Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31922/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Novaraudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'annullamento con rinvio quanto al primo motivo e la declaratoria diinammissibilità quanto agli altri due.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Novara, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimentoin data 16 febbraio 2026, ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra i fattidi cui a quattro sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] emesse dalTribunale di Novara il 22 novembre 2022, il 15 gennaio 2024, il 31 ottobre 2022e l’11 luglio 2022 e ha rigettato la medesima istanza con riguardo alle sentenzeemesse il 17 febbraio 2022 e il 20 ottobre 2020.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 671 cod. proc. pen.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.2.3 Con il terzo motivo lamenta travisamento del fatto.Le condotte, pur eterogenee, si inserivano nel medesimo disegno criminoso,poiché le violazioni dell’art. 75 d.lgs. 159/2011 si inserivano nell’arco temporalein cui erano state consumate le truffe, nella medesima area geografica e inconcorso con la medesima persona.Come emerge dalla motivazione di una delle sentenze, il condannato, perpotere commettere le truffe aveva violato l’ordine amministrativo che gli facevaobbligo di soggiorno in Cameri, presentandosi a casa della persona offesa dellatruffa sita a [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento ai fatti fra i quali il Tribunale ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione il ricorrente lamenta violazione dell’art. 81 comma 4 cod. pen,violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.L’aumento applicato dal giudice dell’esecuzione per i fatti di cui alla sentenzan. 2) dell’istanza viola il disposto dell’art. 81 ultimo comma cod. pen. in quantol’aumento di un terzo è stato calcolato sulla pena complessivamente inflitta,comprensiva degli aumenti per la recidiva e per la continuazione.Il ricorrente segnalava un analogo errore commesso con riferimento allapena calcolata per i fatti di cui alle sentenze sub 5) e 6)Inoltre, il giudice dell’esecuzione non ha operato lo scorporo dei reati giàritenuti in continuazione, limitandosi a determinare un aumento per i fatti di cuialla ulteriore sentenza.Il giudice dell’esecuzione si è poi sottratto all’obbligo motivazionale circal’entità degli aumenti in continuazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] chiede annullamentocon rinvio quanto al primo motivo e dichiararsi l’inammissibilità quanto agli altridue.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi afferenti al rigetto dell’istanza quanto ai fatti di cui alle sentenzesub 3) e 4) che si debbono trattare congiuntamente, sono fondati.Il giudice dell’esecuzione ha escluso l’unitarietà dell’ideazione criminosa inragione della diversità strutturale delle condotte contestate, della distanzaspaziale e temporale fra i diversi fatti, non ritenendo provata la strumentalitàdelle violazioni dell’obbligo di soggiorno rispetto alla commissione della truffa.Come rilevato dal ricorrente e riportato nel ricorso, cui sono allegate lesentenze di condanna ai fini della autosufficienza del ricorso, il condannato con ilcomplice si presentò tra il 24 e il 28 febbraio 2015 a casa della vittima dellatruffa per prendere con la medesima i contatti di persona e per fare ciò commisele violazioni di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011.E' stato quindi dedotta la sussistenza tra i fatti di un vincolo teleologico e distrumentalità, prima che di un’ideazione comune, di cui il giudice di merito nonpare avere tenuto adeguatamente conto.In ogni caso i due istituti, che hanno finalità antitetiche, perché l’uno valutail legame strumentale fra i reati ritenendolo un elemento di sfavore che, infatti,quale circostanza aggravante, comporta un aumento di pena, mentre l’altrovaluta l’ideazione unitaria come elemento mitigatore della gravità della condotta,possono coesistere.Si è infatti affermato che non sussiste un'incompatibilità logico-giuridica -salva la necessità di una specifica verifica in relazione alle concretecaratteristiche della fattispecie - tra l'istituto della continuazione e la circostanzaaggravante del nesso teleologico, giacché il primo si riferisce alla riconducibilitàdi più reati ad un comune programma criminoso, mentre la seconda attiene aldistinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad unaltro. (Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep. 2018, Musso, Rv. 273117 - 01).In ragione, dunque, di tale pacifica compatiblità, il giudice dell’esecuzioneavrebbe dovuto valutare tale legame, ed esprimere una considerazione circa lapossibilità che, in disparte il nesso teleologico, il condannato avesse - nelmomento in cui ideò insieme al correo, la truffa e individuò la persona offesa -che risiedeva in un comune diverso da quello in cui egli aveva l’obbligo di dimora- anche immaginato di dovere necessariamente violare l’obbligo di dimora.Data la peculiarità del fatto e l’intreccio fra le condotte, il Tribunale avrebbedovuto esprimere sul punto un maggiore impegno motivazionale.2.

Il secondo gruppo di motivi afferenti alle modalità di calcolo dell’aumentoin continuazione per i fatti circa i quali è stata riconosciuta la continuazione èinfondato.Il ricorrente lamenta un errore nel calcolo dell’aumento in ragione del limiteimposto dall’art. 81 ult. comma cod. pen.Tale norma stabilisce il limite minimo di un terzo alla pena calcolata inaumento per la continuazione laddove il soggetto sia recidivo qualificato.Ciò comporta che la doglianza del ricorrente sul punto sia infondata poiché ilgiudice della esecuzione ha tenuto come base di calcolo la misura della penacomprensiva dell'aumento per la recidiva e per la continuzione inflitta con lacondanna di cui al punto 2) della istanza e su tale misura, come disposto dall'art.81 comma quarto cod. pen., ha calcolato l'ulteriore aumento per la continuazionecon i fatti di cui alla sentenza di cui al punto 1) nella misura di terzo, che è lamisura minima di aumento che il legislatore impone per la continuzione, nel casoin cui il condannato sia soggetto recidivo qualificato.Le modalità di calcolo della pena utilizzate dal Tribunale, dunque, sonorispettose sia del dettato normativo, che dispone, come visto, un limite minimodi aumento di pena, sia dell'insegnamento di questa Corte che ha affermato chein tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata larecidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento ex art. 81, commaquarto, cod. pen., deve essere applicato sulla pena già aumentata per effettodella recidiva stessa. (Sez. 2, n. 49488 del 14/11/2014, P.g., Rv. 261055 - 01).In ragione dei principi sopra espressi la base di calcolo per la determinazionedell’aumento minimo per la continuazione non può che essere la pena inflitta giàcomprensiva dell’aumento per la recidiva e detto limite minimo è complessivo.Il secondo profilo di criticità è inerente al mancato scorporo dei reati giàposti in continuazione, in ossequio al principio secondo cui in tema di reatocontinuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distintecondanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati anorma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riunitidal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sullapena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reatosatellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base delnuovo computo. (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01)Dalla motivazione dell’impugnato provvedimento è possibile affermare che ilgiudice dell’esecuzione ha eseguito tale operazione, avendo esplicitamentedichiarato di volere confermare gli aumenti di pena per i fatti già riuniti incontinuazione, stabiliti dal giudice della cognizione, aderendo cioè allo scorporogià fatto, senza esplicitarlo.Da ultimo il ricorrente lamenta una carenza di motivazione.In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva,oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite. (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 : la Corteha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoliaumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificareche sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazioneagli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod.pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;Conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01).In ossequio a tale principio, si osserva che quanto ai fatti di cui alla sentenzasub n.5) l’entità della pena in aumento è minima ed, in ogni caso, il giudicedell’esecuzione ha fatto riferimento al numero delle cessioni e alla capacità adelinquere del reo e dunque ha fornito una minimale motivazione, del tuttosoddisfacente in ragione, appunto, della quota di pena in aumento moltocontenuta.Quanto, poi, al fatto di cui alla sentenza sub 1) il giudice dell’esecuzione pergiustificare la misura della pena in aumento abbia considerato il disposto dell’art.81 ult. comma cod. pen che, come visto, costituisce un limite minimo invalicabilee che dunque impone una rigidità dosimetrica che in qualche modo sopravalica eannulla il dovere motivazionale, il giudice dell’esecuzione - nel richiamato caso -ha rispettato il dettato normativo.3.

Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essereannullato limitatamente al diniego della continuazione fra i fatti di cui allesentenze sub n. 3) e sub n. 4) dell’istanza, con rinvio al Tribunale di Novara pernuovo giudizio sul punto e con rigetto nel resto del ricorso.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione tra ireati giudicati con le sentenze sub n. 3) e n. 4) del provvedimento impugnatocon rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Novara.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Novaraudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'annullamento con rinvio quanto al primo motivo e la declaratoria diinammissibilità quanto agli altri due.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Novara, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimentoin data 16 febbraio 2026, ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra i fattidi cui a quattro sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] emesse dalTribunale di Novara il 22 novembre 2022, il 15 gennaio 2024, il 31 ottobre 2022e l’11 luglio 2022 e ha rigettato la medesima istanza con riguardo alle sentenzeemesse il 17 febbraio 2022 e il 20 ottobre 2020.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 671 cod. proc. pen.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.2.3 Con il terzo motivo lamenta travisamento del fatto.Le condotte, pur eterogenee, si inserivano nel medesimo disegno criminoso,poiché le violazioni dell’art. 75 d.lgs. 159/2011 si inserivano nell’arco temporalein cui erano state consumate le truffe, nella medesima area geografica e inconcorso con la medesima persona.Come emerge dalla motivazione di una delle sentenze, il condannato, perpotere commettere le truffe aveva violato l’ordine amministrativo che gli facevaobbligo di soggiorno in Cameri, presentandosi a casa della persona offesa dellatruffa sita a [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento ai fatti fra i quali il Tribunale ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione il ricorrente lamenta violazione dell’art. 81 comma 4 cod. pen,violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.L’aumento applicato dal giudice dell’esecuzione per i fatti di cui alla sentenzan. 2) dell’istanza viola il disposto dell’art. 81 ultimo comma cod. pen. in quantol’aumento di un terzo è stato calcolato sulla pena complessivamente inflitta,comprensiva degli aumenti per la recidiva e per la continuazione.Il ricorrente segnalava un analogo errore commesso con riferimento allapena calcolata per i fatti di cui alle sentenze sub 5) e 6)Inoltre, il giudice dell’esecuzione non ha operato lo scorporo dei reati giàritenuti in continuazione, limitandosi a determinare un aumento per i fatti di cuialla ulteriore sentenza.Il giudice dell’esecuzione si è poi sottratto all’obbligo motivazionale circal’entità degli aumenti in continuazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] chiede annullamentocon rinvio quanto al primo motivo e dichiararsi l’inammissibilità quanto agli altridue.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi afferenti al rigetto dell’istanza quanto ai fatti di cui alle sentenzesub 3) e 4) che si debbono trattare congiuntamente, sono fondati.Il giudice dell’esecuzione ha escluso l’unitarietà dell’ideazione criminosa inragione della diversità strutturale delle condotte contestate, della distanzaspaziale e temporale fra i diversi fatti, non ritenendo provata la strumentalitàdelle violazioni dell’obbligo di soggiorno rispetto alla commissione della truffa.Come rilevato dal ricorrente e riportato nel ricorso, cui sono allegate lesentenze di condanna ai fini della autosufficienza del ricorso, il condannato con ilcomplice si presentò tra il 24 e il 28 febbraio 2015 a casa della vittima dellatruffa per prendere con la medesima i contatti di persona e per fare ciò commisele violazioni di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011.E' stato quindi dedotta la sussistenza tra i fatti di un vincolo teleologico e distrumentalità, prima che di un’ideazione comune, di cui il giudice di merito nonpare avere tenuto adeguatamente conto.In ogni caso i due istituti, che hanno finalità antitetiche, perché l’uno valutail legame strumentale fra i reati ritenendolo un elemento di sfavore che, infatti,quale circostanza aggravante, comporta un aumento di pena, mentre l’altrovaluta l’ideazione unitaria come elemento mitigatore della gravità della condotta,possono coesistere.Si è infatti affermato che non sussiste un'incompatibilità logico-giuridica -salva la necessità di una specifica verifica in relazione alle concretecaratteristiche della fattispecie - tra l'istituto della continuazione e la circostanzaaggravante del nesso teleologico, giacché il primo si riferisce alla riconducibilitàdi più reati ad un comune programma criminoso, mentre la seconda attiene aldistinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad unaltro. (Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep. 2018, Musso, Rv. 273117 - 01).In ragione, dunque, di tale pacifica compatiblità, il giudice dell’esecuzioneavrebbe dovuto valutare tale legame, ed esprimere una considerazione circa lapossibilità che, in disparte il nesso teleologico, il condannato avesse - nelmomento in cui ideò insieme al correo, la truffa e individuò la persona offesa -che risiedeva in un comune diverso da quello in cui egli aveva l’obbligo di dimora- anche immaginato di dovere necessariamente violare l’obbligo di dimora.Data la peculiarità del fatto e l’intreccio fra le condotte, il Tribunale avrebbedovuto esprimere sul punto un maggiore impegno motivazionale.2. Il secondo gruppo di motivi afferenti alle modalità di calcolo dell’aumentoin continuazione per i fatti circa i quali è stata riconosciuta la continuazione èinfondato.Il ricorrente lamenta un errore nel calcolo dell’aumento in ragione del limiteimposto dall’art. 81 ult. comma cod. pen.Tale norma stabilisce il limite minimo di un terzo alla pena calcolata inaumento per la continuazione laddove il soggetto sia recidivo qualificato.Ciò comporta che la doglianza del ricorrente sul punto sia infondata poiché ilgiudice della esecuzione ha tenuto come base di calcolo la misura della penacomprensiva dell'aumento per la recidiva e per la continuzione inflitta con lacondanna di cui al punto 2) della istanza e su tale misura, come disposto dall'art.81 comma quarto cod. pen., ha calcolato l'ulteriore aumento per la continuazionecon i fatti di cui alla sentenza di cui al punto 1) nella misura di terzo, che è lamisura minima di aumento che il legislatore impone per la continuzione, nel casoin cui il condannato sia soggetto recidivo qualificato.Le modalità di calcolo della pena utilizzate dal Tribunale, dunque, sonorispettose sia del dettato normativo, che dispone, come visto, un limite minimodi aumento di pena, sia dell'insegnamento di questa Corte che ha affermato chein tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata larecidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento ex art. 81, commaquarto, cod. pen., deve essere applicato sulla pena già aumentata per effettodella recidiva stessa. (Sez. 2, n. 49488 del 14/11/2014, P.g., Rv. 261055 - 01).In ragione dei principi sopra espressi la base di calcolo per la determinazionedell’aumento minimo per la continuazione non può che essere la pena inflitta giàcomprensiva dell’aumento per la recidiva e detto limite minimo è complessivo.Il secondo profilo di criticità è inerente al mancato scorporo dei reati giàposti in continuazione, in ossequio al principio secondo cui in tema di reatocontinuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distintecondanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati anorma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riunitidal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sullapena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reatosatellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base delnuovo computo. (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01)Dalla motivazione dell’impugnato provvedimento è possibile affermare che ilgiudice dell’esecuzione ha eseguito tale operazione, avendo esplicitamentedichiarato di volere confermare gli aumenti di pena per i fatti già riuniti incontinuazione, stabiliti dal giudice della cognizione, aderendo cioè allo scorporogià fatto, senza esplicitarlo.Da ultimo il ricorrente lamenta una carenza di motivazione.In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva,oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 : la Corteha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoliaumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificareche sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazioneagli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod.pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01).In ossequio a tale principio, si osserva che quanto ai fatti di cui alla sentenzasub n.5) l’entità della pena in aumento è minima ed, in ogni caso, il giudicedell’esecuzione ha fatto riferimento al numero delle cessioni e alla capacità adelinquere del reo e dunque ha fornito una minimale motivazione, del tuttosoddisfacente in ragione, appunto, della quota di pena in aumento moltocontenuta.Quanto, poi, al fatto di cui alla sentenza sub 1) il giudice dell’esecuzione pergiustificare la misura della pena in aumento abbia considerato il disposto dell’art.81 ult. comma cod. pen che, come visto, costituisce un limite minimo invalicabilee che dunque impone una rigidità dosimetrica che in qualche modo sopravalica eannulla il dovere motivazionale, il giudice dell’esecuzione - nel richiamato caso -ha rispettato il dettato normativo.3. Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essereannullato limitatamente al diniego della continuazione fra i fatti di cui allesentenze sub n. 3) e sub n. 4) dell’istanza, con rinvio al Tribunale di Novara pernuovo giudizio sul punto e con rigetto nel resto del ricorso. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione tra ireati giudicati con le sentenze sub n. 3) e n. 4) del provvedimento impugnatocon rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Novara.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31922/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris