CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2026
Cassazione n. 02694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20876/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in data 17 aprile 2023 ed allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 4 maggio 2023, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E57 H501R). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20876/2021 Numero sezionale 8083/2025 Numero di raccolta generale 2694/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 per la cassazione della sentenza n. 1129/18/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina - depositata il 24 febbraio 2021, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è il diniego di rimborso delle somme versate dalla contribuente a titolo di imposta ipo-catastale sull’ipoteca iscritta, quale terzo datore ed a favore dell’Agenzia delle Entrate, sui propri beni a garanzia delle obbligazioni fiscali (facenti capo all’ente ecclesiastico “Istituto delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]”, cedente il complesso di cui appresso), oggetto di accollo da parte della cessionaria, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nell’ambito della procedura di concordato preventivo, del complesso ospedaliero “[OSCURATO:PERSONA]” sito in Roma. 2. Con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina - rigettava l’appello proposto dalla suindicata società contro la sentenza n. 656/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Latina, così negando l'esenzione fiscale prevista in caso di formalità iscritte nell'interesse dello Stato, assumendo che: - «L'Agenzia delle Entrate, nel caso che ne occupa, deve considerarsi entità distinta dallo Stato […]»; - «L’iscrizione ipotecaria […] costituisce una clausola essenziale dell'accordo di transazione fiscale per cui sulla contribuente ricadono gli oneri richiamati della formalità»;F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20876/2021 Numero sezionale 8083/2025 Numero di raccolta generale 2694/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 - «[…] trattasi in ogni caso di una ipoteca volontaria che, proprio a seguito della volontarietà lascia emergere un interesse del debitore- terzo datore di ipoteca» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione). 3. La suindicata società notificava il 28 luglio 2021 ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, formulando due motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 7 giugno 2024 e 17 ottobre 2025, memoria ex art. 380-bis. 1. c.p.c. 4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 1° settembre 2021. 5. Con ordinanza interlocutoria del 30 luglio 2024 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il giudizio n. 18919/2019 di ruolo generale, avente ad oggetto la medesima questione di diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132, primo comma, num. 4, c.p.c. e 111 Cost, lamentato la motivazione apparente della sentenza impugnata per aver basato la decisione su affermazioni apodittiche, senza alcun riferimento normativo e giurisprudenziale ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità. 1.1. La doglianza non è fondata. Dalla medesima versione della censura in esame, essenzialmente fondata sulla dedotta assenza di «[…] adeguato supporto normativo e F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20876/2021 Numero sezionale 8083/2025 Numero di raccolta generale 2694/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 giurisprudenziale […]» (v. pagina n. 18 del ricorso) emerge che le ragioni di critica si attestano sulla non condivisione della decisione e, al più, sulla sua insufficiente motivazione, profili questi che non integrano il vizio dedotto. Difatti, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione rende denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia deve potersi apprezzare nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente (nel senso di rendere non percepibili le ragioni della decisione e di non rappresentare l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo da precludere l’effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice) od ancora nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, mentre va esclusa qualunque rilevanza al semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689¸ Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. Trib, 8 agosto 2022 n 24449; Cass., Sez. T., 20 marzo 2024, n. 7442; Cass., Sez. T., 4 aprile 2024, n. 8885).F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20876/2021 Numero sezionale 8083/2025 Numero di raccolta generale 2694/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 1.2. Come, allora, reso esplicito dai riepilogati contenuti, la motivazione della sentenza impugnata dà, in effetti, conto delle (due) ragioni che sono state poste a fondamento del decisum, basate sulla non riconducibilità dell’Agenzia delle Entrate ad un ente dello Stato e sulla natura volontaria dell’ipoteca, ritenuta essere stata iscritta nell’interesse del debitore, il tutto, come ben inteso dalla difesa della ricorrente, che pone in discussione nel secondo motivo di impugnazione la correttezza di tali argomenti, i quali tuttavia non par dubbio che valgano ad integrare una chiara motivazione, condivisibile o meno che sia la relativa valutazione. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, rimproverando al Giudice regionale di aver ritenuto che l’Agenzia delle Entrate non fosse un ente dello Stato e che l’ipoteca rilasciata in favore di essa non fosse stata iscritta nell’interesse del creditore e quindi dello Stato. 2.1. La doglianza risulta infondata. Giova premettere, anche in punto di fatto, quanto segue. 2.1.a. L’ipoteca in questione venne rilasciata dalla contribuente in favore dell’Agenzia delle Entrate, che pacificamente non è un organo dello Stato, ma un distinto soggetto giuridico, dotato di propria personalità giuridica, non "organicamente" collegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, come tale, non annoverabile tra le "amministrazioni statali" (cfr., tra le tante, Cass., 5 febbraio 2020, n. 2615; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22642; Cass., Sez. T., 3 marzo 2006, n. 4936; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2006, nn. 3116 e 3118).F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20876/2021 Numero sezionale 8083/2025 Numero di raccolta generale 2694/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 L’Agenzia delle Entrate risulta, piuttosto, attributaria, secondo un modello di organizzazione dell’amministrazione finanziaria caratterizzato dall’esternalizzazione di funzioni pubbliche, dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie statali, già di competenza del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze (cfr. art. 62 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300), nel solco di una successione ex lege dell'agenzia in tutti i rapporti sostanziali facenti capo al Ministero ed esercitati dai soppressi dipartimenti delle entrate e relativi uffici periferici. È, dunque, pacifico, sul piano soggettivo, che l’Agenzia delle Entrate non possa considerarsi, né può essere riconducibile allo Stato- persona. 2.1.b. La costituzione di ipoteca integra formalità che va considerata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, eseguita nell'interesse del creditore, in quanto assolve, alla sua specifica e tipica funzione di garanzia, destinando i beni vincolati alla soddisfazione del creditore beneficiario, alle cui ragioni viene assicurata priorità assoluta, per un verso assicurando l'effettività dell'azione esecutiva del creditore (diritto di espropriazione) e, sotto altro profilo, offrendo al creditore ipotecario un trattamento preferenziale rispetto alle azioni concorrenti degli altri creditori in termini di diritto di prelazione (cfr. Cass., Sez. T, 28 gennaio 2020, n. 1899). Non è, pertanto, condivisibile la tesi della difesa erariale secondo cui il soggetto principalmente interessato era il debitore che si è avvalso dalla garanzia ipotecaria rilasciata dalla terza datrice (la società ricorrente) al fine di presidiare il debito tributario che si era accollato nell’ambito della transazione fiscale conclusa, giacchè F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20876/2021 Numero sezionale 8083/2025 Numero di raccolta generale 2694/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 proprio tale finalità rende manifesto che la garanzia era stata rilasciata in favore e quindi nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate. 3. Il tema rilevante è, in realtà, quello di stabilire se la garanzia ipotecaria rilasciata dalla ricorrente (terza datrice) a favore dell’Agenzia delle Entrate a garanzia del pagamento dei debiti tributari da parte dell’acquirente del complesso ospedaliero sopra indicata, che si era accollata i relativi debiti, sia o meno da ritenere prestata nell’interesse dello Stato. Ed il dato normativo rilevante è costituito dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990 secondo cui: «Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato nè quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo». 4. La tesi dell’Agenzia, volta negare, sia sul versante soggettivo che su quello oggettivo, che la garanzia ipotecaria rilasciata nell’operazione in esame possa essere considerata come rilasciata a favore dello Stato (persona) o nell’interesse dello Stato, richiama, sotto il primo profilo la giurisprudenza di questa Corte in relazione all’art. 3, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che ha ritenuto non applicabile la citata esenzione, ritenendola operativa solo per lo Stato-persona, vale a dire nella sua accezione di entità territoriale centrale e nazionale. Ciò basandosi sul dato letterale della disposizione, osservando ulteriormente che laddove «[…] il legislatore ha voluto estendere il beneficio dell'esenzione fiscale ad atti compiuti a favore di enti pubblici che svolgano attività di pubblico interesse lo ha previsto F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20876/2021 Numero sezionale 8083/2025 Numero di raccolta generale 2694/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 espressamente, come nel caso dell'art. 3, comma 1, del D.lgs.346/90 in tema di imposta sulle successioni e donazioni» (cfr. Cass., Sez. T., 30 maggio 2005, n. 11451). Nello stesso senso, si è affermato il principio di diritto secondo cui «nelle disposizioni normative contenute nelle leggi d'imposta in tema di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecaria e di imposta di bollo, le quali prevedono l'esenzione dello Stato od usano, sempre a fini di esenzione, l'espressione a favore dello Stato o nell'interesse dello Stato, la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato- persona» (così Cass., 16 gennaio 2009, n. 938), desumendo tale principio da una serie di disposizioni (quali l’art. 1, comma 6, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - [OSCURATO:PERSONA] - con riguardo al trasferimento «a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane"; dall’art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Tabella – All. B in tema di atti e documenti "richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici»; ed ancora, dall’art. 16 della medesima Tabella che equipara atti e documenti «posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane»). Da dette norme emergerebbe, quindi, che «il legislatore, quando intende esentare qualche specie di soggetto dalle imposte indirette di cui si sta discutendo, specifica sempre i destinatari del beneficio e, quando non intende limitarsi allo Stato, non trascura di farne l'elencazione»; e si è aggiunto sul punto che un’interpretazione estensiva delle norme di eccezione (considerando cioè compreso nella parola "Stato" qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolgesse attività amministrativa oggettiva e quindi facendo coincidere lo Stato con l'amministrazione pubblica allargata) comporterebbe un F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20876/2021 Numero sezionale 8083/2025 Numero di raccolta generale 2694/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 inammissibile «effetto indeterminatamente espansivo», che spetta al legislatore e non al giudice (cfr. Cass., Sez. T, 16 gennaio 2009, n. 938). Dunque, secondo tale ribadito indirizzo, l'espressione «a favore dello Stato» o «nell'interesse dello Stato», la parola «Stato» deve intendersi riferita allo Stato-persona, e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva, anche se trattasi di società di capitali in mano pubblica, in difetto di estensione legislativa dell'esenzione ai soggetti pubblici di nuova istituzione (cfr., altresì, Cass., 17 novembre 2021, n. 34854; Cass., 13 agosto 2020, n. 17034; Cass., 9 novembre 2018, n. 28681; Cass., 17 novembre 2017, n. 27289). 5. Va però dato conto, al riguardo, che, diversamente da quanto sopra esposto, in un non lontano arresto - cui s’appella la difesa della ricorrente – questa Corte, in un analogo caso (garanzia a favore dell’Agenzia per il pagamento di debito tributari) ha affermato che l’«ipoteca volontaria costituita dal contribuente quale terzo datore di ipoteca […] costituisce formalità non soggetta ad imposta in quanto eseguita nell'interesse dello Stato ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990» (Cass., Sez. T., 28 gennaio 2020, n. 1899). 6. Senonchè, questa Corte è ritornata, da ultimo, sul tema in rassegna, con tre pronunce, affermando il seguente principio di diritto: «In tema di imposte e tasse ipotecarie, l'iscrizione di ipoteca costituita in favore dell'agente della riscossione, ed in relazione ad una transazione fiscale, non è riconducibile all'esenzione prevista, per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2, in quanto detta esenzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dallo stesso legislatore, deve essere riferita esclusivamente allo Stato-persona, e non a qualsiasi F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20876/2021 Numero sezionale 8083/2025 Numero di raccolta generale 2694/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 soggetto che svolga attività amministrativa di accertamento, e di riscossione, dei tributi né è sussumibile sotto il generale interesse dello Stato alla riscossione dei tributi» (cfr. Cass., Sez. T., 31 luglio 2024, n. 21605; Cass., Sez. T., 31 luglio 2024, n. 21618; Cass., Sez. T., 31 luglio 2024, n. 21623). 7. In dette pronunce si è evidenziato ed ulteriormente osservato che: - la menzionata disposizione contempla un trattamento di favore e, atteggiandosi quale disposizione agevolativa, costituisce deroga al sistema definito dalle norme tributarie impositrici, risultando così sottoposte "ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale" ed insuscettibili (anche) di un'interpretazione logico-evolutiva e costituzionalmente orientata (v. Cass., Sez. U., 3 giugno 2015, n. 11373 cui adde, ex plurimis, Cass., 27 aprile 2018, n. 10213; Cass., 9 aprile 2018, n. 8618; Cass. Sez. U., 22 settembre 2016, n. 18574; Cass., 25 marzo 2011, n. 6925); - la disciplina delle imposte ipotecaria e catastale - pur rinviando, sotto diversi profili, a quella propria dell'imposta di registro (in tema di base imponibile e di esercizio del potere impositivo; D.Lgs. n. 347/1990, cit., artt. 2, 13, 17) - contiene una specifica disciplina di dettaglio quanto (proprio) alle iscrizioni ipotecarie (artt. 3, 11, comma 2 e 16) e non contempla una disposizione analoga a quella espressamente prevista per l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tabella allegata, art. 5) secondo la quale non sono soggetti a registrazione gli «atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20876/2021 Numero sezionale 8083/2025 Numero di raccolta generale 2694/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito»); - quanto, in effetti, alla disciplina delle iscrizioni, dalla previsione dell’art. 16 d.lgs. n. 347/1990 si desume che l'iscrizione di ipoteca, su provvedimento del giudice, comporta la prenotazione a debito dell'imposta ipotecaria che andrà recuperata, nei confronti del debitore contro il quale è stata iscritta l'ipoteca (art. 11, cit.), sempreché non risulti, in esito al giudizio sulla misura cautelare o sulla stessa pretesa impositiva, il difetto di uno dei presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca (v. Cass., 20 dicembre 2006, n. 27226; adde Cass., 8 gennaio 2024, n. 501), per cui, a fronte, di iscrizione ipotecaria conseguente a provvedimento giudiziale promosso dallo stesso "Ufficio", titolare del potere di accertamento e di riscossione del tributo, il legislatore non esonera il debitore di imposta dal versamento dell'imposta ipotecaria (nell'accertata sussistenza dei relativi presupposti giustificativi), seppur la misura dovendosi ritenere inequivocamente finalizzata alla tutela dell'interesse alla riscossione del tributo (in tesi dello Stato, secondo l'accezione della nozione di Stato prospettata da parte ricorrente); - dalla disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del citato decreto si desume, poi, che tra i soggetti solidamente obbligati al pagamento del tributo, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, sono inclusi (anche) i debitori di imposta, in una «ai soggetti nel cui interesse è stata richiesta la formalità», ai soggetti che hanno richiesto le formalità ed ai pubblici ufficiali «obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura»; - Nel caso, dunque, di iscrizioni di ipoteca nell'interesse dello Stato, permane la soggettività passiva dei «debitori contro i quali è F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20876/2021 Numero sezionale 8083/2025 Numero di raccolta generale 2694/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 stata iscritta o rinnovata l'ipoteca»; dato, questo, che legittima, pertanto, una lettura complessiva delle disposizioni sopra ripercorse nel senso che, come già rilevato dalla Corte, l'esclusione dall'imposta delle formalità eseguite nell'interesse dello Stato, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, incontra un doppio limite, costituito dall'art. 16, che prevede la prenotazione a debito dell'imposta (salvo il recupero nei confronti del debitore) quale misura cautelativa a favore dello Stato, e dall'art. 11, che include tra i soggetti passivi dell'imposta ipotecaria i soggetti contro i quali sia stata iscritta ipoteca (Cass., 7 aprile 2006, n. 8270); - la congiunta lettura delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 347 del 1990, dà, allora, conto del rilievo secondo il quale - seppur la formalità richiesta nell'interesse alla riscossione dello Stato - l'esclusione di imposta, per la ricorrenza di un siffatto interesse (art. 1, comma 2), non trova applicazione nei confronti del debitore contro il quale l'ipoteca sia stata iscritta; e inversamente che, se debitore e soggetto interessato (alla formalità) sia lo stesso Stato, l'esclusione del tributo si giustifica, certamente con riferimento all'imposta ipotecaria, in ragione dell'impossibilità di identificare il debitore dell'imposta nello stesso soggetto titolare del relativo credito (così, Cass., Sez. T., 31 luglio 2024, n. 21605; Cass., Sez. T., 31 luglio 2024, n. 21618; Cass., Sez. T., 31 luglio 2024, n. 21623). 8. Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va, dunque, rigettato. 9. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, tra le parti, in ragione del diverso, pur non lontano, arresto, emerso nelle pronunce rese dalla Corte, e quindi del solo sopravvenuto consolidarsi dell’indirizzo interpretativo qui recepito.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 20876/2021 Numero sezionale 8083/2025 Numero di raccolta generale 2694/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 10. Nondimeno, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 131/1986. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali