CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roncini-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-Agenzia Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore.-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3591/2020 depositata il 19/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14813/2021Numero sezionale 4054/2026Numero di raccolta generale 14355/2026Data pubblicazione 15/05/2026Rodriguez [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma la cartella di pagamento n.09720160106375279000, relativa al periodo d’imposta 2011, emessa persomme asseritamente dovute a titolo di Irpef e addizionali regionali ecomunali, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del1973 (modello UNICO 2012, con comunicazione di rettifica recante codice2015.Con sentenza n. 13605/2018, depositata il 5 luglio 2018, la CTP rigettavail ricorso, compensando le spese, e riteneva, in sintesi, che l’avviso direttifica fosse stato spedito al contribuente con l’indicazione del dettagliodelle somme confluite in cartella e che, nel merito, il contribuente nonavesse fornito prova delle detrazioni e deduzioni, in particolare perinterventi di recupero del patrimonio edilizio, né avesse specificamentechiarito le contestazioni sul canone RAI.Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello alla Commissionetributaria regionale del Lazio, che, con sentenza n. 3591/7/2020,depositata il 19 novembre 2020, lo respingeva.Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza,affidandosi a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita inquesta sede al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 edell’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenutoNumero registro generale 14813/2021Numero sezionale 4054/2026Numero di raccolta generale 14355/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritualmente notificata, per compiuta giacenza, la comunicazione di rettificaa seguito di controllo formale del 23 marzo 2015, atto presupposto dellacartella, senza attribuire rilievo alla dedotta e documentata variazione deldomicilio fiscale del contribuente.Il primo motivo è fondato.La censura coglie nel segno, poiché la CTR, nel ritenere ritualmentenotificata la comunicazione di rettifica posta a fondamento della cartella,ha fatto erronea e, comunque, falsa applicazione degli artt. 58 e 60 deld.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 6,comma 5, della l. n. 212 del 2000, avendo risolto la questione dellavalidità della notificazione dell’atto presupposto senza valutare gli elementidocumentali, specificamente dedotti dalla parte contribuente, relativi allacomunicazione della variazione del domicilio fiscale.Invero, la CTR ha affermato che «l’atto presupposto indicatonell’impugnata cartella di pagamento … è la comunicazione di rettifica aseguito di controllo formale del 23.3.2015, che risulta notificata il29/5/2015 e che, come rimarcato dall’Ufficio, si è perfezionata percompiuta giacenza, in quanto non ritirata dalla parte appellante», traendoda tale premessa la conclusione che la cartella fosse legittimamenteemessa. Nondimeno, la stessa sentenza dà atto che, con memoriaacquisita il 5 novembre 2020, l’appellante aveva allegato, tra l’altro,«memoria illustrativa e per controdeduzioni presentata per l’udienza del 5Luglio 2018 in [OSCURATO:PERSONA] - completa di allegatirelativa alla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate per la comunicazione divariazioni dati effettuata»; e il ricorso per cassazione specifica che, propriomediante tale documentazione, il contribuente aveva dedotto di averecomunicato all’Amministrazione finanziaria la variazione del domiciliofiscale, contestando, per questa ragione, la validità della notificazionedell’atto prodromico all’iscrizione a ruolo. A fronte di tale allegazione,specifica e sorretta da documenti espressamente individuati, la CTR nonNumero registro generale 14813/2021Numero sezionale 4054/2026Numero di raccolta generale 14355/2026Data pubblicazione 15/05/2026ha verificato se la documentazione prodotta fosse idonea a incideresull’individuazione del domicilio fiscale rilevante ai fini della notificazione,né ha chiarito se essa dovesse ritenersi irrilevante, inutilizzabile o priva diefficacia, essendosi arrestata all’apodittica affermazione della regolaritàdella notifica per compiuta giacenza. Proprio tale mancata considerazionedegli elementi salienti ritualmente introdotti nel processo impedisce diritenere correttamente applicate le norme denunciate nella rubrica delmezzo di ricorso, poiché il giudice d’appello ha risolto la questione didiritto relativa alla validità della notificazione dell’atto presupposto senzaconfrontarsi con il dato documentale che ne costituiva il necessarioantecedente fattuale. Ne consegue che la sentenza impugnata, lungidall’esprimere un apprezzamento di merito insindacabile in questa sede,incorre nell’erronea e comunque falsa applicazione delle disposizionirichiamate con il motivo e deve, pertanto, essere cassata, affinché ilgiudice del rinvio proceda a un nuovo esame della questione, valutando inconcreto la documentazione richiamata dalla parte contribuente everificandone la rilevanza e l’efficacia rispetto alla validità dellanotificazione della comunicazione di rettifica.Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-ter,commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, deducendosi che l’Ufficio, nonavendo correttamente notificato l’atto presso il domicilio del contribuente,non avrebbe instaurato il necessario contraddittorio endoprocedimentale,con conseguente nullità della cartella.Con il terzo motivo si denuncia, ancora ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6, comma 4, della l. n. 212 del2000, assumendosi che la CTR avrebbe erroneamente escluso la rilevanzadella documentazione già in possesso dell’Amministrazione, relativa adannualità precedenti, ai fini del controllo formale.Numero registro generale 14813/2021Numero sezionale 4054/2026Numero di raccolta generale 14355/2026Data pubblicazione 15/05/2026Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità del procedimento, per avere la CTR trattato lacausa all’udienza del 16 novembre 2020, nonostante l’istanza didiscussione depositata dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 27 del d.l. n.137 del 2020.I motivi secondo, terzo e quarto restano assorbiti in ragionedell’accoglimento del primo.Ne consegue che il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, conassorbimento degli ulteriori motivi di ricorso; la sentenza impugnata va,conseguentemente, cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida