elementi idonei a smentire la natura subordinata del rapporto di lavoro. 2.–[OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano, con ricorso notificato il 28 marzo 201 8 e illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–L’INPS resist e con controricors o , notificat o il 3 maggio 2018 . 4.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). -4 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:SOCIETA]. formula sette motivi di ricorso. 1.1.–Con il primo mezzo, la società deduce «omessa motivazione in punto di efficacia riflessa del giudicatoper mera pregiudizialità logica delle questioni trattate nei due separati giudizi».

Avrebbe errato la Corte territoriale nel negare l’efficacia riflessa del giudicato, in ragione del suo carattere asseritamente “formale”, circoscritto alla mera valutazione dell’inammissibilità dei mezzi istruttori.

La sentenza impugnata, sprovvista di un «apparato motivazionale idoneo a sorreggere la pronuncia», non avrebbe considerato che la pronuncia oramai definitiva si fonda «su attenta disamina delle dichiarazioni testimoniali». 1.2.– Con la seconda censura, la ricorrente prospetta « omessa motivazione in punto di presuntaefficacia probatoria delle deposizioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] edaltri».

Lasentenza impugnata non avrebbe illustrato alcuna motivazione in ordine all’attendibilità dei testi e alla documentazione di segno contrario prodotta dalla società, con precipuo riguardo alla sentenza di rigetto delle pretese avanzate dal signor [OSCURATO:PERSONA] e da altri lavoratori nei confronti della società. 1.3.–Con la terza critica, la società deduce «omessa motivazione in punto di prova dell’effettiva sussistenza di prestazioni di lavoro subordinato irregolare da parte del dipendente Sig.Karamout».

Nel ricorso introduttivo e nell’atto di gravame, la società avrebbe descritto un’assenza dal lavoro tanto prolungata e ingiustificata da poter essere considerata come «scaturigine di rottura del rapporto lavorativo». 1.4.– Con la quarta doglianza, la ricorrente allega « omessa motivazione in punto di effettiva prova di prestazioni di lavoro subordinato irregolari da parte di [OSCURATO:PERSONA]– omessa motivazione in punto di attendibilità dei testi Verde, Mihai e Khaled». -5 - 1.5.–Con il quinto motivo, si denuncia «omessa motivazione in ordine alla sussistenza di prova di prestazioni lavorative subordinate irregolari da parte di [OSCURATO:PERSONA] – omessa motivazione in ordine all’attendibilità dei testi Verde e Mihai– omessa motivazione in ordine all’inefficacia probatoria della sentenzadel Dott. [OSCURATO:PERSONA] n. 5454/2009», che avrebbe negato la sussistenza d’un rapporto di lavoro subordinato tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 1.6.– Con il sesto mezzo, la ricorrente si duole della « omessa motivazione in punto di prova di sussistenza di rapporti di lavoro subordinato irregolare in assenza di identificazione precisa dei supposti lavoratori e di loro audizione».

I tre dipendenti, qualificati come lavoratori subordinati, non sarebbero mai stati né identificati né ascoltati.

La Corte territoriale, nel configurare un rapporto di lavoro subordinato, non avrebbe neppur e compiutamente accertato «l’identità personale dei supposti lavoratori». 1.7.–Con la settima censura, la ricorrente deduce, infine, « omessa motivazione in punto di rilevanza probatoria degli esiti di due ispezioni effettuate dall’INPS in azienda».

Nessuna argomentazione esporrebbe la sentenza impugnata in ordine all’inconcludenza di due accessi (ispezione del 12 marzo 2010, ispezione del 31 marzo 2011), in cui non è stato trovato alcun lavoratore irregolare. 2.–Il primo motivo è inammissibile. 2.1.– La parte ricorrente, anzitutto, si limita a prospettare l’inconferenza del precedente di legittimità addotto dalla sentenza impugnata a fondamento della decisione, senza, tuttavia, suffragare con la necessaria specificitàl’errore di diritto in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa, nel negare l’efficacia d’un giudicato pronunciato fra diverse parti.

La censura, in secondo luogo, enfatizza le affermazioni rese nella sentenza definitiva, che non si arresterebbero a un rilievo d’indole -6 - meramente formale, legato alle lacune delle allegazioni e delle prove, e, tuttavia, a tale riguardo, non offre ragguaglicircostanziati in ordine al complessivo iter logico della pronuncia richiamata, menzionata in forma solo parziale e rapsodica. 2.2.– Le censure, così formulate, si rivelano irrimediabilmente generiche.

Quanto al primo aspetto, è sufficiente rilevare che, per giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (Cass., sez. lav., 26 settembre 2018, n. 23045), non intercorre alcun rapporto di pregiudizialità t ra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello concernente l ’ opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che irrog h i sanzioni amministrative per la violazione delle norme sul collocamento, relativamente ai medesimi lavoratori.

Invero,l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari d’un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato.

Tra la potestà accertativa dell’Ispettorato del lavoro e i diritti e gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che induce a qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio attinenteall’altro rapporto.

La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi, che il motivo di ricorso neppure contesta in maniera persuasiva, e ha ponderato gli elementi di valutazione desumibili dalla sentenza passata in giudicato, predicandone la tenue valenza probatoria, con apprezzamento congruamente motivato, che solo genericamente il motivo di ricorso scalfisce.

Donde l’inammissibilità della censura, considerata in tutti i profili in cui si articola. -7 - 3.–Possono essere scrutinati congiuntamente i restanti motivi, che tendono tutti a ottenere da questa Corte la rivalutazione del giudizio di fatto cui la sentenza impugnata è giunta, all’esito dell’analisi delle prove acquisite.

Così strutturate, le censure prestano il fianco all’eccezione d’inammissibilità formulata nel controricorso e non adeguatamente contrastata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa, che reitera la medesima richiestadi revisione del giudizio di me rito. 3.1.–Il ricorso per cassazione non conferisce a questa Corte il potere di rivalutare globalmente il merito della vicenda, peraltro, nel caso di specie, approfondito da una “doppia conforme”.

Spetta al giudice di merito il compito d’ individuare l e fonti del proprio convincimento, di valutare l’attendibilità delle prove raccolte, di scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle più idonee a dimostrare i fatti controversi.

In particolare, al giudice di merito sono riservati, in quanto involgono apprezzamenti di fatto, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sulla credibilitàdei testi.

Nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, il giudice di merito non incontra alcun limite se non quello di esporre le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (fra le molte, in tema di accertamento del vincolo di subordinazione, Cass., sez. lav., 3 febbraio 2022, n. 3412, punto 6 del Considerato).

A questa Corte compete la sola verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale del ragionamento (fra le molte, di recente, Cass., sez.

I, 9 agosto 2023, n. 24239, punto 14 delle “Ragioni della decisione”).

La valutazione delle prove è dunque sottratta al sindacato di legittimità, se non nei ristretti limiti tracciati dall’art. 360, primo -8 - comma, n. 5, cod. proc. civ., che oggi preclude censure volte a contestare la mera insufficienza della motivazione.

A tale ambito, per contro, devono essere ricondotte le critiche mosse con riferimento alla forza persuasiv a del ragionamento che i l giudice di meritosvolge nella valutazione delle risultanze istruttorie (di recente, Cass., sez.

III, 24 agosto 2023, n. 25230, punto

5.1. delle “Ragioni della decisione”).

Il sindacato di questa Corte è oggi circoscritto a l riscontro di quell’anomalia plateale che si riverbera sull’esistenza in sé della motivazione, quale requisito prescritto dalla Carta fondamentale per ogni provvedimento del giudice (art. 111 Cost.).

Un vizio siffattosi può ipotizzare solo quando la motivazione sia, finanche dal punto di vista grafico, carente, o quando essa, pur esistente come segno grafico, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto reca argomentazioni insanabilmente contraddittorie o inidonee a dar conto de l ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014, n.8053). 3.2.–Nessuna di tali ipotesi si ravvisa nell’odierna vicenda.

Per quanto i motivi di ricorso censurino, in una prospettiva radicale, l’omessa motivazione, il percorso argomentativo della sentenza impugnata si dimostra tutt’altro che imperscrutab ile e contraddittorio e non presenta quei caratteri di apparenza, intesi nel senso rigoroso enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Come emerge anche dalla ricostruzione degli antefatti processuali (punto

1.2. dei “Fatti di causa”), i giudici d’appello, per ognuna delle posizioni ancora contestate, hanno vagliato le risultanze probatorie acquisite, hanno illustrato le ragioni dell’attendibilità accreditata alle testimonianze raccolte, premurandosi anche d’indicare i necessari elementi di riscontro e di evidenziare la genericità delle critiche -9 - formulate dall’odierna ricorrente in ordine a taluni punti salienti: l’inidoneità di assenze non meglio specificate a caducare l’obbligo contributivo; il ricorrere degli elementi distintivi della subordinazione.

Tale valutazione è sorretta dal vaglio delle argomentazioni del giudice di prime cure e delle critiche che la società ha indirizzato alla pronuncia del Tribunale, anche mediante il richiamo ad altre pronunce di diverso tenore.

Lungi dall’omologare tutte le posizioni dei lavoratori coinvolti in un giudizio d’indiscriminata conferma del verbale d’accertamento, la sentenza d’appello discerne le diverse vicende e, per ciascunadi esse, passa in rassegna sia le prove orali che gli elementi logici destinati a puntellarnegli esiti.

Alla valutazione della Corte territoriale, che collima con quella del giudice di primo grado, le censure della ricorrente tendono a contrapporre una più appagante lettura del materiale istruttorio, che ambisce a tramutare il giudizio di legittimità in una terza istanza di merito, del tutto inconciliabile con l’ordinamento positivo.

I motivi di ricorso, nel porre l’enfasi su alcuni particolari, avulsi dal complessivo contesto o comunque sprovvisti di portata decisiva, neppure si premurano di confutare tutti i dati che i giudici di merito hanno posto in risalto, nel contesto d’una disamina globale e coerente del quadro probatorio.

Tali doglianze sconfinano, pertanto, nell’ambito del sindacato della mera insufficienza della motivazione, che sollecita a questa Corte, in contrasto con i suoi compiti istituzionali, l’analitico raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (in questi termini, sul vaglio della sufficienza della motivazione, Cass., S.U., 6 novembre 2018, n. 28220).

In questo risiede la ragione dirimente dell’inammissibilità delle critiche, in tutti i profili che sottopongono allo scrutinio di legittimità. -10 - 4.– In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, dichiarato inammissibile. 5.–La parte ricorrente deve rifondere all’INPSle spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.) , liquidate in dispositivo. 6.– L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrent e le spese del presente giudizio, che liquidain Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 11644-2018proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C ARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1281 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 8 settembre 201 7 (R.G.N. 1840/2014). R.G.N.11644/2018 Cron. Rep. C.C. 27/06/2023 giurisdizione Accertamento della subordinazione e obblighi contributivi -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 1281 del 2017, depositata il 28 settembre 2017, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per l’effetto, ha confermato la decisione del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto in parte (per le posizioni dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) l’opposizione contro l’avviso di addebito INPS, emesso per l’importo di Euro 56.692,05, in relazione ai rapporti di lavoro irregolari riscontrati nel verbale ispettivo del 22 giugno 2010. L’opposizione, per contro,era stata respinta per le posizioni dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.– Quanto all’eccezione di giudicato, che fa leva, principalmente, sull’accoglimento dell’opposizione contro l’ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro, legataal medesimo verbale d’accertamento,la Corte territoriale argomenta che il giudicato non spiega efficacia nei confronti dei terzi titolari d’un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico su cui il giudicato si forma ( Cass., S.U., 12 marzo 2008, n. 6523). Peraltro, nel caso di specie, i l giudicato non può neppure essere utilmente addotto, in quanto il rigetto non è derivato da un accertamento di fatti storici, ma da un insufficiente apparato di allegazioni e richieste istruttorie. Il giudizio di opposizione contro l’ordinanza ingiunzioneverteva su posizioni diverse e, quanto all’ unica posizione coincidente con l’oggetto dell’odierno giudizio (quella del signor [OSCURATO:PERSONA]),neppure erano stati dedotti specifici capitoli di prova, nel giudizio approdato alla sentenza definitiva. -3 - 1.2.–I giudici d’appello disattendono anche i motivi di doglianza, che lamentano l’erronea valutazione delle prove raccolte. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha accertato che l’assenza dal lavoro non elide l’obbligo di versare i contributi e, su talestatuizione, nessuna censura è stata formulata. Quanto al signor [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni dei testi Verde, Mihai, Grisolia e Khaled convergono nel riferire d’un rapporto di lavoro irregolare. Pertanto, si rivela corretta, a tale riguardo, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure, suffragata anche dal verbale d’intervento della polizia locale del 9 marzo 2010, che attesta la presenza del lavoratore nella sede della società. Anche con riferimento all’attività svolta dalsignor [OSCURATO:PERSONA], sono concordi le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , avvalorate anche dalla domanda di assunzione presentata dalla società appellante il 17 dicembre 2007. Dalle deposizioni acquisite, emergono tutti gli elementi distintivi del vincolo di subordinazione: l’attività lavorativa, attinente a una prestazione organizzata in un ciclo produttivo, era svolta sotto la direzione della società appellante, che ha solo disconosc iuto il fatto storico della prestazione lavorativa, senza prospettare elementi idonei a smentire la natura subordinata del rapporto di lavoro. 2.–[OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano, con ricorso notificato il 28 marzo 201 8 e illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–L’INPS resist e con controricors o , notificat o il 3 maggio 2018 . 4.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). -4 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:SOCIETA]. formula sette motivi di ricorso. 1.1.–Con il primo mezzo, la società deduce «omessa motivazione in punto di efficacia riflessa del giudicatoper mera pregiudizialità logica delle questioni trattate nei due separati giudizi». Avrebbe errato la Corte territoriale nel negare l’efficacia riflessa del giudicato, in ragione del suo carattere asseritamente “formale”, circoscritto alla mera valutazione dell’inammissibilità dei mezzi istruttori. La sentenza impugnata, sprovvista di un «apparato motivazionale idoneo a sorreggere la pronuncia», non avrebbe considerato che la pronuncia oramai definitiva si fonda «su attenta disamina delle dichiarazioni testimoniali». 1.2.– Con la seconda censura, la ricorrente prospetta « omessa motivazione in punto di presuntaefficacia probatoria delle deposizioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] edaltri». Lasentenza impugnata non avrebbe illustrato alcuna motivazione in ordine all’attendibilità dei testi e alla documentazione di segno contrario prodotta dalla società, con precipuo riguardo alla sentenza di rigetto delle pretese avanzate dal signor [OSCURATO:PERSONA] e da altri lavoratori nei confronti della società. 1.3.–Con la terza critica, la società deduce «omessa motivazione in punto di prova dell’effettiva sussistenza di prestazioni di lavoro subordinato irregolare da parte del dipendente Sig.Karamout». Nel ricorso introduttivo e nell’atto di gravame, la società avrebbe descritto un’assenza dal lavoro tanto prolungata e ingiustificata da poter essere considerata come «scaturigine di rottura del rapporto lavorativo». 1.4.– Con la quarta doglianza, la ricorrente allega « omessa motivazione in punto di effettiva prova di prestazioni di lavoro subordinato irregolari da parte di [OSCURATO:PERSONA]– omessa motivazione in punto di attendibilità dei testi Verde, Mihai e Khaled». -5 - 1.5.–Con il quinto motivo, si denuncia «omessa motivazione in ordine alla sussistenza di prova di prestazioni lavorative subordinate irregolari da parte di [OSCURATO:PERSONA] – omessa motivazione in ordine all’attendibilità dei testi Verde e Mihai– omessa motivazione in ordine all’inefficacia probatoria della sentenzadel Dott. [OSCURATO:PERSONA] n. 5454/2009», che avrebbe negato la sussistenza d’un rapporto di lavoro subordinato tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 1.6.– Con il sesto mezzo, la ricorrente si duole della « omessa motivazione in punto di prova di sussistenza di rapporti di lavoro subordinato irregolare in assenza di identificazione precisa dei supposti lavoratori e di loro audizione». I tre dipendenti, qualificati come lavoratori subordinati, non sarebbero mai stati né identificati né ascoltati. La Corte territoriale, nel configurare un rapporto di lavoro subordinato, non avrebbe neppur e compiutamente accertato «l’identità personale dei supposti lavoratori». 1.7.–Con la settima censura, la ricorrente deduce, infine, « omessa motivazione in punto di rilevanza probatoria degli esiti di due ispezioni effettuate dall’INPS in azienda». Nessuna argomentazione esporrebbe la sentenza impugnata in ordine all’inconcludenza di due accessi (ispezione del 12 marzo 2010, ispezione del 31 marzo 2011), in cui non è stato trovato alcun lavoratore irregolare. 2.–Il primo motivo è inammissibile. 2.1.– La parte ricorrente, anzitutto, si limita a prospettare l’inconferenza del precedente di legittimità addotto dalla sentenza impugnata a fondamento della decisione, senza, tuttavia, suffragare con la necessaria specificitàl’errore di diritto in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa, nel negare l’efficacia d’un giudicato pronunciato fra diverse parti. La censura, in secondo luogo, enfatizza le affermazioni rese nella sentenza definitiva, che non si arresterebbero a un rilievo d’indole -6 - meramente formale, legato alle lacune delle allegazioni e delle prove, e, tuttavia, a tale riguardo, non offre ragguaglicircostanziati in ordine al complessivo iter logico della pronuncia richiamata, menzionata in forma solo parziale e rapsodica. 2.2.– Le censure, così formulate, si rivelano irrimediabilmente generiche. Quanto al primo aspetto, è sufficiente rilevare che, per giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (Cass., sez. lav., 26 settembre 2018, n. 23045), non intercorre alcun rapporto di pregiudizialità t ra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello concernente l ’ opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che irrog h i sanzioni amministrative per la violazione delle norme sul collocamento, relativamente ai medesimi lavoratori. Invero,l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari d’un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato. Tra la potestà accertativa dell’Ispettorato del lavoro e i diritti e gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che induce a qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio attinenteall’altro rapporto. La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi, che il motivo di ricorso neppure contesta in maniera persuasiva, e ha ponderato gli elementi di valutazione desumibili dalla sentenza passata in giudicato, predicandone la tenue valenza probatoria, con apprezzamento congruamente motivato, che solo genericamente il motivo di ricorso scalfisce. Donde l’inammissibilità della censura, considerata in tutti i profili in cui si articola. -7 - 3.–Possono essere scrutinati congiuntamente i restanti motivi, che tendono tutti a ottenere da questa Corte la rivalutazione del giudizio di fatto cui la sentenza impugnata è giunta, all’esito dell’analisi delle prove acquisite. Così strutturate, le censure prestano il fianco all’eccezione d’inammissibilità formulata nel controricorso e non adeguatamente contrastata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa, che reitera la medesima richiestadi revisione del giudizio di me rito. 3.1.–Il ricorso per cassazione non conferisce a questa Corte il potere di rivalutare globalmente il merito della vicenda, peraltro, nel caso di specie, approfondito da una “doppia conforme”. Spetta al giudice di merito il compito d’ individuare l e fonti del proprio convincimento, di valutare l’attendibilità delle prove raccolte, di scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle più idonee a dimostrare i fatti controversi. In particolare, al giudice di merito sono riservati, in quanto involgono apprezzamenti di fatto, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sulla credibilitàdei testi. Nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, il giudice di merito non incontra alcun limite se non quello di esporre le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (fra le molte, in tema di accertamento del vincolo di subordinazione, Cass., sez. lav., 3 febbraio 2022, n. 3412, punto 6 del Considerato). A questa Corte compete la sola verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale del ragionamento (fra le molte, di recente, Cass., sez. I, 9 agosto 2023, n. 24239, punto 14 delle “Ragioni della decisione”). La valutazione delle prove è dunque sottratta al sindacato di legittimità, se non nei ristretti limiti tracciati dall’art. 360, primo -8 - comma, n. 5, cod. proc. civ., che oggi preclude censure volte a contestare la mera insufficienza della motivazione. A tale ambito, per contro, devono essere ricondotte le critiche mosse con riferimento alla forza persuasiv a del ragionamento che i l giudice di meritosvolge nella valutazione delle risultanze istruttorie (di recente, Cass., sez. III, 24 agosto 2023, n. 25230, punto 5.1. delle “Ragioni della decisione”). Il sindacato di questa Corte è oggi circoscritto a l riscontro di quell’anomalia plateale che si riverbera sull’esistenza in sé della motivazione, quale requisito prescritto dalla Carta fondamentale per ogni provvedimento del giudice (art. 111 Cost.). Un vizio siffattosi può ipotizzare solo quando la motivazione sia, finanche dal punto di vista grafico, carente, o quando essa, pur esistente come segno grafico, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto reca argomentazioni insanabilmente contraddittorie o inidonee a dar conto de l ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014, n.8053). 3.2.–Nessuna di tali ipotesi si ravvisa nell’odierna vicenda. Per quanto i motivi di ricorso censurino, in una prospettiva radicale, l’omessa motivazione, il percorso argomentativo della sentenza impugnata si dimostra tutt’altro che imperscrutab ile e contraddittorio e non presenta quei caratteri di apparenza, intesi nel senso rigoroso enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte. Come emerge anche dalla ricostruzione degli antefatti processuali (punto 1.2. dei “Fatti di causa”), i giudici d’appello, per ognuna delle posizioni ancora contestate, hanno vagliato le risultanze probatorie acquisite, hanno illustrato le ragioni dell’attendibilità accreditata alle testimonianze raccolte, premurandosi anche d’indicare i necessari elementi di riscontro e di evidenziare la genericità delle critiche -9 - formulate dall’odierna ricorrente in ordine a taluni punti salienti: l’inidoneità di assenze non meglio specificate a caducare l’obbligo contributivo; il ricorrere degli elementi distintivi della subordinazione. Tale valutazione è sorretta dal vaglio delle argomentazioni del giudice di prime cure e delle critiche che la società ha indirizzato alla pronuncia del Tribunale, anche mediante il richiamo ad altre pronunce di diverso tenore. Lungi dall’omologare tutte le posizioni dei lavoratori coinvolti in un giudizio d’indiscriminata conferma del verbale d’accertamento, la sentenza d’appello discerne le diverse vicende e, per ciascunadi esse, passa in rassegna sia le prove orali che gli elementi logici destinati a puntellarnegli esiti. Alla valutazione della Corte territoriale, che collima con quella del giudice di primo grado, le censure della ricorrente tendono a contrapporre una più appagante lettura del materiale istruttorio, che ambisce a tramutare il giudizio di legittimità in una terza istanza di merito, del tutto inconciliabile con l’ordinamento positivo. I motivi di ricorso, nel porre l’enfasi su alcuni particolari, avulsi dal complessivo contesto o comunque sprovvisti di portata decisiva, neppure si premurano di confutare tutti i dati che i giudici di merito hanno posto in risalto, nel contesto d’una disamina globale e coerente del quadro probatorio. Tali doglianze sconfinano, pertanto, nell’ambito del sindacato della mera insufficienza della motivazione, che sollecita a questa Corte, in contrasto con i suoi compiti istituzionali, l’analitico raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (in questi termini, sul vaglio della sufficienza della motivazione, Cass., S.U., 6 novembre 2018, n. 28220). In questo risiede la ragione dirimente dell’inammissibilità delle critiche, in tutti i profili che sottopongono allo scrutinio di legittimità. -10 - 4.– In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, dichiarato inammissibile. 5.–La parte ricorrente deve rifondere all’INPSle spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.) , liquidate in dispositivo. 6.– L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrent e le spese del presente giudizio, che liquidain Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorre
Sentenza Cassazione n. 26816/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris