CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 settembre 2024
Cassazione n. 08570/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2751-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 23928/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/09/2024 R.G.N. 2751/2019; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2751/2019 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propone istanza di correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 23928 / 2024 depositata il 05/09/2024 con la quale è stata accolta l’impugnazione del medesimo ricorrente avverso la sentenza n. 151 / 2018 pubblicata il 17/07/2018dalla Corte di Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro. 2. Deduce il ricorrente che - p er mero errore materiale – a pagina 2 dell’ordinanza e di seguito a pagina 6 nel dispositivo veniva indicata quale autorità giudiziaria che aveva emesso la sentenza impugnata e quale autorità giudiziaria alla quale rinviare il processo per un nuovo esame, la Corte di Appello di Ancona in luogo che la Corte di Appello di Campobasso. 3. L’INAIL ha ricevuto rituale notifica del ricorso per correzione dell’errore materiale. 4. E’ stata fissata udienza camerale e l’INAIL è rimasta intimata. 5. La parte istante ha depositato ulteriore memoria illustrativa Considerato che: 1. In effetti l’ordinanza di questa Corte n. 23928 / 2024 depositata il 05/09/2024 con la quale è stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 151/2018 pubblicata il 17/07/2018 dalla Co rte di Appello di Campobasso tra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e l’INAIL indica per mero errore materiale alla pagina 2 dell’ordinanza e di seguito a pagina 6 nel paragrafo 18 della motivazione e nel dispositivo quale autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza impugnata e quale autorità giudiziaria alla quale rinviare il processo per un nuovo esame, la Corte di Appello di Ancona in luogo della Corte di Appello di Campobasso. 2. Si tratta di errore materiale emendabile ai sensi degli articoli 287 e 391 - bis cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. VI – II, 22/06/2020, n. 12187) sicché i l ricorso va accolto con correzionedell’errore materiale dovendosi sostituire alla pagina 2 dell’ordinanza e di seguito a pagina 6 nel paragrafo 18 e nel dispositivoquale autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza impugnata e quale autorità giudiziaria alla quale rinviare il processo per un nuovo esame, la Corte di Appello di Campobasso in luogo della Corte di Appello di Ancona. 3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente procedimento(Cass. civ., Sez. VI – II, 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. La Corte, visto l’art. 391-bis cod. proc. civ. dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 23928/2024depositata il 05/09/2024 sostituendo alla pagina 2, rigo 4, dell’ordinanza e di seguito a pagina 6 nel paragrafo 18 e nel dispositivo le parole «[OSCURATO:PERSONA]» alle parole «[OSCURATO:PERSONA]»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del pro