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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31265/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi allarequisitoria scritta;uditi i difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 2 luglio 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiaravamafioso denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio lametino, contestatoglinella qualità di imprenditore di riferimento del sodalizio, e, riconosciute lecircostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, locondannava alla pena di cinque anni di reclusione, oltre al pagamento delle speseprocessuali e di custodia, applicandogli altresì la pena accessoria dell’interdizioneperpetua dai pubblici uffici.

Con la medesima decisione il Tribunale assolvevaAntonio Gallo dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.[OSCURATO:PERSONA] era contestato, in particolare, di avere partecipatoall’associazione mafiosa quale imprenditore colluso, mettendosi in rapportosinallagmatico con la cosca [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente con [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Molinaro, per ottenere, tramite le società “[OSCURATO:SOCIETA]. di Torchiacalcestruzzo in cantieri rilevanti del territorio lametino e zone limitrofe, tra cui laclinica riabilitativa in località [OSCURATO:PERSONA] di Maida, un fabbricato in via [OSCURATO:PERSONA], due edifici in via Marconi n. 245 e una piattaforma per la grandedistribuzione in [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l’imputazione, l’imprenditore avrebbecosì conseguito una posizione dominante nel mercato edilizio locale, scavalcandola normale concorrenza grazie all’intervento della cosca e, in cambio, avrebbecorrisposto al sodalizio una quota dei guadagni, consentendone l’infiltrazione neltessuto economico.Il Tribunale fondava la condanna soprattutto sulle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenute convergenti nel descrivere [OSCURATO:PERSONA] come imprenditore di riferimentodella cosca nel settore del calcestruzzo.

In particolare, secondo la ricostruzione dimerito, dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto, per iltramite di [OSCURATO:PERSONA], una posizione sostanzialmente monopolistica nelleforniture di calcestruzzo, versando somme determinate in favore della cosca,indicate dai collaboratori in misura di tre o cinque euro per metro cubo di cemento,oltre a ulteriori utilità o “regali”.

La successiva estromissione di [OSCURATO:PERSONA] e lareintroduzione di [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore di riferimento erano lette comeconseguenza dei contrasti interni derivanti dal mancato riversamento, da parte diBonaddio, delle somme nella “bacinella” della cosca.2.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 27 ottobre 2025,depositata il 23 gennaio 2026, confermava integralmente la decisione delTribunale, rigettando sia l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sia quellodel Pubblico ministero avverso l’assoluzione del Gallo, e condannava [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle ulteriori spese processuali.Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la Corte territoriale ritenevainfondata la tesi difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato estraneo alla coscae, anzi, sua vittima.

Secondo i giudici di appello, l’imputato si era stabilmenteinserito nel sistema economico controllato dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], traendone vantaggiimprenditoriali e contribuendo, al contempo, al rafforzamento della capacitàoperativa dell’organizzazione.La Corte valorizzava, anzitutto, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], AngeloTorcasio e [OSCURATO:PERSONA], reputate puntuali, convergenti e reciprocamenteriscontranti.

Quanto alla dedotta natura de relato di parte delle propalazioni,osservava che, nei contesti mafiosi, la conoscenza dei ruoli economici e deimeccanismi di funzionamento del sodalizio non presuppone necessariamentecontatti personali con ciascun soggetto coinvolto, ma può derivare dallapartecipazione alla vita dell’organizzazione e dalla condivisione delle suedinamiche interne.

In tale prospettiva, [OSCURATO:PERSONA], quale capo storico dellacosca, avrebbe avuto conoscenza diretta delle dinamiche economiche e deirapporti con gli imprenditori; [OSCURATO:PERSONA], responsabile con [OSCURATO:PERSONA] delcircuito estorsivo, sarebbe stato direttamente coinvolto nell’imposizione delleforniture; [OSCURATO:PERSONA], pur privo di rapporti personali con l’imputato,avrebbe acquisito conoscenza delle attività operative della cosca quale autista diPasquale [OSCURATO:PERSONA], e le sue dichiarazioni avrebbero corroborato quelle degli altricollaboratori.La Corte riteneva altresì irrilevanti la dedotta cattiva fama di [OSCURATO:PERSONA] pressoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e l’astio di quest’ultimo nei suoi confronti, osservando che, nelsettore del cemento, il potere decisionale era in capo a [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva interesse a inserire [OSCURATO:PERSONA] nei cantieri strategici.Quanto alle forniture oggetto di imputazione, la Corte richiamava ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la ditta riconducibile aCianflone aveva fornito calcestruzzo per la clinica di Maida, per il fabbricato di viaRoberto il [OSCURATO:PERSONA] e per gli immobili di via Marconi.Con specifico riguardo alla clinica di Maida, riteneva che la sentenza n. 387del 2016 del G.u.p. di Catanzaro, invocata dalla difesa per dimostrare chel’imputato fosse vittima della cosca, non escludesse il suo coinvolgimento, mada soggetti riconducibili alla cosca [OSCURATO:PERSONA]-Cerra-Gualtieri, si era rivolto aBonaddio per ottenere protezione, ricevendo rassicurazioni e potendo poiproseguire l’attività.

La prova dell’estorsione subita e la costituzione di parte civilein quel procedimento erano quindi ritenute compatibili con il successivoinserimento dell’imputato nel circuito mafioso.In ordine ai cantieri di via Marconi e via [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], la Cortereputava superflua la richiesta difensiva di riapertura dell’istruttoria, ritenendo giàadeguatamente dimostrato l’affidamento delle forniture alla ditta [OSCURATO:PERSONA] dalledichiarazioni dei collaboratori.Quanto alla piattaforma di [OSCURATO:PERSONA], richiamava le propalazioniconcordi dei collaboratori, che avrebbero confermato l’inserimento sistematicodell’imputato nei cantieri di maggiore rilevanza.La Corte escludeva, inoltre, che i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] fossero meramentepersonali e parentali con lo zio, [OSCURATO:PERSONA], valorizzando le dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] prendeva lavori per conto della cosca.L’estromissione dell’imputato nel 2011 e la sua sostituzione con [OSCURATO:PERSONA] stata letta non come indice di estraneità, ma come rottura di un pregressoassetto collusivo.A riscontro della prova dichiarativa, la Corte richiamava anche l’andamentoeconomico delle imprese riconducibili all’imputato, osservando che la Moviterraaveva registrato una crescita anomala del fatturato negli anni in cui Cianfloneavrebbe svolto il ruolo di imprenditore di riferimento, con un’impennata sino aoltre sette milioni di euro nel biennio 2007-2008, seguita da una sua drasticariduzione in coincidenza con l’operazione “Medusa”, che aveva colpito duramenteil clan [OSCURATO:PERSONA].Quanto al ruolo dell’imputato, la Corte affermava che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornitoun apporto economico stabile e funzionale al rafforzamento dell’associazione,detenendo di fatto il monopolio delle forniture di calcestruzzo nei cantieri strategicidel territorio lametino, grazie all’imposizione mafiosa della cosca e in cambio delversamento di somme predeterminate e di ulteriori utilità.

La Corte ritenevadettagliate le dichiarazioni dei collaboratori quanto ai criteri di calcolo deiversamenti, alla stabilità temporale del rapporto (nel periodo 2007-2011) e aicantieri coinvolti.Sull’elemento soggettivo, la Corte richiamava la figura dell’imprenditorecolluso, affermando che il dolo non richiede l’adesione ideologica o l’affectiosocietatis in senso stretto, ma la consapevolezza dell’esistenza della cosca e lavolontà di contribuire al suo rafforzamento, anche ove il contributo sia mosso dafinalità di profitto personale.

Tale consapevolezza era desunta dalla stabileaccettazione di un sistema di imposizione mafiosa che garantiva all’imputato unaposizione monopolistica nelle forniture di calcestruzzo.Infine, la Corte riteneva congruo il trattamento sanzionatorio, evidenziandoche la pena inflitta era già il risultato di una valutazione favorevole all’imputato,essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sullacontestata aggravante.3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diCianflone, articolando tre motivi.3.1.

Con il primo motivo si deducono violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc. pen. e vizio di motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per lamancata corrispondenza tra il reato confermato nel dispositivo e la fattispecieesaminata nella motivazione.Il ricorrente osserva che [OSCURATO:PERSONA] è stato imputato e condannato perpartecipazione all’associazione mafiosa, mentre la Corte di appello avrebbefondato il giudizio di responsabilità sui presupposti del concorso esterno.

Lasentenza, infatti, avrebbe qualificato l’imputato come imprenditore colluso noninserito nella struttura organizzativa del sodalizio e privo di affectio societatis e,nell’esaminare l’elemento soggettivo, avrebbe fatto espresso riferimento al dolodel concorrente esterno.Non sarebbe quindi possibile comprendere se [OSCURATO:PERSONA] sia stato ritenutopartecipe della cosca, in quanto stabilmente compenetrato nella suaorganizzazione, oppure soggetto esterno che abbia fornito un contributo alla suaconservazione o al suo rafforzamento.

La disarmonia non riguarderebbe una meraimprecisione terminologica, ma la stessa individuazione del titolo dellaresponsabilità, avendo la Corte confermato nel dispositivo la partecipazioneassociativa e impiegato nella motivazione categorie proprie del concorso esterno.3.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione degli artt. 416-bis cod.pen., 125 e 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia edelle altre risultanze istruttorie.La difesa contesta, anzitutto, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero conoscenzadiretta del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso daBonaddio la notizia dei versamenti effettuati dall’imputato, mentre Torcasioavrebbe riferito che egli e [OSCURATO:PERSONA] avevano conosciuto il ruolo di Cianfloneerroneamente qualificate come dirette.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto costituire un riscontro autonomo, poichéavrebbe appreso le notizie da [OSCURATO:PERSONA], del quale era autista. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe verificato quando, in quali circostanze e con quali contenuti egliavesse acquisito tali informazioni, nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse statoarrestato il 19 aprile 2007, prima del periodo, decorrente dal 2008, nel qualeCianflone sarebbe stato favorito da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltre dichiaratodi non partecipare alle riunioni o agli incontri nei quali venivano trattati gli affaridella cosca.

Sarebbe stato, quindi, necessario accertare la fonte effettiva della suaconoscenza e valutare con particolare cautela le dichiarazioni indirette.Con il medesimo motivo si deduce il travisamento delle risultanze relative aicantieri.

Quanto ai lavori di via [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], il ricorso richiama ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il calcestruzzo sarebbe statofornito da [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle del luogotenente [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbeprecisato che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato interesse alla fornitura, senza tuttaviaeseguirla.

Per il cantiere di via Marconi, lo stesso teste avrebbe riferito chel’impresa dell’imputato aveva soltanto predisposto un preventivo, mentre ilcalcestruzzo era stato fornito da altre ditte.

La Corte avrebbe, dunque, desuntol’effettiva esecuzione delle forniture da atti che dimostravano soltanto laformulazione di preventivi o l’interesse a ottenere le commesse.3.3.

Con il terzo motivo si deducono violazione dell’art. 416-bis cod. pen. edegli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere connesso lacondotta imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA] alla partecipazione all’associazione mafiosa.Secondo il ricorrente, la partecipazione richiede la stabile e organicacompenetrazione del soggetto nel sodalizio, l’assunzione di un ruolo funzionale ela sua messa a disposizione per il perseguimento dei fini comuni.

Il concorrenteesterno, invece, resta estraneo alla struttura associativa, pur fornendo uncontributo concreto, consapevole e causalmente rilevante alla conservazione o alrafforzamento dell’organizzazione.

Le due figure sarebbero alternative e nonpotrebbero essere fondate sul medesimo percorso motivazionale.Nel caso dell’imprenditore, la partecipazione presupporrebbe lasovrapposizione o la commistione tra impresa e organizzazione mafiosa, ilcontrollo della prima da parte del sodalizio, l’ingresso nell’attività di risorse illeciteo comunque la consapevole messa a disposizione dell’impresa.

Il rapporto direciproco vantaggio tra l’imprenditore e la cosca sarebbe, invece, proprio dellafigura dell’imprenditore colluso eventualmente concorrente esterno.Le sentenze di merito avrebbero affermato la partecipazione sulla sola basedel rapporto sinallagmatico, dei lavori ottenuti e dei versamenti effettuati, senzaaccertare la stabile disponibilità dell’imputato verso il sodalizio, la sua inclusionenella struttura, il riconoscimento di un ruolo associativo o la condivisione delprogramma criminoso.

La Corte di appello avrebbe, inoltre, definito l’elementosoggettivo attraverso i requisiti del dolo del concorrente esterno, pur confermandouna condanna per partecipazione.La stabilità dell’apporto sarebbe stata desunta da un numero limitato dicommesse, da versamenti o regali e da un rapporto circoscritto agli anni 2008-2011, dati che non dimostrerebbero la permanente messa a disposizionedell’imputato.

L’errore sarebbe ulteriormente evidenziato dal travisamento delleprove sull’effettiva esecuzione di alcune forniture.4.

Con motivi nuovi, presentati ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc.pen., la difesa ha sviluppato le censure formulate con il primo e il terzo motivo.Ha sostenuto che i giudici di merito avrebbero sovrapposto tre figure distinte:l’imprenditore vittima, che si assoggetta alle imposizioni per limitare il danno econtinuare a lavorare; l’imprenditore colluso-concorrente esterno, che instauraliberamente con la cosca un rapporto di reciproco vantaggio e intende contribuireal suo rafforzamento; l’imprenditore partecipe, stabilmente inseritonell’organizzazione e titolare di un ruolo riconosciuto.La mera esistenza di un rapporto sinallagmatico non consentirebbe diravvisare automaticamente né il concorso esterno né, a maggior ragione, lapartecipazione.

Occorrerebbe accertare se il vantaggio conseguito dall’imputatofosse ulteriore rispetto alla semplice possibilità di continuare a esercitare la propriarafforzamento della cosca, anziché limitarsi a sottostare al sistema mafioso perragioni di sopravvivenza imprenditoriale.Nel caso concreto non sarebbero stati individuati l’ingresso di esponentimafiosi nella compagine societaria, la commistione di capitali, il controllodell’impresa da parte della cosca o specifiche forme di messa a disposizionedell’attività aziendale.

La difesa ha inoltre richiamato, quale ulteriore indice dellaconfusione tra partecipazione e concorso esterno, l’applicazione in primo gradodell’aggravante di cui all’art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., motivata inragione del numero dei componenti della cosca e incompatibile, secondo lagiurisprudenza, con la partecipazione ritenuta.5.

Con requisitoria scritta del 18 maggio 2026, il Procuratore generale hachiesto il rigetto del ricorso.Ha osservato che la Corte di appello avrebbe logicamente ricostruito ilpassaggio di [OSCURATO:PERSONA] dalla condizione di imprenditore vittima a quella diimprenditore colluso, caratterizzata da un rapporto con la cosca stabile,sistematico e organico, tale da integrare la partecipazione.

Il discrimine rispetto alconcorso esterno non sarebbe quantitativo, ma dipenderebbe dall’organicità delrapporto e dall’attribuzione al soggetto di un ruolo sul quale il sodalizio possa fareaffidamento.Le censure sulle dichiarazioni dei collaboratori sarebbero, inoltre,inammissibili, perché non si confronterebbero con le ulteriori emergenzevalorizzate dalla sentenza impugnata, costituite dagli accertamenti sulle fornituree sul reddito delle imprese, dalle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, dalleparziali dichiarazioni dell’imputato e dalla documentazione acquisita.6.

Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, le cui conclusionisono riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Devono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessionelogico-giuridica, il primo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente deduce, da unlato, la contraddittorietà della motivazione rispetto al titolo di reato confermatonel dispositivo e, dall’altro, l’erronea riconduzione della condotta dell’imputato allafattispecie di partecipazione all’associazione di tipo mafioso.Le censure sono fondate.3.

Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, la partecipazione all’associazione di tipo mafioso e il concorso esterno nellamedesima associazione costituiscono figure diverse e alternative.La condotta di partecipazione richiede che il soggetto sia stabilmente eorganicamente compenetrato nel tessuto organizzativo del sodalizio, mediante unrapporto di stabile disponibilità verso l’associazione, con adesione al pactumsceleris e con la consapevolezza e volontà di appartenere al gruppo, anche quandoil riconoscimento da parte dell’organizzazione avvenga per facta concludentia esenza necessità di formali riti di affiliazione.«La condotta di partecipazione punibile potrà dirsi provata quando la "messaa disposizione" assuma i caratteri della serietà e della continuità attraversocomportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione - nonnecessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttaviacapaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria a quella consapevolescelta e di rivelare una reciproca vocazione di "irrevocabilità" (intesa, nel senso diuna stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimoniandosi infatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura».

«Lacondotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabileinserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione.

Taleinserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel casoconcreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per ilperseguimento dei comuni fini criminosi» (così Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281889-01, in motivazione).

Non è necessario che il partecipe sirenda autore di specifici atti esecutivi del programma criminoso, purché assuma,o gli sia riconosciuto, il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 1, n. 10941del 18/12/2025, dep. 23/03/2026, Vattiato, Rv. 289636-01).Diversamente, il concorrente esterno rimane estraneo al vincolo associativo,ma fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario,causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacitàoperative dell’associazione, ovvero di un suo settore o articolazione territoriale, ediretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

In taleprospettiva, questa Corte ha espressamente chiarito che partecipazione econcorso esterno sono fenomeni completamente alternativi e che un unicopercorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all’una o all’altrafattispecie (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, Rv. 261475-01).4.

I medesimi principi assumono particolare rilievo nei casi in cui venga inconsiderazione il rapporto tra impresa e associazione mafiosa.È configurabile la partecipazione dell’imprenditore all’associazione mafiosaquando egli metta consapevolmente la propria impresa a disposizione delsodalizio, condividendone metodi e obiettivi, in modo da rafforzarne il potereeconomico sul territorio di riferimento; ricorre, invece, il concorso esterno quandol’imprenditore, senza essere inserito nella struttura organizzativa e senza affectiosocietatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, ottenendol’imposizione sul territorio in posizione dominante e procurando all’organizzazionerisorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474-01; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273390-01; Sez. 5, n. 30133del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683-01; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013,Orobello, Rv. 256740-01).Questa Corte ha altresì precisato che il riferimento alla nozione di“imprenditore colluso” non esonera il giudice dal procedere a una rigorosadisamina del materiale probatorio, al fine di stabilire se il fatto debba esserequalificato come partecipazione associativa o come concorso esterno, poiché lamedesima espressione è stata talora utilizzata in relazione a entrambe lefattispecie, ma non può sostituire l’accertamento dei rispettivi elementi costitutivi(Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403-01).5.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi.La Corte territoriale ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, contestatogli qualeimprenditore di riferimento della cosca [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, nel percorsoargomentativo, ha più volte fatto applicazione del diverso paradigma del concorsoesterno.La motivazione, infatti, afferma che l’imputato non sarebbe stato una meravittima, ma un imprenditore stabilmente inserito nel sistema economicocontrollato dalla cosca, che avrebbe tratto vantaggi imprenditoriali dallaprotezione mafiosa e avrebbe contribuito al rafforzamento della capacità operativadell’organizzazione.

La stessa sentenza, nel trattare l’elemento soggettivo,richiama poi espressamente il reato di concorso esterno in associazione mafiosa,affermando che integra tale fattispecie la condotta dell’imprenditore colluso eaggiungendo che il dolo del concorrente esterno non richiede l’adesione ideologicao l’affectio societatis, ma la consapevolezza dell’esistenza della cosca e la volontàdi contribuire al suo rafforzamento.In tal modo, la Corte di appello ha utilizzato, per confermare una condannaper partecipazione associativa, categorie argomentative proprie della diversafigura del concorso esterno, senza chiarire se l’imputato fosse stato ritenutointraneo alla cosca [OSCURATO:PERSONA], perché stabilmente e organicamente compenetratonel suo tessuto organizzativo, oppure concorrente esterno, perché autore di uncontributo consapevole e causalmente rilevante, ma prestato dall’esterno delvincolo associativo.6.

Il vizio non è meramente lessicale.La motivazione non si limita, infatti, a utilizzare impropriamentel’espressione “concorso esterno”, ma costruisce il giudizio di responsabilità suelementi descrittivi tipici dell’imprenditore colluso avente un rapportosinallagmatico con la cosca, implicante un vantaggio concorrenziale sul mercatodelle forniture di calcestruzzo e il versamento di somme o utilità al sodalizio,ovvero la convergenza tra interesse imprenditoriale e interesse dell’organizzazionemafiosa.Tali elementi possono certamente assumere rilievo penale, ma nonconsentono, da soli, di affermare la partecipazione all’associazione, se nonvengono ulteriormente specificati i dati dai quali desumere la stabile messa adisposizione dell’imputato, la sua organica inclusione nella struttura criminale, ilriconoscimento da parte del sodalizio e la condivisione dei metodi e degli obiettiviassociativi.La sentenza impugnata, invece, non accerta in modo autonomo tali profili,ma ritiene sufficiente la dimostrazione del rapporto di reciproco vantaggio traimprenditore e cosca.

Così facendo, non individua il discrimine tra intraneità eapporto esterno, né spiega per quale ragione la condotta debba essere sussuntanella partecipazione associativa, anziché nella diversa ipotesi del concorso esterno.È corretto affermare – come si assume nella requisitoria del ProcuratoreGenerale – che il discrimine rispetto al concorso esterno non dipenda dalla meraintensità del contributo, ma dall’organicità del rapporto e dall’attribuzione alsoggetto di un ruolo sul quale l’associazione possa stabilmente contare.

Propriotale elemento, tuttavia, non è oggetto di un accertamento univoco nella sentenzaimpugnata, che conferma il titolo partecipativo, ma definisce l’elemento soggettivomediante il paradigma del concorrente esterno e dell’imprenditore colluso noninserito nella struttura del sodalizio.7.

Né il vizio può essere superato mediante una mera riqualificazione in sededi legittimità.È vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non viola il principiodi correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l’imputato, rinviato agiudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorsoesterno alla stessa associazione, purché il fatto materiale risulti sufficientementedescritto nell’imputazione e l’imputato sia stato posto in condizione di interloquiresulla diversa qualificazione giuridica (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv.258138-01; Sez. 2, n. 8566 del 22/01/2026, P.G. in proc.

Rugolino, Rv. 289571-01; Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947-01).L’applicazione di tale principio, tuttavia, non può risolvere il problema postodal presente ricorso.

Qui, infatti, non viene in rilievo una chiara riqualificazionegiuridica del fatto da parte del giudice di merito, ma una motivazionestrutturalmente ambigua, che conferma il titolo partecipativo e, nello stessotempo, impiega i criteri propri del concorso esterno.

La Corte di cassazione nonpuò sostituire tale motivazione con una nuova valutazione del fatto, perché ciòrichiederebbe di stabilire se gli elementi accertati integrino l’inserimento organicodell’imputato nel sodalizio o, piuttosto, un contributo esterno.

La conseguenteambiguità non può essere risolta in sede di legittimità, poiché richiede un nuovoaccertamento di merito circa l’effettiva sussistenza dell’organica compenetrazionedell’imputato nel tessuto associativo e della sua stabile messa a disposizione dellacosca.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio, affinché ilgiudice del merito proceda a un nuovo esame, distinguendo in modo espresso ecoerente tra partecipazione associativa e concorso esterno e verificando se, allaluce del fatto contestato e delle risultanze processuali, ricorrano gli elementicostitutivi dell’una o dell’altra fattispecie.8.

Il secondo motivo, concernente la valutazione delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia e il dedotto travisamento di alcuni dati istruttori, restaassorbito dall’accoglimento dei motivi appena esaminati.9.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che procederà a nuovo giudizio P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Catanzaro.Così deciso il 16 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi allarequisitoria scritta;uditi i difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 2 luglio 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiaravamafioso denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio lametino, contestatoglinella qualità di imprenditore di riferimento del sodalizio, e, riconosciute lecircostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, locondannava alla pena di cinque anni di reclusione, oltre al pagamento delle speseprocessuali e di custodia, applicandogli altresì la pena accessoria dell’interdizioneperpetua dai pubblici uffici. Con la medesima decisione il Tribunale assolvevaAntonio Gallo dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.[OSCURATO:PERSONA] era contestato, in particolare, di avere partecipatoall’associazione mafiosa quale imprenditore colluso, mettendosi in rapportosinallagmatico con la cosca [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente con [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Molinaro, per ottenere, tramite le società “[OSCURATO:SOCIETA]. di Torchiacalcestruzzo in cantieri rilevanti del territorio lametino e zone limitrofe, tra cui laclinica riabilitativa in località [OSCURATO:PERSONA] di Maida, un fabbricato in via [OSCURATO:PERSONA], due edifici in via Marconi n. 245 e una piattaforma per la grandedistribuzione in [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’imputazione, l’imprenditore avrebbecosì conseguito una posizione dominante nel mercato edilizio locale, scavalcandola normale concorrenza grazie all’intervento della cosca e, in cambio, avrebbecorrisposto al sodalizio una quota dei guadagni, consentendone l’infiltrazione neltessuto economico.Il Tribunale fondava la condanna soprattutto sulle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenute convergenti nel descrivere [OSCURATO:PERSONA] come imprenditore di riferimentodella cosca nel settore del calcestruzzo. In particolare, secondo la ricostruzione dimerito, dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto, per iltramite di [OSCURATO:PERSONA], una posizione sostanzialmente monopolistica nelleforniture di calcestruzzo, versando somme determinate in favore della cosca,indicate dai collaboratori in misura di tre o cinque euro per metro cubo di cemento,oltre a ulteriori utilità o “regali”. La successiva estromissione di [OSCURATO:PERSONA] e lareintroduzione di [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore di riferimento erano lette comeconseguenza dei contrasti interni derivanti dal mancato riversamento, da parte diBonaddio, delle somme nella “bacinella” della cosca.2. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 27 ottobre 2025,depositata il 23 gennaio 2026, confermava integralmente la decisione delTribunale, rigettando sia l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sia quellodel Pubblico ministero avverso l’assoluzione del Gallo, e condannava [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle ulteriori spese processuali.Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la Corte territoriale ritenevainfondata la tesi difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato estraneo alla coscae, anzi, sua vittima. Secondo i giudici di appello, l’imputato si era stabilmenteinserito nel sistema economico controllato dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], traendone vantaggiimprenditoriali e contribuendo, al contempo, al rafforzamento della capacitàoperativa dell’organizzazione.La Corte valorizzava, anzitutto, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], AngeloTorcasio e [OSCURATO:PERSONA], reputate puntuali, convergenti e reciprocamenteriscontranti. Quanto alla dedotta natura de relato di parte delle propalazioni,osservava che, nei contesti mafiosi, la conoscenza dei ruoli economici e deimeccanismi di funzionamento del sodalizio non presuppone necessariamentecontatti personali con ciascun soggetto coinvolto, ma può derivare dallapartecipazione alla vita dell’organizzazione e dalla condivisione delle suedinamiche interne. In tale prospettiva, [OSCURATO:PERSONA], quale capo storico dellacosca, avrebbe avuto conoscenza diretta delle dinamiche economiche e deirapporti con gli imprenditori; [OSCURATO:PERSONA], responsabile con [OSCURATO:PERSONA] delcircuito estorsivo, sarebbe stato direttamente coinvolto nell’imposizione delleforniture; [OSCURATO:PERSONA], pur privo di rapporti personali con l’imputato,avrebbe acquisito conoscenza delle attività operative della cosca quale autista diPasquale [OSCURATO:PERSONA], e le sue dichiarazioni avrebbero corroborato quelle degli altricollaboratori.La Corte riteneva altresì irrilevanti la dedotta cattiva fama di [OSCURATO:PERSONA] pressoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e l’astio di quest’ultimo nei suoi confronti, osservando che, nelsettore del cemento, il potere decisionale era in capo a [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva interesse a inserire [OSCURATO:PERSONA] nei cantieri strategici.Quanto alle forniture oggetto di imputazione, la Corte richiamava ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la ditta riconducibile aCianflone aveva fornito calcestruzzo per la clinica di Maida, per il fabbricato di viaRoberto il [OSCURATO:PERSONA] e per gli immobili di via Marconi.Con specifico riguardo alla clinica di Maida, riteneva che la sentenza n. 387del 2016 del G.u.p. di Catanzaro, invocata dalla difesa per dimostrare chel’imputato fosse vittima della cosca, non escludesse il suo coinvolgimento, mada soggetti riconducibili alla cosca [OSCURATO:PERSONA]-Cerra-Gualtieri, si era rivolto aBonaddio per ottenere protezione, ricevendo rassicurazioni e potendo poiproseguire l’attività. La prova dell’estorsione subita e la costituzione di parte civilein quel procedimento erano quindi ritenute compatibili con il successivoinserimento dell’imputato nel circuito mafioso.In ordine ai cantieri di via Marconi e via [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], la Cortereputava superflua la richiesta difensiva di riapertura dell’istruttoria, ritenendo giàadeguatamente dimostrato l’affidamento delle forniture alla ditta [OSCURATO:PERSONA] dalledichiarazioni dei collaboratori.Quanto alla piattaforma di [OSCURATO:PERSONA], richiamava le propalazioniconcordi dei collaboratori, che avrebbero confermato l’inserimento sistematicodell’imputato nei cantieri di maggiore rilevanza.La Corte escludeva, inoltre, che i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] fossero meramentepersonali e parentali con lo zio, [OSCURATO:PERSONA], valorizzando le dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] prendeva lavori per conto della cosca.L’estromissione dell’imputato nel 2011 e la sua sostituzione con [OSCURATO:PERSONA] stata letta non come indice di estraneità, ma come rottura di un pregressoassetto collusivo.A riscontro della prova dichiarativa, la Corte richiamava anche l’andamentoeconomico delle imprese riconducibili all’imputato, osservando che la Moviterraaveva registrato una crescita anomala del fatturato negli anni in cui Cianfloneavrebbe svolto il ruolo di imprenditore di riferimento, con un’impennata sino aoltre sette milioni di euro nel biennio 2007-2008, seguita da una sua drasticariduzione in coincidenza con l’operazione “Medusa”, che aveva colpito duramenteil clan [OSCURATO:PERSONA].Quanto al ruolo dell’imputato, la Corte affermava che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornitoun apporto economico stabile e funzionale al rafforzamento dell’associazione,detenendo di fatto il monopolio delle forniture di calcestruzzo nei cantieri strategicidel territorio lametino, grazie all’imposizione mafiosa della cosca e in cambio delversamento di somme predeterminate e di ulteriori utilità. La Corte ritenevadettagliate le dichiarazioni dei collaboratori quanto ai criteri di calcolo deiversamenti, alla stabilità temporale del rapporto (nel periodo 2007-2011) e aicantieri coinvolti.Sull’elemento soggettivo, la Corte richiamava la figura dell’imprenditorecolluso, affermando che il dolo non richiede l’adesione ideologica o l’affectiosocietatis in senso stretto, ma la consapevolezza dell’esistenza della cosca e lavolontà di contribuire al suo rafforzamento, anche ove il contributo sia mosso dafinalità di profitto personale. Tale consapevolezza era desunta dalla stabileaccettazione di un sistema di imposizione mafiosa che garantiva all’imputato unaposizione monopolistica nelle forniture di calcestruzzo.Infine, la Corte riteneva congruo il trattamento sanzionatorio, evidenziandoche la pena inflitta era già il risultato di una valutazione favorevole all’imputato,essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sullacontestata aggravante.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diCianflone, articolando tre motivi.3.1. Con il primo motivo si deducono violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc. pen. e vizio di motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per lamancata corrispondenza tra il reato confermato nel dispositivo e la fattispecieesaminata nella motivazione.Il ricorrente osserva che [OSCURATO:PERSONA] è stato imputato e condannato perpartecipazione all’associazione mafiosa, mentre la Corte di appello avrebbefondato il giudizio di responsabilità sui presupposti del concorso esterno. Lasentenza, infatti, avrebbe qualificato l’imputato come imprenditore colluso noninserito nella struttura organizzativa del sodalizio e privo di affectio societatis e,nell’esaminare l’elemento soggettivo, avrebbe fatto espresso riferimento al dolodel concorrente esterno.Non sarebbe quindi possibile comprendere se [OSCURATO:PERSONA] sia stato ritenutopartecipe della cosca, in quanto stabilmente compenetrato nella suaorganizzazione, oppure soggetto esterno che abbia fornito un contributo alla suaconservazione o al suo rafforzamento. La disarmonia non riguarderebbe una meraimprecisione terminologica, ma la stessa individuazione del titolo dellaresponsabilità, avendo la Corte confermato nel dispositivo la partecipazioneassociativa e impiegato nella motivazione categorie proprie del concorso esterno.3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione degli artt. 416-bis cod.pen., 125 e 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia edelle altre risultanze istruttorie.La difesa contesta, anzitutto, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero conoscenzadiretta del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso daBonaddio la notizia dei versamenti effettuati dall’imputato, mentre Torcasioavrebbe riferito che egli e [OSCURATO:PERSONA] avevano conosciuto il ruolo di Cianfloneerroneamente qualificate come dirette.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto costituire un riscontro autonomo, poichéavrebbe appreso le notizie da [OSCURATO:PERSONA], del quale era autista. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe verificato quando, in quali circostanze e con quali contenuti egliavesse acquisito tali informazioni, nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse statoarrestato il 19 aprile 2007, prima del periodo, decorrente dal 2008, nel qualeCianflone sarebbe stato favorito da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltre dichiaratodi non partecipare alle riunioni o agli incontri nei quali venivano trattati gli affaridella cosca. Sarebbe stato, quindi, necessario accertare la fonte effettiva della suaconoscenza e valutare con particolare cautela le dichiarazioni indirette.Con il medesimo motivo si deduce il travisamento delle risultanze relative aicantieri. Quanto ai lavori di via [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], il ricorso richiama ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il calcestruzzo sarebbe statofornito da [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle del luogotenente [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbeprecisato che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato interesse alla fornitura, senza tuttaviaeseguirla. Per il cantiere di via Marconi, lo stesso teste avrebbe riferito chel’impresa dell’imputato aveva soltanto predisposto un preventivo, mentre ilcalcestruzzo era stato fornito da altre ditte. La Corte avrebbe, dunque, desuntol’effettiva esecuzione delle forniture da atti che dimostravano soltanto laformulazione di preventivi o l’interesse a ottenere le commesse.3.3. Con il terzo motivo si deducono violazione dell’art. 416-bis cod. pen. edegli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere connesso lacondotta imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA] alla partecipazione all’associazione mafiosa.Secondo il ricorrente, la partecipazione richiede la stabile e organicacompenetrazione del soggetto nel sodalizio, l’assunzione di un ruolo funzionale ela sua messa a disposizione per il perseguimento dei fini comuni. Il concorrenteesterno, invece, resta estraneo alla struttura associativa, pur fornendo uncontributo concreto, consapevole e causalmente rilevante alla conservazione o alrafforzamento dell’organizzazione. Le due figure sarebbero alternative e nonpotrebbero essere fondate sul medesimo percorso motivazionale.Nel caso dell’imprenditore, la partecipazione presupporrebbe lasovrapposizione o la commistione tra impresa e organizzazione mafiosa, ilcontrollo della prima da parte del sodalizio, l’ingresso nell’attività di risorse illeciteo comunque la consapevole messa a disposizione dell’impresa. Il rapporto direciproco vantaggio tra l’imprenditore e la cosca sarebbe, invece, proprio dellafigura dell’imprenditore colluso eventualmente concorrente esterno.Le sentenze di merito avrebbero affermato la partecipazione sulla sola basedel rapporto sinallagmatico, dei lavori ottenuti e dei versamenti effettuati, senzaaccertare la stabile disponibilità dell’imputato verso il sodalizio, la sua inclusionenella struttura, il riconoscimento di un ruolo associativo o la condivisione delprogramma criminoso. La Corte di appello avrebbe, inoltre, definito l’elementosoggettivo attraverso i requisiti del dolo del concorrente esterno, pur confermandouna condanna per partecipazione.La stabilità dell’apporto sarebbe stata desunta da un numero limitato dicommesse, da versamenti o regali e da un rapporto circoscritto agli anni 2008-2011, dati che non dimostrerebbero la permanente messa a disposizionedell’imputato. L’errore sarebbe ulteriormente evidenziato dal travisamento delleprove sull’effettiva esecuzione di alcune forniture.4. Con motivi nuovi, presentati ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc.pen., la difesa ha sviluppato le censure formulate con il primo e il terzo motivo.Ha sostenuto che i giudici di merito avrebbero sovrapposto tre figure distinte:l’imprenditore vittima, che si assoggetta alle imposizioni per limitare il danno econtinuare a lavorare; l’imprenditore colluso-concorrente esterno, che instauraliberamente con la cosca un rapporto di reciproco vantaggio e intende contribuireal suo rafforzamento; l’imprenditore partecipe, stabilmente inseritonell’organizzazione e titolare di un ruolo riconosciuto.La mera esistenza di un rapporto sinallagmatico non consentirebbe diravvisare automaticamente né il concorso esterno né, a maggior ragione, lapartecipazione. Occorrerebbe accertare se il vantaggio conseguito dall’imputatofosse ulteriore rispetto alla semplice possibilità di continuare a esercitare la propriarafforzamento della cosca, anziché limitarsi a sottostare al sistema mafioso perragioni di sopravvivenza imprenditoriale.Nel caso concreto non sarebbero stati individuati l’ingresso di esponentimafiosi nella compagine societaria, la commistione di capitali, il controllodell’impresa da parte della cosca o specifiche forme di messa a disposizionedell’attività aziendale. La difesa ha inoltre richiamato, quale ulteriore indice dellaconfusione tra partecipazione e concorso esterno, l’applicazione in primo gradodell’aggravante di cui all’art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., motivata inragione del numero dei componenti della cosca e incompatibile, secondo lagiurisprudenza, con la partecipazione ritenuta.5. Con requisitoria scritta del 18 maggio 2026, il Procuratore generale hachiesto il rigetto del ricorso.Ha osservato che la Corte di appello avrebbe logicamente ricostruito ilpassaggio di [OSCURATO:PERSONA] dalla condizione di imprenditore vittima a quella diimprenditore colluso, caratterizzata da un rapporto con la cosca stabile,sistematico e organico, tale da integrare la partecipazione. Il discrimine rispetto alconcorso esterno non sarebbe quantitativo, ma dipenderebbe dall’organicità delrapporto e dall’attribuzione al soggetto di un ruolo sul quale il sodalizio possa fareaffidamento.Le censure sulle dichiarazioni dei collaboratori sarebbero, inoltre,inammissibili, perché non si confronterebbero con le ulteriori emergenzevalorizzate dalla sentenza impugnata, costituite dagli accertamenti sulle fornituree sul reddito delle imprese, dalle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, dalleparziali dichiarazioni dell’imputato e dalla documentazione acquisita.6. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, le cui conclusionisono riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. Devono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessionelogico-giuridica, il primo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente deduce, da unlato, la contraddittorietà della motivazione rispetto al titolo di reato confermatonel dispositivo e, dall’altro, l’erronea riconduzione della condotta dell’imputato allafattispecie di partecipazione all’associazione di tipo mafioso.Le censure sono fondate.3. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, la partecipazione all’associazione di tipo mafioso e il concorso esterno nellamedesima associazione costituiscono figure diverse e alternative.La condotta di partecipazione richiede che il soggetto sia stabilmente eorganicamente compenetrato nel tessuto organizzativo del sodalizio, mediante unrapporto di stabile disponibilità verso l’associazione, con adesione al pactumsceleris e con la consapevolezza e volontà di appartenere al gruppo, anche quandoil riconoscimento da parte dell’organizzazione avvenga per facta concludentia esenza necessità di formali riti di affiliazione.«La condotta di partecipazione punibile potrà dirsi provata quando la "messaa disposizione" assuma i caratteri della serietà e della continuità attraversocomportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione - nonnecessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttaviacapaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria a quella consapevolescelta e di rivelare una reciproca vocazione di "irrevocabilità" (intesa, nel senso diuna stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimoniandosi infatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura». «Lacondotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabileinserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Taleinserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel casoconcreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per ilperseguimento dei comuni fini criminosi» (così Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281889-01, in motivazione). Non è necessario che il partecipe sirenda autore di specifici atti esecutivi del programma criminoso, purché assuma,o gli sia riconosciuto, il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 1, n. 10941del 18/12/2025, dep. 23/03/2026, Vattiato, Rv. 289636-01).Diversamente, il concorrente esterno rimane estraneo al vincolo associativo,ma fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario,causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacitàoperative dell’associazione, ovvero di un suo settore o articolazione territoriale, ediretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. In taleprospettiva, questa Corte ha espressamente chiarito che partecipazione econcorso esterno sono fenomeni completamente alternativi e che un unicopercorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all’una o all’altrafattispecie (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, Rv. 261475-01).4. I medesimi principi assumono particolare rilievo nei casi in cui venga inconsiderazione il rapporto tra impresa e associazione mafiosa.È configurabile la partecipazione dell’imprenditore all’associazione mafiosaquando egli metta consapevolmente la propria impresa a disposizione delsodalizio, condividendone metodi e obiettivi, in modo da rafforzarne il potereeconomico sul territorio di riferimento; ricorre, invece, il concorso esterno quandol’imprenditore, senza essere inserito nella struttura organizzativa e senza affectiosocietatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, ottenendol’imposizione sul territorio in posizione dominante e procurando all’organizzazionerisorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474-01; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273390-01; Sez. 5, n. 30133del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683-01; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013,Orobello, Rv. 256740-01).Questa Corte ha altresì precisato che il riferimento alla nozione di“imprenditore colluso” non esonera il giudice dal procedere a una rigorosadisamina del materiale probatorio, al fine di stabilire se il fatto debba esserequalificato come partecipazione associativa o come concorso esterno, poiché lamedesima espressione è stata talora utilizzata in relazione a entrambe lefattispecie, ma non può sostituire l’accertamento dei rispettivi elementi costitutivi(Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403-01).5. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi.La Corte territoriale ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, contestatogli qualeimprenditore di riferimento della cosca [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, nel percorsoargomentativo, ha più volte fatto applicazione del diverso paradigma del concorsoesterno.La motivazione, infatti, afferma che l’imputato non sarebbe stato una meravittima, ma un imprenditore stabilmente inserito nel sistema economicocontrollato dalla cosca, che avrebbe tratto vantaggi imprenditoriali dallaprotezione mafiosa e avrebbe contribuito al rafforzamento della capacità operativadell’organizzazione. La stessa sentenza, nel trattare l’elemento soggettivo,richiama poi espressamente il reato di concorso esterno in associazione mafiosa,affermando che integra tale fattispecie la condotta dell’imprenditore colluso eaggiungendo che il dolo del concorrente esterno non richiede l’adesione ideologicao l’affectio societatis, ma la consapevolezza dell’esistenza della cosca e la volontàdi contribuire al suo rafforzamento.In tal modo, la Corte di appello ha utilizzato, per confermare una condannaper partecipazione associativa, categorie argomentative proprie della diversafigura del concorso esterno, senza chiarire se l’imputato fosse stato ritenutointraneo alla cosca [OSCURATO:PERSONA], perché stabilmente e organicamente compenetratonel suo tessuto organizzativo, oppure concorrente esterno, perché autore di uncontributo consapevole e causalmente rilevante, ma prestato dall’esterno delvincolo associativo.6. Il vizio non è meramente lessicale.La motivazione non si limita, infatti, a utilizzare impropriamentel’espressione “concorso esterno”, ma costruisce il giudizio di responsabilità suelementi descrittivi tipici dell’imprenditore colluso avente un rapportosinallagmatico con la cosca, implicante un vantaggio concorrenziale sul mercatodelle forniture di calcestruzzo e il versamento di somme o utilità al sodalizio,ovvero la convergenza tra interesse imprenditoriale e interesse dell’organizzazionemafiosa.Tali elementi possono certamente assumere rilievo penale, ma nonconsentono, da soli, di affermare la partecipazione all’associazione, se nonvengono ulteriormente specificati i dati dai quali desumere la stabile messa adisposizione dell’imputato, la sua organica inclusione nella struttura criminale, ilriconoscimento da parte del sodalizio e la condivisione dei metodi e degli obiettiviassociativi.La sentenza impugnata, invece, non accerta in modo autonomo tali profili,ma ritiene sufficiente la dimostrazione del rapporto di reciproco vantaggio traimprenditore e cosca. Così facendo, non individua il discrimine tra intraneità eapporto esterno, né spiega per quale ragione la condotta debba essere sussuntanella partecipazione associativa, anziché nella diversa ipotesi del concorso esterno.È corretto affermare – come si assume nella requisitoria del ProcuratoreGenerale – che il discrimine rispetto al concorso esterno non dipenda dalla meraintensità del contributo, ma dall’organicità del rapporto e dall’attribuzione alsoggetto di un ruolo sul quale l’associazione possa stabilmente contare. Propriotale elemento, tuttavia, non è oggetto di un accertamento univoco nella sentenzaimpugnata, che conferma il titolo partecipativo, ma definisce l’elemento soggettivomediante il paradigma del concorrente esterno e dell’imprenditore colluso noninserito nella struttura del sodalizio.7. Né il vizio può essere superato mediante una mera riqualificazione in sededi legittimità.È vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non viola il principiodi correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l’imputato, rinviato agiudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorsoesterno alla stessa associazione, purché il fatto materiale risulti sufficientementedescritto nell’imputazione e l’imputato sia stato posto in condizione di interloquiresulla diversa qualificazione giuridica (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv.258138-01; Sez. 2, n. 8566 del 22/01/2026, P.G. in proc. Rugolino, Rv. 289571-01; Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947-01).L’applicazione di tale principio, tuttavia, non può risolvere il problema postodal presente ricorso. Qui, infatti, non viene in rilievo una chiara riqualificazionegiuridica del fatto da parte del giudice di merito, ma una motivazionestrutturalmente ambigua, che conferma il titolo partecipativo e, nello stessotempo, impiega i criteri propri del concorso esterno. La Corte di cassazione nonpuò sostituire tale motivazione con una nuova valutazione del fatto, perché ciòrichiederebbe di stabilire se gli elementi accertati integrino l’inserimento organicodell’imputato nel sodalizio o, piuttosto, un contributo esterno. La conseguenteambiguità non può essere risolta in sede di legittimità, poiché richiede un nuovoaccertamento di merito circa l’effettiva sussistenza dell’organica compenetrazionedell’imputato nel tessuto associativo e della sua stabile messa a disposizione dellacosca.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio, affinché ilgiudice del merito proceda a un nuovo esame, distinguendo in modo espresso ecoerente tra partecipazione associativa e concorso esterno e verificando se, allaluce del fatto contestato e delle risultanze processuali, ricorrano gli elementicostitutivi dell’una o dell’altra fattispecie.8. Il secondo motivo, concernente la valutazione delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia e il dedotto travisamento di alcuni dati istruttori, restaassorbito dall’accoglimento dei motivi appena esaminati.9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che procederà a nuovo giudizio P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Catanzaro.Così deciso il 16 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31265/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris