CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. 309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale; con il secondo motivo di ricorso deduce travisamento delle risultanze istruttorie, in ordine alla dipendenza dituna determinata tipologia di sostanze stupefacenti, alla certificazione rilasciata dal Sert; con il terzo motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine alla selezione del materiale probatorio decisivo ai fini della decisione. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che la attestazione della ASL di Viterbo da cui si desume che il ricorrente e la sua compagna sono iscritti al Sert, non fosse dirimente ai fini della esclusione della destinazione allo spaccio della droga. Emerge infatti che il [OSCURATO:PERSONA] fosse dipendente di sostanza di tipo oppiaceo, che stato trovato in possesso di una modica quantità di oppiacei e di un quantitativo di hashish, rispetto al quale non risulta certificata alcuna dipendenza. Inoltre la Corte ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio in ragione del dato ponderale della sostanza stupefacente, pari a 278 dosi hashish, e dal fatto che la disponibilità economica asserita dal ricorrente non è stata comprovata. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbra