CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07810/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, è inammissibile in quanto: - inedito, poiché con l'atto di appello si domandava il riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno con giudizio di prevalenza (unitamente alle attenuanti generiche) sulle ritenute aggravanti (motivi III), nonché, genericamente, una riduzione della pena; - generico, poiché deduce l'omessa valutazione di elementi positivi, già apprezzati dal giudice di merito ai fini della concessione delle at:tenuanti generiche e al conseguente giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il