CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 06639/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023Numero di raccolta generale 6639/2023Data pubblicazione 06/03/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONEDIVORZIO* * CC* * * Consigliere* ** DI * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28006/2020 * proposto da* 732/D presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * che lo rappresenta e difendeunitamente agli avvocati * * * * * * controricorrenteavverso DECRETO di CORTE D APPELLO TRIESTE nel proc.to n.162/2019 depositato il 28/02/2020.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023Numero di raccolta generale 6639/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2023Data pubblicazione 06/03/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Trieste con decreto n. cronol. 64/2020pubblicato il 28/2/2020 in riforma della decisione del Tribunale diPordenone che in sede di modifica delle condizioni di divorzio exart.9 l.898/1970 aveva revocato l obbligo del * * di versarel assegno divorzile a favore della ex moglie * * el assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne *da ottobre 2019 ponendo a carico del primo l assegno di € 800 00mensili per il mantenimento del figlio * oltre il 50% dellespese straordinarie ha disposto che l ex coniuge corrispondessealla * l assegno divorzile di € 400 00 mensili respinte lealtre richieste della reclamante.In particolare per quanto qui ancora interessa la Corte territorialeha rilevato che le parti in sede di pattuizioni del divorzio congiuntopresentato nel 2014 avevano espressamente previsto lacorresponsione dell assegno divorzile in vista del trasferimentodalla casa coniugale della * con i figli presso l abitazionedel compagno per instaurare una stabile convivenza cosìderogando alle condizioni previste per il riconoscimentodell assegno stesso essendosi convenuta la debenza dell assegno«in presenza di convivenza» dell ex coniuge con una terzapersona e non emergeva da tali pattuizioni sottoscritte unalimitazione dell obbligo di versamento dell assegno fino a quandoessa si fosse trasferita o altra limitazione.Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorso percassazione notificato il 2/11/2020 affidato a unico motivo neiconfronti di * * che resiste con controricorsonotificato l 11/12/2020 . Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023Numero di raccolta generale 6639/20231. Il ricorrente lamenta con unico motivo l omesso esame diData pubblicazione 06/03/2023fatto decisivo ex art.360 n. 5 c.p.c. in punto di circostanzasopravvenuta ex art.9 l.898/1970 consistente nel consolidarsi inuna convivenza stabile della relazione affettiva con un altrapersona già intrapresa dalla ex moglie all epoca dellapresentazione del ricorso per divorzio congiunto che secondorecente giurisprudenza del giudice di legittimità è idonea acomportare la cessazione dell obbligo di corresponsionedell assegno divorzile .2. La controricorrente ha eccepito l inammissibilità del ricorso percassazione per essere il decreto reso dalla Corte d appello privodei caratteri di definitività e stabilità e la tardività dello stesso.Le eccezioni non sono fondate.2.1. * Corte ha chiarito che il decreto pronunciato dalla Corted appello in sede di reclamo avverso il provvedimento delTribunale in materia di modifica delle condizioni della separazionepersonale concernenti l affidamento dei figli ed il rapporto con essiovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimonialifra i coniugi ed il mantenimento della prole ha carattere decisorioe definitivo ed è pertanto ricorribile in cassazione ai sensidell art.111 * * 11218/2013 * 12018/2019 . Lestesse considerazioni possono essere svolte con riguardo allarevisione delle condizioni di divorzio.2.2. In punto di tempestività del ricorso notificato il 2/11/2020avverso decreto della Corte d appello di Trieste del 28/2/2020deve osservarsi che la sospensione dei termini processuali dal 9marzo all 11 maggio per successive proroghe del termini iniziale discadenza del 15/4/2020 prevista originariamente dall art.83 del* n. 18/2020 c.d. Decreto * Italia convertito in Legge n. 27del 24/4/2020 il cui testo originario stabiliva al comma 3 lett.ache la sospensione dei termini a causa dell emergenza * nonoperava per le «cause relative ad alimenti o ad obbligazioni3 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023alimentari derivanti da rapporti di famiglia di parentela diNumero di raccolta generale 6639/2023matrimonio o di affinita » e poi con d.l. 28 del 30D/a4ta/ p2u0bb2lic0az io ne 06/03/2023convertito con modifiche in legge n. 70 del 25/6/2020 con il qualetra l altro al comma 3 lett.a dell art.83 le parole «cause relativead alimenti» sono state sostituite da «cause relative ai diritti dellepersone minorenni al diritto all assegno di mantenimento aglialimenti e all assegno divorzile o ad obbligazioni alimentariderivanti da rapporti di famiglia di parentela di matrimonio o diaffinità nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogniessenziali» si applica anche ai procedimenti quali quello inesame relativi alla revisione dell assegno di divorzio.Si deve rilevare che già l art. 2 co. 2 lett. g del d.l. 8/3/2020 n.11 recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastarel emergenza epidemiologica da * 19 e contenere gli effettinegativi sullo svolgimento dell attività giudiziaria» entrato in vigorel 8/3/2020 aveva disposto che «a decorrere dal giorno successivoalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasirichiamate» tali eccezioni erano costituite dalle udienze «…nellecause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti darapporti di famiglia di parentela di matrimonio o di affinità… e ingenere in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puòprodurre grave pregiudizio alle parti».In forza del d.l. n. 23 del 2020 art. 36 il termine del 15/4/2020previsto dall art. 83 commi 1 e 2 del menzionato d.l. n. 18/2020è stato poi prorogato all 11/5/2020 sempre con le dette«eccezioni».L art. 83 del d.l. n. 18/2020 in vigore dal 17/3/2020 ha previstotra l altro al comma 1 che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 leudienze dei procedimenti civili ... pendenti presso tutti gli ufficigiudiziari sono rinviate d ufficio a data successiva al 15 aprile4 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/20232020» e al comma 2 che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 èNumero di raccolta generale 6639/2023sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsDiaatas piu babltictaozio ne 06/03/2023dei procedimenti civili ... » salve le eccezioni di cui al seguentecomma 3 «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano neiseguenti casi a … cause relative ad alimenti o ad obbligazionialimentari derivanti da rapporti di famiglia di parentela dimatrimonio o di affinità».All atto della conversione in legge del d.l. n. 18/2020 con l.n.27/2020 entrata in vigore il 30/4/2020 sono state apportatemodifiche al citato art. 83 quanto ai giudizi sottratti alle misurestraordinarie indicate stabilendosi in particolare che lasospensione dei termini non operava per le «cause relative adalimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famigliadi parentela di matrimonio o di affinità » aggiungendosi leseguenti parole «nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tuteladi bisogni essenziali» di conseguenza le eccezioni alla dispostasospensione seppure ampliate sono state ristrette essendosilegato l esonero dalle misure straordinarie alla sussistenza di un«pregiudizio» per le parti in qualche caso da considerare «grave» .* l art. 83 citato è stato ulteriormente modificatoa distanza di un giorno dalla conversione con l. n. 27 del 2020dall art. 3 del d.l. n. 28/2020 quanto alla categoria delle causesottratte alle misure urgenti essendosi previsto che per quantointeressa in questa sede che le parole «cause relative ad alimenti»fossero sostituite dalle seguenti «cause relative alla tutela deiminori ad alimenti» aggiungendosi inoltre la previsionedell operatività «in genere tutti i procedimenti la cui ritardatatrattazione può produrre grave pregiudizio alle parti».Infine il testo dell art. 83 cit. comma 3 è stato ulteriormentemodificato in sede di conversione del d.l. n. 28/2020 per effettodella legge n. 70/2020 allorché le parole «cause relative alla tuteladei minori ad alimenti» sono state sostituite dalle parole «cause5 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023relative ai diritti delle persone minorenni al diritto all assegno diNumero di raccolta generale 6639/2023mantenimento agli alimenti e all assegno divorzile». * p ubbtlaicalezio ne 06/03/2023ultima modifica è stata quindi in effetti ampliata ulteriormente lacategoria delle eccezioni alle disposizioni di cui ai primi due commi in punto di sospensione della trattazione e sospensione deldecorso dei termini processuali anche al fine di eliminare alcunidubbi interpretavi emersi in dottrina.Ma ciò è stato fatto solo a far data dal 30/6/2020 giornosuccessivo alla data di pubblicazione in * della menzionata leggedi conversione.* il testo dell art. 83 vigente sino al 29/6/2020 imponeva lasospensione dei termini anche rispetto alle cause relativeall assegno divorzile poiché non comprese in quel momentonell elenco dei giudizi sottratti e poiché distinte dalle obbligazionialimentari c.d. pure destinate a soddisfare «la mancanza di mezzidi sostentamento e viene incontro alle più elementari esigenze divita del beneficiario» mentre la prestazione di mantenimento inambito di separazione consente invece al beneficiato di godere diquanto necessario alla conservazione del pregresso tenore di vitacorrispondente alla posizione economico sociale dei coniugi e nelrapporto con i figli dei genitori ovvero risponde in ambito didivorzio al residuo dovere di solidarietà post coniugale nei limitisegnati dalle Sezioni Unite nell arresto del 2018.* Corte in un precedente recentissimo ordinanza n.5393/2023 ha quindi affermato i seguenti principi di diritto « ain tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da* 19 alle “cause relative ad alimenti o ad obbligazionialimentari derivanti da rapporti di famiglia di parentela dimatrimonio o di affinità” considerate rilevanti ai fini dell eccezionealla sospensione generalizzata dei termini processuali per effettodell art. 83 comma 3 lett. a del d.l. n. 18 del 2020 convertitocon la l. n. 27 del 2020 non possono esser equiparate le cause6 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023relative all assegno divorzile attesa l impossibilità di correlareNumero di raccolta generale 6639/2023l assegno divorzile all assegno alimentare per l evidente * peubrbsliictaàzio ne 06/03/2023dei fini e della natura dei due assegni b la successione dellenorme processuali non può essere interpretata in modo daconsentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa percui la previsione delle “eccezioni” alla sospensione dei terminiprocessuali di cui alla normativa emergenziale stratificata nellevarie fasi di contrasto alla pandemia da * 19 va rapportataallo stato del giudizio nel momento in cui i singoli procedimentisono stati espressamente inseriti tra le “eccezioni” dette c poichésolo con l ultima modifica dell art. 83 dovuta alla legge n. 70 del2020 di conversione del d.l. n. 28 del 2020 nell elenco delleeccezioni alla sospensione dei termini processuali sono stateaggiunte le “cause relative ai diritti delle persone minorenni aldiritto all assegno di mantenimento agli alimenti e all assegnodivorzile” ne segue che l innovazione va applicata ai soli giudizi dital genere nei quali la decorrenza del termine di impugnazione nonrisulti già sospesa al momento della entrata in vigore della citatalegge di conversione in forza della antecedente versione dellamedesima norma». In motivazione si è chiarito che la successionedelle norme nel tempo non può essere interpretata in sensoretroattivo «perché ne deriverebbe un pregiudizio all altrui dirittodi difesa a fronte della necessità di coordinare invece ognimutamento delle norme processuali col principio del giustoprocesso art. 111 cost. del quale il diritto di difesa costituiscepresidio essenziale».Ne deriva che nel presente procedimento a fronte di unapubblicazione del provvedimento impugnato del 28/2/2020 ladecorrenza del termine lungo semestrale ex art.327 c.p.c. erasospesa dal 9/3 all 11/5/2020 per effetto dell originariadisposizione dell art.83 comma 3 lett.a del d.l. 18/2020 conv. inl.27/2020 non potendo applicarsi l innovazione operata in sede di7 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023conversione con l.70/2020 in vigore solo dal 30/6/2020 delNumero di raccolta generale 6639/2023successivo d.l. n. 28/2020 che ha esteso espressamDaetan ptuebb licalezio ne 06/03/2023eccezioni anche alle cause relative agli assegni di mantenimento odivorzile .2.3. Inoltre operava la sospensione feriale dei termini exl.749/1969 contrariamente a quanto eccepito dallacontroricorrente non rilevando che in primo grado ilprocedimento fosse stato trattato durante il periodo feriale ai sensidell art.92 * * n. 12/1941 su istanza della parte ditrattazione urgente. Ma nel caso dell impugnazione l urgenza si eraesaurita con conseguente applicabilità della sospensione deitermini processuali dal 1° al 31 agosto dell anno.2.4. In definitiva per effetto della doppia sospensione dal9/3/2020 all 11/5/2020 e dal 1°/8/2020 al 31/8/2020 delladecorrenza del termine lungo semestrale di impugnazione lanotifica del presente ricorso per cassazione effettuato il9/11/2020 deve ritenersi tempestiva.3. Tanto premesso l unica censura sollevata come viziomotivazionale ex art.360 n. 5 c.p.c. è inammissibile avendo laCorte d appello preso in esame il fatto storico rappresentato daltrasferimento della * con i figli presso un compagno conl avvio di una convivenza stabile rilevando che non si trattava diun fatto sopravvenuto essendo già stato preso in considerazionedalle parti in sede di condizioni di divorzio risalenti al 2014.Tale assunto è stato confermato da questa Corte che ha chiaritocome ai sensi dell art. 9 legge n. 898 del 1970 così comemodificato dall art. 2 legge n. 436 del 1978 e dall art. 13 legge n.74 del 1987 le sentenze di divorzio passano in cosa giudicatarebus sic stantibus rimanendo cioè suscettibili di modifica quantoai rapporti economici o all affidamento dei figli in relazione allasopravvenienza di fatti nuovi mentre la rilevanza dei fatti pregressie delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato8 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023Numero di raccolta generale 6639/2023luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generaleData pubblicazione 06/03/2023secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile cosicchél attribuzione in favore di un ex coniuge dell assegno divorzile nonpuò essere rimessa in discussione in altro processo sulla base difatti anteriori all emissione della sentenza ancorché ignorati da unaparte se non attraverso il rimedio della revocazione nei casieccezionali e tassativi di cui all art. 395 cod. proc. civ. *n.21049/2004 v. anche * agosto 2005 n. 17320 .In sostanza in forza della particolare natura del giudicato dellesentenze di divorzio e delle successive modifiche deve ritenersiche le stesse passano in cosa giudicata «rebus sic stantibus»rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economicio all affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fattinuovi mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragionigiuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimaneesclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre ildedotto e il deducibile cfr. in tema * 18528/2018 .La censura risulta peraltro anche inammissibile per carenza diautosufficienza.4. Per tutto quanto sopra esposto va respinto il ricorso. Le speseliquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023Numero di raccolta generale 6639/2023Data pubblicazione 06/03/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONEDIVORZIO* * CC* * * Consigliere* ** DI * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28006/2020 * proposto da* 732/D presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * che lo rappresenta e difendeunitamente agli avvocati * * * * * * controricorrenteavverso DECRETO di CORTE D APPELLO TRIESTE nel proc.to n.162/2019 depositato il 28/02/2020.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023Numero di raccolta generale 6639/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2023Data pubblicazione 06/03/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Trieste con decreto n. cronol. 64/2020pubblicato il 28/2/2020 in riforma della decisione del Tribunale diPordenone che in sede di modifica delle condizioni di divorzio exart.9 l.898/1970 aveva revocato l obbligo del * * di versarel assegno divorzile a favore della ex moglie * * el assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne *da ottobre 2019 ponendo a carico del primo l assegno di € 800 00mensili per il mantenimento del figlio * oltre il 50% dellespese straordinarie ha disposto che l ex coniuge corrispondessealla * l assegno divorzile di € 400 00 mensili respinte lealtre richieste della reclamante.In particolare per quanto qui ancora interessa la Corte territorialeha rilevato che le parti in sede di pattuizioni del divorzio congiuntopresentato nel 2014 avevano espressamente previsto lacorresponsione dell assegno divorzile in vista del trasferimentodalla casa coniugale della * con i figli presso l abitazionedel compagno per instaurare una stabile convivenza cosìderogando alle condizioni previste per il riconoscimentodell assegno stesso essendosi convenuta la debenza dell assegno«in presenza di convivenza» dell ex coniuge con una terzapersona e non emergeva da tali pattuizioni sottoscritte unalimitazione dell obbligo di versamento dell assegno fino a quandoessa si fosse trasferita o altra limitazione.Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorso percassazione notificato il 2/11/2020 affidato a unico motivo neiconfronti di * * che resiste con controricorsonotificato l 11/12/2020 . Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023Numero di raccolta generale 6639/20231. Il ricorrente lamenta con unico motivo l omesso esame diData pubblicazione 06/03/2023fatto decisivo ex art.360 n. 5 c.p.c. in punto di circostanzasopravvenuta ex art.9 l.898/1970 consistente nel consolidarsi inuna convivenza stabile della relazione affettiva con un altrapersona già intrapresa dalla ex moglie all epoca dellapresentazione del ricorso per divorzio congiunto che secondorecente giurisprudenza del giudice di legittimità è idonea acomportare la cessazione dell obbligo di corresponsionedell assegno divorzile .2. La controricorrente ha eccepito l inammissibilità del ricorso percassazione per essere il decreto reso dalla Corte d appello privodei caratteri di definitività e stabilità e la tardività dello stesso.Le eccezioni non sono fondate.2.1. * Corte ha chiarito che il decreto pronunciato dalla Corted appello in sede di reclamo avverso il provvedimento delTribunale in materia di modifica delle condizioni della separazionepersonale concernenti l affidamento dei figli ed il rapporto con essiovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimonialifra i coniugi ed il mantenimento della prole ha carattere decisorioe definitivo ed è pertanto ricorribile in cassazione ai sensidell art.111 * * 11218/2013 * 12018/2019 . Lestesse considerazioni possono essere svolte con riguardo allarevisione delle condizioni di divorzio.2.2. In punto di tempestività del ricorso notificato il 2/11/2020avverso decreto della Corte d appello di Trieste del 28/2/2020deve osservarsi che la sospensione dei termini processuali dal 9marzo all 11 maggio per successive proroghe del termini iniziale discadenza del 15/4/2020 prevista originariamente dall art.83 del* n. 18/2020 c.d. Decreto * Italia convertito in Legge n. 27del 24/4/2020 il cui testo originario stabiliva al comma 3 lett.ache la sospensione dei termini a causa dell emergenza * nonoperava per le «cause relative ad alimenti o ad obbligazioni3 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023alimentari derivanti da rapporti di famiglia di parentela diNumero di raccolta generale 6639/2023matrimonio o di affinita » e poi con d.l. 28 del 30D/a4ta/ p2u0bb2lic0az io ne 06/03/2023convertito con modifiche in legge n. 70 del 25/6/2020 con il qualetra l altro al comma 3 lett.a dell art.83 le parole «cause relativead alimenti» sono state sostituite da «cause relative ai diritti dellepersone minorenni al diritto all assegno di mantenimento aglialimenti e all assegno divorzile o ad obbligazioni alimentariderivanti da rapporti di famiglia di parentela di matrimonio o diaffinità nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogniessenziali» si applica anche ai procedimenti quali quello inesame relativi alla revisione dell assegno di divorzio.Si deve rilevare che già l art. 2 co. 2 lett. g del d.l. 8/3/2020 n.11 recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastarel emergenza epidemiologica da * 19 e contenere gli effettinegativi sullo svolgimento dell attività giudiziaria» entrato in vigorel 8/3/2020 aveva disposto che «a decorrere dal giorno successivoalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasirichiamate» tali eccezioni erano costituite dalle udienze «…nellecause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti darapporti di famiglia di parentela di matrimonio o di affinità… e ingenere in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puòprodurre grave pregiudizio alle parti».In forza del d.l. n. 23 del 2020 art. 36 il termine del 15/4/2020previsto dall art. 83 commi 1 e 2 del menzionato d.l. n. 18/2020è stato poi prorogato all 11/5/2020 sempre con le dette«eccezioni».L art. 83 del d.l. n. 18/2020 in vigore dal 17/3/2020 ha previstotra l altro al comma 1 che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 leudienze dei procedimenti civili ... pendenti presso tutti gli ufficigiudiziari sono rinviate d ufficio a data successiva al 15 aprile4 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/20232020» e al comma 2 che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 èNumero di raccolta generale 6639/2023sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsDiaatas piu babltictaozio ne 06/03/2023dei procedimenti civili ... » salve le eccezioni di cui al seguentecomma 3 «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano neiseguenti casi a … cause relative ad alimenti o ad obbligazionialimentari derivanti da rapporti di famiglia di parentela dimatrimonio o di affinità».All atto della conversione in legge del d.l. n. 18/2020 con l.n.27/2020 entrata in vigore il 30/4/2020 sono state apportatemodifiche al citato art. 83 quanto ai giudizi sottratti alle misurestraordinarie indicate stabilendosi in particolare che lasospensione dei termini non operava per le «cause relative adalimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famigliadi parentela di matrimonio o di affinità » aggiungendosi leseguenti parole «nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tuteladi bisogni essenziali» di conseguenza le eccezioni alla dispostasospensione seppure ampliate sono state ristrette essendosilegato l esonero dalle misure straordinarie alla sussistenza di un«pregiudizio» per le parti in qualche caso da considerare «grave» .* l art. 83 citato è stato ulteriormente modificatoa distanza di un giorno dalla conversione con l. n. 27 del 2020dall art. 3 del d.l. n. 28/2020 quanto alla categoria delle causesottratte alle misure urgenti essendosi previsto che per quantointeressa in questa sede che le parole «cause relative ad alimenti»fossero sostituite dalle seguenti «cause relative alla tutela deiminori ad alimenti» aggiungendosi inoltre la previsionedell operatività «in genere tutti i procedimenti la cui ritardatatrattazione può produrre grave pregiudizio alle parti».Infine il testo dell art. 83 cit. comma 3 è stato ulteriormentemodificato in sede di conversione del d.l. n. 28/2020 per effettodella legge n. 70/2020 allorché le parole «cause relative alla tuteladei minori ad alimenti» sono state sostituite dalle parole «cause5 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023relative ai diritti delle persone minorenni al diritto all assegno diNumero di raccolta generale 6639/2023mantenimento agli alimenti e all assegno divorzile». * p ubbtlaicalezio ne 06/03/2023ultima modifica è stata quindi in effetti ampliata ulteriormente lacategoria delle eccezioni alle disposizioni di cui ai primi due commi in punto di sospensione della trattazione e sospensione deldecorso dei termini processuali anche al fine di eliminare alcunidubbi interpretavi emersi in dottrina.Ma ciò è stato fatto solo a far data dal 30/6/2020 giornosuccessivo alla data di pubblicazione in * della menzionata leggedi conversione.* il testo dell art. 83 vigente sino al 29/6/2020 imponeva lasospensione dei termini anche rispetto alle cause relativeall assegno divorzile poiché non comprese in quel momentonell elenco dei giudizi sottratti e poiché distinte dalle obbligazionialimentari c.d. pure destinate a soddisfare «la mancanza di mezzidi sostentamento e viene incontro alle più elementari esigenze divita del beneficiario» mentre la prestazione di mantenimento inambito di separazione consente invece al beneficiato di godere diquanto necessario alla conservazione del pregresso tenore di vitacorrispondente alla posizione economico sociale dei coniugi e nelrapporto con i figli dei genitori ovvero risponde in ambito didivorzio al residuo dovere di solidarietà post coniugale nei limitisegnati dalle Sezioni Unite nell arresto del 2018.* Corte in un precedente recentissimo ordinanza n.5393/2023 ha quindi affermato i seguenti principi di diritto « ain tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da* 19 alle “cause relative ad alimenti o ad obbligazionialimentari derivanti da rapporti di famiglia di parentela dimatrimonio o di affinità” considerate rilevanti ai fini dell eccezionealla sospensione generalizzata dei termini processuali per effettodell art. 83 comma 3 lett. a del d.l. n. 18 del 2020 convertitocon la l. n. 27 del 2020 non possono esser equiparate le cause6 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023relative all assegno divorzile attesa l impossibilità di correlareNumero di raccolta generale 6639/2023l assegno divorzile all assegno alimentare per l evidente * peubrbsliictaàzio ne 06/03/2023dei fini e della natura dei due assegni b la successione dellenorme processuali non può essere interpretata in modo daconsentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa percui la previsione delle “eccezioni” alla sospensione dei terminiprocessuali di cui alla normativa emergenziale stratificata nellevarie fasi di contrasto alla pandemia da * 19 va rapportataallo stato del giudizio nel momento in cui i singoli procedimentisono stati espressamente inseriti tra le “eccezioni” dette c poichésolo con l ultima modifica dell art. 83 dovuta alla legge n. 70 del2020 di conversione del d.l. n. 28 del 2020 nell elenco delleeccezioni alla sospensione dei termini processuali sono stateaggiunte le “cause relative ai diritti delle persone minorenni aldiritto all assegno di mantenimento agli alimenti e all assegnodivorzile” ne segue che l innovazione va applicata ai soli giudizi dital genere nei quali la decorrenza del termine di impugnazione nonrisulti già sospesa al momento della entrata in vigore della citatalegge di conversione in forza della antecedente versione dellamedesima norma». In motivazione si è chiarito che la successionedelle norme nel tempo non può essere interpretata in sensoretroattivo «perché ne deriverebbe un pregiudizio all altrui dirittodi difesa a fronte della necessità di coordinare invece ognimutamento delle norme processuali col principio del giustoprocesso art. 111 cost. del quale il diritto di difesa costituiscepresidio essenziale».Ne deriva che nel presente procedimento a fronte di unapubblicazione del provvedimento impugnato del 28/2/2020 ladecorrenza del termine lungo semestrale ex art.327 c.p.c. erasospesa dal 9/3 all 11/5/2020 per effetto dell originariadisposizione dell art.83 comma 3 lett.a del d.l. 18/2020 conv. inl.27/2020 non potendo applicarsi l innovazione operata in sede di7 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023conversione con l.70/2020 in vigore solo dal 30/6/2020 delNumero di raccolta generale 6639/2023successivo d.l. n. 28/2020 che ha esteso espressamDaetan ptuebb licalezio ne 06/03/2023eccezioni anche alle cause relative agli assegni di mantenimento odivorzile .2.3. Inoltre operava la sospensione feriale dei termini exl.749/1969 contrariamente a quanto eccepito dallacontroricorrente non rilevando che in primo grado ilprocedimento fosse stato trattato durante il periodo feriale ai sensidell art.92 * * n. 12/1941 su istanza della parte ditrattazione urgente. Ma nel caso dell impugnazione l urgenza si eraesaurita con conseguente applicabilità della sospensione deitermini processuali dal 1° al 31 agosto dell anno.2.4. In definitiva per effetto della doppia sospensione dal9/3/2020 all 11/5/2020 e dal 1°/8/2020 al 31/8/2020 delladecorrenza del termine lungo semestrale di impugnazione lanotifica del presente ricorso per cassazione effettuato il9/11/2020 deve ritenersi tempestiva.3. Tanto premesso l unica censura sollevata come viziomotivazionale ex art.360 n. 5 c.p.c. è inammissibile avendo laCorte d appello preso in esame il fatto storico rappresentato daltrasferimento della * con i figli presso un compagno conl avvio di una convivenza stabile rilevando che non si trattava diun fatto sopravvenuto essendo già stato preso in considerazionedalle parti in sede di condizioni di divorzio risalenti al 2014.Tale assunto è stato confermato da questa Corte che ha chiaritocome ai sensi dell art. 9 legge n. 898 del 1970 così comemodificato dall art. 2 legge n. 436 del 1978 e dall art. 13 legge n.74 del 1987 le sentenze di divorzio passano in cosa giudicatarebus sic stantibus rimanendo cioè suscettibili di modifica quantoai rapporti economici o all affidamento dei figli in relazione allasopravvenienza di fatti nuovi mentre la rilevanza dei fatti pregressie delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato8 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023Numero di raccolta generale 6639/2023luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generaleData pubblicazione 06/03/2023secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile cosicchél attribuzione in favore di un ex coniuge dell assegno divorzile nonpuò essere rimessa in discussione in altro processo sulla base difatti anteriori all emissione della sentenza ancorché ignorati da unaparte se non attraverso il rimedio della revocazione nei casieccezionali e tassativi di cui all art. 395 cod. proc. civ. *n.21049/2004 v. anche * agosto 2005 n. 17320 .In sostanza in forza della particolare natura del giudicato dellesentenze di divorzio e delle successive modifiche deve ritenersiche le stesse passano in cosa giudicata «rebus sic stantibus»rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economicio all affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fattinuovi mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragionigiuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimaneesclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre ildedotto e il deducibile cfr. in tema * 18528/2018 .La censura risulta peraltro anche inammissibile per carenza diautosufficienza.4. Per tutto quanto sopra esposto va respinto il ricorso. Le speseliquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. *La Corte respinge il ricorso condanna il ricorrente al rimborsodelle spese processuali del presente giudizio di legittimitàliquidate in complessivi € 3.000 00 a titolo di compensi oltre €200 00 per esborsi nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002 dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ove dovuto a norma del comma 1bis dello stesso art.13.9 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoNumero di raccolta generale 6639/2023omessi le generalità e gli altri dati identificativi in * spuob blicdazii one 06/03/2023diffusione del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio2023.Il Presidente10 di 10* **La Corte respinge il ricorso condanna il ricorrente al rimborsodelle spese processuali del presente giudizio di legittimitàliquidate in complessivi € 3.000 00 a titolo di compensi oltre €200 00 per esborsi nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002 dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ove dovuto a norma del comma 1bis dello stesso art.13.9 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28006/2020Numero sezionale 944/2023Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoNumero di raccolta generale 6639/2023omessi le generalità e gli altri dati identificativi in * spuob blicdazii one 06/03/2023diffusione del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio2023.Il Presidente10 di 10* *