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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09380/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21767/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall’Avv.

Gi useppe Pezone –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1408/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 10 giugno2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RESPONSABILITA’ [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21767/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] domandò la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (lite pendente, per mutamente di denominazione sociale, [OSCURATO:SOCIETA].) al risarcimento dei pregiudizi sofferti (in particolare, per la perdita di cinque alberi di melo e per il danno ambientale da sversamento di oli nocivi) dal fondo di sua proprietà ubicato nel Comune di Riardo, in conseguenza dello scoppio di una cabina elettrica di proprietà della società convenuta.

2. L’adito giudice di pace di Teano accolse in parte la domanda, con riferimento ai danni subiti dalle piante da frutto.

3. Pronunciando sui contrapposti appelli spiegati dai contraddittori (in via principale, dalla società; in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA]), la decisione in epigrafe indicata ha integralmente disatteso le pretese risarcitorie fatte valere in giudizio.

Per quanto ancora qui d’interesse , il Tribunale sammaritano, premessa la riconducibilità della vicenda a fattispecie di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza del danno da estirpazione degli alberi da frutto e del danno ambientale, peraltro genericamente allegato.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a plurimi motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]..

5. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel contesto di un’esposizionedei motivi privi di una separata e distinta intestazione nonché - in alcuni casi - della indicazione della ragione di impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ. invocata, il ricorso introduttivo censura la sentenza impugnata: (a) per aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel verificare se lo scoppio della cabina elettrica fosse r.g. n. 21767/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stato determinato o meno dalla caduta di un fulmine, e per aver erroneamente ritenuto l’inesistenza di alberi sul fondo di proprietà attorea, circostanza invece dimostrata da «prova legale inconfutabile» rappresentata dal verbale di accertamento della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., incaricata del sopralluogo dalla società convenuta; (b) per aver omesso la valutazione delle dichiarazioni rese da un testimone(indicato come «dott. [OSCURATO:PERSONA]») escusso su richiesta della società convenuta, asseveranti l’esistenza di piante da frutto sul fondo; (c) per non aver disposto la rinnovazione dell’istruttoria e la nuova escussione del testimone in grado di appello; (d) per errata, illogica e contraddittoria motivazione, laddove ha individuato l’oggetto del contendere nell’estirpazione di piante da frutto, mentre esso era rappresentato dalla deramificazione di piante di melo per sversamento su di esse di oliroventi e nocivi; (e) per motivazione apparente; (f) per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., integrata dall’aver liberamente apprezzato la prova legale costituita dal verbale di accertamento della ditta [OSCURATO:SOCIETA]..

2. Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito esposte.

2.1. É inammissibile la censura sub (a), sotto ambedue i profili prospettati.

Per un verso, perché investe l’accertamento della genesi dello scoppio della cabina (sollecitato, peraltro, dalla società convenuta come esimente della propria responsabilità): ma, nella struttura argomentativa della sentenza impugnata, siffatta questione è rimasta assorbita, in dichiarata applicazione del principio della ragione più liquida, dalla ritenuta infondatezza della domanda per carenza di prova dell’esistenza dei danni lamentati. r.g. n. 21767/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] canto, perché sollecita questa Corte ad una ricostruzione dei fatti controversi diversa da quella operata dal giudice di merito, da compiere attraverso il riesame delle emergenze istruttorie (in specie, del documento richiamato), attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità e, pertanto, inammissibili in tale sede ( C ass. 01/06/2021, n. 15276 ; Cass.11/11/2015, n. 23045).

2.2. Ragioni del tutto analoghe a quelle ora illustrate giustificano la inammissibilità della doglianza sub (b), anch’essa postulante un nuovo vaglio delle acquisizioni istruttorie del giudizio di merito.

2.3. Generica –e, pertanto, inammissibile – è poi la contestazione relativa all’omessa rinnovazione dell’istruttoria in grado di appello, per aver parte ricorrente omesso finanche di indicare in dettaglio il mezzo istruttorio (e, a maiori, la decisività dello stesso ai fini della soluzione della lite) in thesi illegittimamente non reiterato in seconde cure,fermo restando che, ad ogni buon conto, la rinnovazione delle prove in appello costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione (sull’argomento, ex multis, Cass. 20/04/2010, n. 9322; Cass. 01/08/2002, n. 11346).

2.4. Il vizio motivazionale prospettato sub (d) – già i n asbtracto esulante dalle anomalie denunciabili in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. – è invocato in maniera del tutto inconferente: al di là della veste formale, la doglianza intende far valere un’erronea lettura dei fatti di causa ad opera del giudice territoriale e domandare a questa Corte un - per quanto già detto - inammissibile ricostruzione in senso differente della vicenda fattuale controversa.

2.5. Non si ravvisa poi nullità per motivazione apparente. r.g. n. 21767/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] configura «motivazione apparente» quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto ed in diritto, della decisione, di rendere intellegibile l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, così impedendo la praticabilità di un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (sudetta nozione cfr., tra le tantissime, Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez.

U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez.

U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977).

Nella specie, il percorso argomentativo sviluppato nella gravata pronuncia reca una chiara ed esaustiva disamina delle questioni dibattute, la sussunzione sub specie iuris degli accadimenti fattuali e l’individuazione dei principi di diritto applicabili al caso, l’analitica illustrazione dei mezzi istruttori considerati rilevanti ai fini della soluzione della lite e comparativamente apprezzati nella loro idoneità asseverativa: insomma, una - per nulla carente, ma anzi diffu sa – esplicazione delle ragioni giustificanti la statuizione adottata.

2.6. Non sussiste, infine , l ’ inosservanza dell’art. 116 cod. proc. civ.,lamentata sub (f).

Per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, con il ricorso per cassazione può essere dedotta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. soltanto qualora si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (cfr. Cass., Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass.18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892).

La doglianza in esame, pur rispondente a questo paradigma, è però infondata: è, infatti, di tutta evidenza come dal catalogo, tassativo e tipico, delle prove legali esuli il documento richiamato dal r.g. n. 21767/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente (un verbale redatto da un soggetto privato incaricato di verificare lo stato dei luoghi), la cui efficacia dimostrativa è invece tipicamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del grado seguono la soccombenza.

5. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21767/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall’Avv. Gi useppe Pezone –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1408/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 10 giugno2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RESPONSABILITA’ [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21767/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] domandò la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (lite pendente, per mutamente di denominazione sociale, [OSCURATO:SOCIETA].) al risarcimento dei pregiudizi sofferti (in particolare, per la perdita di cinque alberi di melo e per il danno ambientale da sversamento di oli nocivi) dal fondo di sua proprietà ubicato nel Comune di Riardo, in conseguenza dello scoppio di una cabina elettrica di proprietà della società convenuta. 2. L’adito giudice di pace di Teano accolse in parte la domanda, con riferimento ai danni subiti dalle piante da frutto. 3. Pronunciando sui contrapposti appelli spiegati dai contraddittori (in via principale, dalla società; in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA]), la decisione in epigrafe indicata ha integralmente disatteso le pretese risarcitorie fatte valere in giudizio. Per quanto ancora qui d’interesse , il Tribunale sammaritano, premessa la riconducibilità della vicenda a fattispecie di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza del danno da estirpazione degli alberi da frutto e del danno ambientale, peraltro genericamente allegato. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a plurimi motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. 5. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel contesto di un’esposizionedei motivi privi di una separata e distinta intestazione nonché - in alcuni casi - della indicazione della ragione di impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ. invocata, il ricorso introduttivo censura la sentenza impugnata: (a) per aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel verificare se lo scoppio della cabina elettrica fosse r.g. n. 21767/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stato determinato o meno dalla caduta di un fulmine, e per aver erroneamente ritenuto l’inesistenza di alberi sul fondo di proprietà attorea, circostanza invece dimostrata da «prova legale inconfutabile» rappresentata dal verbale di accertamento della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., incaricata del sopralluogo dalla società convenuta; (b) per aver omesso la valutazione delle dichiarazioni rese da un testimone(indicato come «dott. [OSCURATO:PERSONA]») escusso su richiesta della società convenuta, asseveranti l’esistenza di piante da frutto sul fondo; (c) per non aver disposto la rinnovazione dell’istruttoria e la nuova escussione del testimone in grado di appello; (d) per errata, illogica e contraddittoria motivazione, laddove ha individuato l’oggetto del contendere nell’estirpazione di piante da frutto, mentre esso era rappresentato dalla deramificazione di piante di melo per sversamento su di esse di oliroventi e nocivi; (e) per motivazione apparente; (f) per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., integrata dall’aver liberamente apprezzato la prova legale costituita dal verbale di accertamento della ditta [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito esposte. 2.1. É inammissibile la censura sub (a), sotto ambedue i profili prospettati. Per un verso, perché investe l’accertamento della genesi dello scoppio della cabina (sollecitato, peraltro, dalla società convenuta come esimente della propria responsabilità): ma, nella struttura argomentativa della sentenza impugnata, siffatta questione è rimasta assorbita, in dichiarata applicazione del principio della ragione più liquida, dalla ritenuta infondatezza della domanda per carenza di prova dell’esistenza dei danni lamentati. r.g. n. 21767/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] canto, perché sollecita questa Corte ad una ricostruzione dei fatti controversi diversa da quella operata dal giudice di merito, da compiere attraverso il riesame delle emergenze istruttorie (in specie, del documento richiamato), attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità e, pertanto, inammissibili in tale sede ( C ass. 01/06/2021, n. 15276 ; Cass.11/11/2015, n. 23045). 2.2. Ragioni del tutto analoghe a quelle ora illustrate giustificano la inammissibilità della doglianza sub (b), anch’essa postulante un nuovo vaglio delle acquisizioni istruttorie del giudizio di merito. 2.3. Generica –e, pertanto, inammissibile – è poi la contestazione relativa all’omessa rinnovazione dell’istruttoria in grado di appello, per aver parte ricorrente omesso finanche di indicare in dettaglio il mezzo istruttorio (e, a maiori, la decisività dello stesso ai fini della soluzione della lite) in thesi illegittimamente non reiterato in seconde cure,fermo restando che, ad ogni buon conto, la rinnovazione delle prove in appello costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione (sull’argomento, ex multis, Cass. 20/04/2010, n. 9322; Cass. 01/08/2002, n. 11346). 2.4. Il vizio motivazionale prospettato sub (d) – già i n asbtracto esulante dalle anomalie denunciabili in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. – è invocato in maniera del tutto inconferente: al di là della veste formale, la doglianza intende far valere un’erronea lettura dei fatti di causa ad opera del giudice territoriale e domandare a questa Corte un - per quanto già detto - inammissibile ricostruzione in senso differente della vicenda fattuale controversa. 2.5. Non si ravvisa poi nullità per motivazione apparente. r.g. n. 21767/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] configura «motivazione apparente» quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto ed in diritto, della decisione, di rendere intellegibile l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, così impedendo la praticabilità di un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (sudetta nozione cfr., tra le tantissime, Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977). Nella specie, il percorso argomentativo sviluppato nella gravata pronuncia reca una chiara ed esaustiva disamina delle questioni dibattute, la sussunzione sub specie iuris degli accadimenti fattuali e l’individuazione dei principi di diritto applicabili al caso, l’analitica illustrazione dei mezzi istruttori considerati rilevanti ai fini della soluzione della lite e comparativamente apprezzati nella loro idoneità asseverativa: insomma, una - per nulla carente, ma anzi diffu sa – esplicazione delle ragioni giustificanti la statuizione adottata. 2.6. Non sussiste, infine , l ’ inosservanza dell’art. 116 cod. proc. civ.,lamentata sub (f). Per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, con il ricorso per cassazione può essere dedotta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. soltanto qualora si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (cfr. Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass.18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892). La doglianza in esame, pur rispondente a questo paradigma, è però infondata: è, infatti, di tutta evidenza come dal catalogo, tassativo e tipico, delle prove legali esuli il documento richiamato dal r.g. n. 21767/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente (un verbale redatto da un soggetto privato incaricato di verificare lo stato dei luoghi), la cui efficacia dimostrativa è invece tipicamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice. 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del grado seguono la soccombenza. 5. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, pr
Sentenza Cassazione n. 09380/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris