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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2025

Cassazione n. 20681/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19800/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.-[OSCURATO:PERSONA]-, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 19800/2023 Numero sezionale 3156/2025 Numero di raccolta generale 20681/2025 Data pubblicazione 22/07/2025 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 569/2023 depositata il 28/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 28.3.23 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza 30.11.20 del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la domanda di pagamento di compensi vari quale agente di commercio formulata dall’odierno ricorrente.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non provato per iscritto il rapporto di agenzia come prescritto dall’articolo 1742 del codice civile e non provate prestazioni in favore dell’asserito proponente.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste con controricorso il datore.

Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione degli articoli 1748, 1749, 2697 c.c., 115 ,116 e 132 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto provato il rapporto tra le parti in ragione della corresponsione di provvigioni per lungo tempo, come documentato da fatture genericamente richiamate e dal rilascio del cud, e dalla mancata contestazione di tali fatti.

Numero registro generale 19800/2023 Numero sezionale 3156/2025 Numero di raccolta generale 20681/2025 Data pubblicazione 22/07/2025 Il motivo è privo di pregio, atteso che gli elementi indicati dalla parte non consentono di superare gli oneri di parte rispetto della forma scritta ad probationem del rapporto (imposti dall’art. 1742 c.c.), con tutti i suoi elementi (obblighi, compensi provvigionali, ecc.), tanto più che la parte non li trascrive neppure al fine di evidenziare la risultanza degli elementi essenziali minimi del rapporto.

Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per non avere la corte territoriale riconosciuto il diritto a compensi e rimborso spese.

Il motivo, che peraltro non trascrive né richiama i contratti conclusi asseritamente grazie alla sua opera né le spese sostenute, è inammissibile anche in considerazione del mancato accertamento del rapporto in essere tra le parti che ne costituisce l’indefettibile presupposto.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19800/2023 Numero sezionale 3156/2025 Numero di raccolta generale 20681/2025 Data pubblicazione 22/07/2025 Numero registro generale 19800/2023 Numero sezionale 3156/2025 Numero di raccolta generale 20681/2025 Data pubblicazione 22/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19800/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.-[OSCURATO:PERSONA]-, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 19800/2023 Numero sezionale 3156/2025 Numero di raccolta generale 20681/2025 Data pubblicazione 22/07/2025 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 569/2023 depositata il 28/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 28.3.23 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza 30.11.20 del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la domanda di pagamento di compensi vari quale agente di commercio formulata dall’odierno ricorrente. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non provato per iscritto il rapporto di agenzia come prescritto dall’articolo 1742 del codice civile e non provate prestazioni in favore dell’asserito proponente. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste con controricorso il datore. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione degli articoli 1748, 1749, 2697 c.c., 115 ,116 e 132 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto provato il rapporto tra le parti in ragione della corresponsione di provvigioni per lungo tempo, come documentato da fatture genericamente richiamate e dal rilascio del cud, e dalla mancata contestazione di tali fatti. Numero registro generale 19800/2023 Numero sezionale 3156/2025 Numero di raccolta generale 20681/2025 Data pubblicazione 22/07/2025 Il motivo è privo di pregio, atteso che gli elementi indicati dalla parte non consentono di superare gli oneri di parte rispetto della forma scritta ad probationem del rapporto (imposti dall’art. 1742 c.c.), con tutti i suoi elementi (obblighi, compensi provvigionali, ecc.), tanto più che la parte non li trascrive neppure al fine di evidenziare la risultanza degli elementi essenziali minimi del rapporto. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per non avere la corte territoriale riconosciuto il diritto a compensi e rimborso spese. Il motivo, che peraltro non trascrive né richiama i contratti conclusi asseritamente grazie alla sua opera né le spese sostenute, è inammissibile anche in considerazione del mancato accertamento del rapporto in essere tra le parti che ne costituisce l’indefettibile presupposto. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19800/2023 Numero sezionale 3156/2025 Numero di raccolta generale 20681/2025 Data pubblicazione 22/07/2025 Numero registro generale 19800/2023 Numero sezionale 3156/2025 Numero di raccolta generale 20681/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
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