CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 10549/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione m, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo he ha confermato ,..5k)15122) la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 7 e 7-bis cod. pen. (fatto commesso in Partinico il 15 aprile 2019); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del rispettivo difensore, articolando, Cangemi, tre motivi e Cammarata, un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo nell'interesse di Cangemi, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulla cosa di cui all'art. 625, comma 1, n.2 cod. pen., è generico, per mancato confronto con le ragioni ostese nella sentenza impugnata a sostegno del riconoscimento dell'aggravante, e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974), come nel caso di specie, in cui, al fine di asportare i contatori dell'acqua di proprietà dell'[OSCURATO:SOCIETA].., gli imputati recidevano con una cesoia i tubi polietilene che conducevano l'acqua al contatore (vedasí pag. 4, punto 3.1 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo nell'interesse dello stesso imputato, che denuncia la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (vedasi pagg. 6 e 7, punto 4.1, della sentenza impugnata); - che il terzo motivo nell'interesse di Cangemi e l'unico motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, sono articolati senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi pag. 6, punto 3.3, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha affermato che non si evincevano elementi di significatività tale da giustificare una rimodulazione del carico sanzionatorio - già improntato dal Tribunale a criteri di assoluta mitezza attraverso la riconosciuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle tre aggravanti contestate ed anche sulla recidiva, contestata e ritenuta a carico del solo Cangemi -, tenuto conto, altresì, del comportamento degli imputati susseguente al reato, che non avevano provveduto a risarcire il danno né manifestato concreti sintomi di resipiscenza), le censure al riguardo sviluppate sono generiche e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consi