CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 20623/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17109/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec: [OSCURATO:EMAIL]) , come da procura in calce al ricorso, domiciliat o i n ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore e Ministero della Giustizia , Oggetto:Responsabilità civile P.A. -Decessodi un giovane –Insussistenza fatto reato - Direttiva 2004/80/CE. C C 12.04.2024 Ric. n. 17109/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi in persona del Ministro pro tempore,entrambi rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, ex legedomiciliati in Roma in Via dei Portoghesi n. 12(pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6198 /202 0 , pubblicata il 9/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 /0 4/202 4 dalla Consigliera,Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1.La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 6198/2020 harespinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6312 /201 7 del Tribunale di Roma che , a sua volta, aveva rigettato la domanda di risarcimento dai predetti proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e del Ministero della giustizia,in qualità di genitori del giovane [OSCURATO:PERSONA], trovato morto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Casalmaggiore (CR), nei pressi del fiume Po ; lamentavano in particolare il mancato recepimento nei termini previsti della direttiva 2004/80/CE per non aver scoperto il responsabile dell’efferato omicidio e per non aver costretto il responsabile al risarcimento dei danni nei loro confronti e pertanto per non aver garantito il diritto alla sicurezza dei cittadini nei confronti dello Stato. Per quanto ancora di rilievo, il Tribunale di Roma nel motivare il rigetto della domanda, ha ritenutoche il presupposto di carattere generale, la cui sussistenza era indefettibile affinché lo Stato potesse essere chiamato a rispondere del proprio inadempimento secondo lacitata direttiva, fosse costituito dalla avvenuta commissione di un reato intenzionale violento, essendo detta direttiva preordinata appunto a conferire alle vittime di reati intenzionali violenti, alle quali non fosse stato C C 12.04.2024 Ric. n. 17109/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi possibile conseguire il risarcimento del danno dal reo (perché impossidente o sconosciuto), il diritto a percepire dallo Stato membro di residenza un indennizzo equo ed adeguato. Nello specifico, lo stesso Tribunale aveva evidenziatoche non vi fosse, nella specie, alcun accertamento di un fatto qualificabile alla stregua di “reato intenzionale violento”, circostanza quest’ultima della quale gli stessi attori erano pienamente consapevoli, avendo proposto opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P . M . ; il Giudice per le indagin i preliminari presso il Tribunale di Cremona aveva disposto l’archiviazione del procedimento ritenendo infondata la notitia criminisin quanto dalla perizia medico-legale era emerso che la causa delle lesioni mortali era da rinvenirsi in una “precipitazione”, dovendosi escludere l’esistenza di tracce collegabili ad azioni violente da parte di terzi; a dire del primo giudice,gli attori avevano contestato tale esito procedimentale, rilevando incongruenze ed irregolarità procedurali nell’esame autoptico e riferendo in merito alla riapertura delle indagini, ma allo stato nessun reato intenzionale violento risultava accertato, idoneo a fondare la pretesa indennitaria/risarcitoria azionata. La Corte d’appello condividendo la decisione del Tribunale ha, conseguentemente, rilevato l’inammissibilità dell’appello per carenza d’interesse, dato che l’autonoma e decisiva ratio decidendi per cui non era emerso « alcun accertamento di un fatto qualificabile come reato intenzionale violento», non era stata oggetto di uno specifico motivo di gravame in sede d’appello. 3.Avverso la sentenza d'appello, gli originari attor i ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d'impugnazione. Ha nno resistito con comune atto di controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia. C C 12.04.2024 Ric. n. 17109/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis1 c.p.c.. il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto delricorso. Ragionidella decisione 1. Con l’unico complesso motivo di ricorso i ricorrent i lamentano la “ Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla direttiva 80/04. Artt. 2043- 2059 c . c . Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.quanto alla motivazione omessa ovvero apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della carenza di interesse per certa esclusione di fatto intenzionale violento in giudicato interno, nonostante la lamentata incertezza e la carenza di indagine”; i ricorrenti denunciano in particolare che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere sussistente la carenza di interesse nell’appello della decisione di primo grado, fondata sul presupposto che in alcun modo fosse stata accertata l’esistenza della commissione di un reato intenzionale violento –di cui era rimasto vittima il loro figlio–che potesse fondare la pretesa indennitaria dei primi. Contestano che si sia formato il giudicato interno sulla questione “assorbente” circa l’accertata insussistenza del fatto di reato. Sostengono che la ri chiamata direttiva europea -da leggersi in unione con la decisione quadro 2001/220GAI sulla tutela della vittima nel processo penale- impone che,ove sia impossibile verificare la sussistenza di un reato ovvero l’autore dello stesso, l’indennizzo non sia precluso . Richiamano arresti della giurisprudenza europea (in particolare Corte di Giustizia Grande Sezione 11/10/2016) che chiarisce come l’art. 12, par. 2 della direttiva 2004/80 debba essere interpretato nel senso che esso impone ad ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni azione violenta commessa sul proprio territorio C C 12.04.2024 Ric. n. 17109/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi anche se non si sia arrivati per qualunque motivo alla condanna penale, interessando non la qualificazione del fatto come reato ma la sua “natura fondamentale”. Sollecitano la rimessione della questione interpretativa concernente la direttiva 2004/80/CE alla Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’art. 267 del TFUE nel senso dell’applicazione della medesima al caso di specie, allorquando sia rimasta priva di indagine la circostanza del decesso violento, con espressa indicazione della possibile esistenza di discriminazione a contrarioin relazione agli artt. 3 della Costituzione, 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e 20 e 21 della Carta deidiritti fondamentali dell’U.E. 2.L’unico motivo di ricorso è inammissibile rispetto a ciascuno dei profili evidenziati per unduplice ordine di ragioni; da un lato, con ladenuncia di v iolazione di legge , lungi dal contestare una violazione o falsa applicazione di norme, i ricorrenti tend ono a richiedere a questa Corte inammissibilmente un ’ alternativa ricostruzione del fatto; dall’altro lato, denunciando l’ omesso esame e la motivazione apparente, propongono censure inammissibil i a norma dell’art. 348 terc.p.c. 2.1.La Corte d’appello ha ritenuto che le censure proposte con l’atto di gravame e reiterate con il ricorso per cassazione, fossero «inammissibili per carenza di interesse»; al riguardo, ha espressamentecondiviso quanto già ritenuto dal Tribunale che aveva infatti respinto la pretesa attorea sull’assunto che non vi fosse «”alcun accertamento di un fatto reato qualificabile "reato intenzionale violento" ... A oggi - comunque - non risulta accertato alcun fatto-reato qualificabile come reato intenzionale violento" che possa fondare la pretesa indennitaria/risarcitoria azionata nè comportamenti ascrivibili alle parti convenute legittimanti quelle richieste"» (pag. 5 della sentenza impugnata). Ha ribadito che, nel caso in esame, era mancato l’accertamento del presupposto indefettibile ai fini dell'applicabilità C C [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 17109/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi della Direttiva n. 2004/80/CE e cioè la commissione di un reato intenzionale violento contro la persona; dando conto in proposito di quanto accertato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cremona che,in sede di archiviazione del procedimento, aveva ritenuto infondata la notitia criminis poichè dall’istruttoria compiutaera emerso come « la causa delle lesioni mortali fosse da rinvenire in una “precipitazione”, con conseguente esclusione di azioni violente riconducibili a terzi»,concludendo per l’estraneità del caso di specie dall’ambito applicativodella Direttiva n. 2004/80/CE (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). 2.2. Al riguardo, va sottolineato che la declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte romana è stata adeguatamente motivata sul presupposto che la decisiva ratio decidendiaffermata dal Tribunale in prime cure circa l’insussistenza del fatto di reato non fosse stata oggetto di uno specifico motivo di gravame in sede d’appello. A fronte del ritenuto difetto di un elemento costitutivo della fattispecie, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno dunque coerentemente considerato il caso di specie estraneo all’ambito operativo della Direttiva n. 2004/80/CE ed hanno, per l’effetto, omesso di esaminare in applicazione del principio di assorbimento e della ragione più liquida il profilo relativo all'attuazione della normativa comunitaria in ambito interno, trattandosi di tematica del tutto ininfluente ai fini del decidere. Ebbene il ricorso in esame, ancora una volta, mostra di non confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata in quanto vengono semplicemente ritrascritte le conclusioni del ricorso in appello, senza esplicitare se ed in quale parte dell’atto fossero contenute delle specifiche critiche alla motivata decisione del Tribunale, fondata, come detto sulle risultanze del procedimento penale. C C 12.04.2024 Ric. n. 17109/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2.3.Infine, giova ribadire che in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, come avvenuto nel caso in esame, la reiterata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è accoglibile in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale (Cass. Sez. U.,16/04/2021 n. 10107) . In proposito vale anche evidenziare, comesottolineato dalP.M. nelle conclusioni scritte, che , comunque, la fattispecie in esame risalente all’anno 2003 si colloca fuori dall’ambito temporale di vigenza della richiamata direttiva ; difatti, l’art. 18 stabiliva che ciascun Stato membro dovesse recepirne la disciplina entro il 1° gennaio 2006 e che potesse prevederne l’applicazione , ai sensi del comma 2, per i reati commessi dopo il 30 giugno 2005 (previsione contenuta testualmente nell’art. 6 del d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 204 di recepimento). 3.In definitiva, il ricorso è inammissibile . Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza e i ricorrentivanno condannat i alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizioliquidate come da dispositivo. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrent i che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso