CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2019, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pesaro in composizione monocratica del 17 ottobre 2018, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato l'ipotesi contestata di cui agli artt. 624,625 nn. 7 cod. pen. nella ipotesi tentata e, valutate le circostanze attenuanti generiche, la circostanza attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen. già concesse in primo grado e la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. prevalenti sulla contestata aggravante, ha rideterminato la pena in mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado, l'imputato era stato condannato, in sede di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 624, 625 n.7 cod. pen., esclusa la circostanza di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. e disapplicata la contestata recidiva, concesse le circostanze generiche e la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., alla pena di mesi 6 di reclusione e 154,00 euro di multa per essersi impossessato di un telefono cellulare e di un pacchetto di sigarette custoditi all'interno di una vettura lasciata momentaneamente in sosta incustodita e con i vetri dei finestrini aperti, essendo immediatamente bloccato dai carabinieri mentre tentava di disfarsi dei beni sottratti gettandoli in terra. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di ufficio e procuratore speciale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. In particolare il ricorrente lamenta che la motivazione, pur evidenziando la mancanza di una elevata capacità a delinquere, il trascurabile valore dei beni, il danno risarcito e la scarsa rilevanza dell'episodio, tuttavia ha escluso la sussistenza dei presupposti per la applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., avuto riguardo alla abitualità del comportamento. Con riferimento allo specifico requisito dell'abitualità o della non occasionalità, la Corte ha trascurato che l'ultimo illecito commesso dal ricorrente risale a circa 21 anni prima rispetto alla condotta illecita in contestazione. 2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al rigetto della richiesta di sospensione del processo per ammissione alla messa alla prova. La Corte territoriale ha condiviso le argomentazioni a fondamento dell'ordinanza e successivamente della sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di ammissione alla messa alla prova, argomentazioni relative alla sussistenza dei precedenti penali, indice di pericolosità sociale e alla mancanza di un effetto deterrente rappresentato dalle precedenti condanne. Lamenta il ricorrente che non solo le indicate condizioni non rappresentano elementi ostativi alla ammissibilità alla messa alla prova, configurandosi in tal modo una violazione di legge, ma che la sentenza è carente anche in relazione alla indicazione che un eventuale percorso riabilitativo personalizzato non sarebbe stato idoneo per il ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1.11 primo motivo è infondato. 1.1. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez.6, n.55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647). 1.1.1 Con specifico riferimento al presupposto ostativo rappresentato dall'abitualità del comportamento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato il principio in base la quale: "Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen. - S.U. n.13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv.266591). 1.2.Sul punto la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, specificando come il concetto di tenuità non deve essere solo riferito al valore della cosa, ma a tutta la condotta, non ultimo ai precedenti specifici e non. Del tutto logicamente la Corte distrettuale ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato con riferimento particolare ai precedenti per furto. Né gli argomenti utilizzati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art.62 n. 4 cod. pen. appaiono contraddittori dal momento che altra cosa, rispetto al comportamento processuale valorizzabile ai fini del trattamento sanzionatorio, è la valutazione congiunta delle concrete modalità della condotta e del danno che essa ha comportato e che, per essere meritevole della esclusione della pena, deve connotarsi come di particolare tenuità ossia di un danno minimale rispetto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice ed alla mancanza di effetto deterrente determinata dalle precedenti condanne che non ha impedito al Maddalo di porre in essere nuovi reati della stessa indole.2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2.1. In particolare, l'art. 464 bis, comma 2 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 67 del 2014, prevede testualmente che "la richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 o 422 o fino alla dichiarazione di apertura del giudizio direttissimo .." 2.1.1. Nel caso di specie come risulta dagli atti, la istanza di sospensione del processo con richiesta di messa alla prova è stata avanzata tardivamente dal momento che il Giudice, a seguito della convalida dell'arresto e instaurazione del giudizio direttissimo aveva già disposto, su richiesta di parte, una perizia per valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputato. All'esito del deposito dell'elaborato peritale e alla rinunzia delle parti alla escussione del perito è intervenuta intempestivamente la richiesta senza peraltro che vi fosse mai stata la richiesta all'ufficio penale esecuzione esterna di un programma terapeutico, presupposto quest'ultimo indispensabile per qualsivoglia valutazione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Co