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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:T:1996:61
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995TO0194_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T-194/95 intv II, [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Aldán, SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in Estribela (Spagna), Exfaumar, SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), Farpespan, SL, società di diritto spagnolo, con sede in Moaña (Spagna), Freiremar, SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), Heroya, SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], residente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], residente in [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), Moradiña, SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SL, società di diritto spagnolo, con sede in Camariñas (Spagna), [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Merluza (Anamer), società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Anavar), società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (ASPE), associazione di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Salamanca, dello studio Cuatrecasas, 78, avenue d' Auderghem, Bruxelles, ricorrenti, contro Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e Germán-[OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1761, che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 3366/94, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell' Atlantico nordoccidentale, nella parte in cui stabilisce il contingente di catture di ippoglosso nero riservato alla flotta comunitaria (GU L 171, pag. 1),

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EUROPEE

ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con istanza pervenuta alla cancelleria del Tribunale a mezzo di telecopia il 27 febbraio 1996, la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, consigliere giuridico, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale in distacco presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del convenuto.

L' originale, debitamente sottoscritto, dell' istanza è pervenuto in cancelleria il 28 febbraio 1996. 2 Si deve anzitutto ricordare che, ai sensi dell' art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, "[l]' istanza d' intervento va proposta entro tre mesi dalla pubblicazione dell' avviso di cui all' articolo 24, paragrafo 6".

Tale termine è perentorio e la sua osservanza, come quella dei termini processuali in generale, costituisce una questione di ordine pubblico che il Tribunale deve esaminare d' ufficio. 3 Nel caso di specie, il Tribunale constata che l' avviso relativo all' atto introduttivo del ricorso di cui all' art. 24, n. 6, è stato pubblicato il 25 novembre 1995 (GU C 315, pag. 22).

Il termine di tre mesi, cui si aggiungono, in forza dell' art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, due giorni in ragione della distanza, è scaduto il 27 febbraio 1996.

L' originale, debitamente sottoscritto, dell' istanza d' intervento è quindi pervenuto in cancelleria dopo la scadenza del termine fissato dall' art. 115, n. 1. 4 Quanto alla lettera contenente l' istanza d' intervento, pervenuta in cancelleria a mezzo di telecopia prima della scadenza del termine, si deve constatare che, in forza dell' art. 43, n. 1, del regolamento di procedura, l' originale di ogni atto processuale dev' essere sottoscritto dall' agente o dall' avvocato della parte.

Ne discende che quest' esigenza non può ritenersi soddisfatta se non quando l' originale sottoscritto è effettivamente pervenuto in cancelleria e che il ricevimento, da parte della cancelleria, di una semplice copia o telecopia non è sufficiente a tal fine.

Per questo motivo, ai sensi dell' art. 6, n. 3, delle istruzioni al cancelliere del 3 marzo 1994 (GU L 78, pag. 32), il cancelliere deve accettare esclusivamente gli atti recanti la firma in originale dell' avvocato o dell' agente della parte e, ai sensi dell' art. 10, n. 3, del medesimo testo, egli può accettare, considerandolo tempestivo, il deposito di un atto pervenuto a mezzo di telecopia soltanto qualora si tratti di un termine che poteva essere prorogato e a condizione che l' originale dell' atto sia poi depositato con la necessaria diligenza.

La proroga del termine per la presentazione dell' istanza d' intervento, fissato dal regolamento di procedura, non è ammessa né in base all' art. 115 del regolamento di procedura, né in base all' art. 103 del medesimo regolamento; l' art. 10, n. 3, secondo comma, delle istruzioni al cancelliere stabilisce, inoltre, espressamente che il deposito delle istanze d' intervento a mezzo di telecopia non è ammesso. 5 [OSCURATO:PERSONA], invitata a comunicare le ragioni che potessero giustificare il deposito tardivo dell' istanza, ha invocato il ritardo, dovuto alla complessità delle procedure interne e alla lentezza delle comunicazioni in seno all' istituzione, con il quale il servizio giuridico ha ricevuto l' autorizzazione ad intervenire. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il suo intervento fosse ammesso essendo essa convenuta nella causa connessa T-12/96, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], e in ragione del suo coinvolgimento nei fatti di specie nonché delle sue competenze di gestione in materia di politica comune della pesca. 6 Va ricordato in proposito che l' esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell' art. 42, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte presuppone la sussistenza di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della parte interessata e che risultino inevitabili, malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del caso.

Né la complessità delle procedure, né la lentezza delle comunicazioni interne costituiscono circostanze del genere.

In particolare, una parte non può addurre, a tale riguardo, un cattivo funzionamento dei propri uffici (v. sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5629, punti 30-34). 7 Per quanto riguarda le altre circostanze addotte dalla [OSCURATO:PERSONA], che sono indubbiamente tali da spiegare il suo interesse ad essere presente nella causa in corso, esse non possono giustificare né l' inosservanza del termine né una deroga all' applicazione dell' art. 115, n. 1, del regolamento di procedura. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE

così provvede: 1) L' istanza presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee per essere ammessa ad intervenire nella causa T-194/95 a sostegno delle conclusioni del convenuto è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 14 maggio 1996

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995TO0194_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T-194/95 intv II, [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Aldán, SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in Estribela (Spagna), Exfaumar, SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), Farpespan, SL, società di diritto spagnolo, con sede in Moaña (Spagna), Freiremar, SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), Heroya, SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], residente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], residente in [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), Moradiña, SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SL, società di diritto spagnolo, con sede in Camariñas (Spagna), [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SA, società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Merluza (Anamer), società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Anavar), società di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (ASPE), associazione di diritto spagnolo, con sede in [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Salamanca, dello studio Cuatrecasas, 78, avenue d' Auderghem, Bruxelles, ricorrenti, contro Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e Germán-[OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1761, che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 3366/94, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell' Atlantico nordoccidentale, nella parte in cui stabilisce il contingente di catture di ippoglosso nero riservato alla flotta comunitaria (GU L 171, pag. 1), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EUROPEE ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con istanza pervenuta alla cancelleria del Tribunale a mezzo di telecopia il 27 febbraio 1996, la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, consigliere giuridico, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale in distacco presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del convenuto. L' originale, debitamente sottoscritto, dell' istanza è pervenuto in cancelleria il 28 febbraio 1996. 2 Si deve anzitutto ricordare che, ai sensi dell' art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, "[l]' istanza d' intervento va proposta entro tre mesi dalla pubblicazione dell' avviso di cui all' articolo 24, paragrafo 6". Tale termine è perentorio e la sua osservanza, come quella dei termini processuali in generale, costituisce una questione di ordine pubblico che il Tribunale deve esaminare d' ufficio. 3 Nel caso di specie, il Tribunale constata che l' avviso relativo all' atto introduttivo del ricorso di cui all' art. 24, n. 6, è stato pubblicato il 25 novembre 1995 (GU C 315, pag. 22). Il termine di tre mesi, cui si aggiungono, in forza dell' art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, due giorni in ragione della distanza, è scaduto il 27 febbraio 1996. L' originale, debitamente sottoscritto, dell' istanza d' intervento è quindi pervenuto in cancelleria dopo la scadenza del termine fissato dall' art. 115, n. 1. 4 Quanto alla lettera contenente l' istanza d' intervento, pervenuta in cancelleria a mezzo di telecopia prima della scadenza del termine, si deve constatare che, in forza dell' art. 43, n. 1, del regolamento di procedura, l' originale di ogni atto processuale dev' essere sottoscritto dall' agente o dall' avvocato della parte. Ne discende che quest' esigenza non può ritenersi soddisfatta se non quando l' originale sottoscritto è effettivamente pervenuto in cancelleria e che il ricevimento, da parte della cancelleria, di una semplice copia o telecopia non è sufficiente a tal fine. Per questo motivo, ai sensi dell' art. 6, n. 3, delle istruzioni al cancelliere del 3 marzo 1994 (GU L 78, pag. 32), il cancelliere deve accettare esclusivamente gli atti recanti la firma in originale dell' avvocato o dell' agente della parte e, ai sensi dell' art. 10, n. 3, del medesimo testo, egli può accettare, considerandolo tempestivo, il deposito di un atto pervenuto a mezzo di telecopia soltanto qualora si tratti di un termine che poteva essere prorogato e a condizione che l' originale dell' atto sia poi depositato con la necessaria diligenza. La proroga del termine per la presentazione dell' istanza d' intervento, fissato dal regolamento di procedura, non è ammessa né in base all' art. 115 del regolamento di procedura, né in base all' art. 103 del medesimo regolamento; l' art. 10, n. 3, secondo comma, delle istruzioni al cancelliere stabilisce, inoltre, espressamente che il deposito delle istanze d' intervento a mezzo di telecopia non è ammesso. 5 [OSCURATO:PERSONA], invitata a comunicare le ragioni che potessero giustificare il deposito tardivo dell' istanza, ha invocato il ritardo, dovuto alla complessità delle procedure interne e alla lentezza delle comunicazioni in seno all' istituzione, con il quale il servizio giuridico ha ricevuto l' autorizzazione ad intervenire. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il suo intervento fosse ammesso essendo essa convenuta nella causa connessa T-12/96, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], e in ragione del suo coinvolgimento nei fatti di specie nonché delle sue competenze di gestione in materia di politica comune della pesca. 6 Va ricordato in proposito che l' esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell' art. 42, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte presuppone la sussistenza di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della parte interessata e che risultino inevitabili, malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del caso. Né la complessità delle procedure, né la lentezza delle comunicazioni interne costituiscono circostanze del genere. In particolare, una parte non può addurre, a tale riguardo, un cattivo funzionamento dei propri uffici (v. sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5629, punti 30-34). 7 Per quanto riguarda le altre circostanze addotte dalla [OSCURATO:PERSONA], che sono indubbiamente tali da spiegare il suo interesse ad essere presente nella causa in corso, esse non possono giustificare né l' inosservanza del termine né una deroga all' applicazione dell' art. 115, n. 1, del regolamento di procedura. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE così provvede: 1) L' istanza presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee per essere ammessa ad intervenire nella causa T-194/95 a sostegno delle conclusioni del convenuto è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 14 maggio 1996
Sentenza Corte di giustizia UE/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris