CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13367/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermatol’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LoPresti emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in relazione alreato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per la sua partecipazione al clan Nizza, organizzazionecriminale ritenuta affiliata alla cosca Santapaola – Ercolano, fatto commesso tra il 2016 ed ilnovembre 2021, nonché per la partecipazione a plurime, e periodiche, estorsioni in dannodella panineria [OSCURATO:PERSONA].L’indagato è stato raggiunto da dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che lo hanno indicato come una personacoinvolta nelle attività criminose del clan; in particolare, il ricorrente sarebbe stato incaricatodi riscuotere il profitto delle estorsioni per conto della cosca.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.; si deduce che potrebbe essere statoconfuso con uno dei due fratelli, che non può essere utilizzata a sostegno dei gravi indizianche l’ulteriore estorsione, commessa in danno del locale [OSCURATO:PERSONA], in quanto neanche ècontestata nell’ordinanza cautelare; quasi tutti i collaboratori dichiarano che il ricorrente, inrealtà, era solo una persona vicina al clan, ma non un affiliato; la frequentazionedocumentata con altri esponenti del clan non è stata assidua, ma solo sporadica. Sul delittodi estorsione in danno de [OSCURATO:PERSONA], invece, si deduce che il ruolo del ricorrente comeincaricato di riscuotere il profitto delle estorsioni emerge solo dalle dichiarazioni deicollaboratori, ma non vi è mai stata una denuncia dell’estorto, né vi sono indagini chedocumentino tale delitto.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenzecautelari, in quanto i fatti risalgono al 2017, per di più il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha riferito cheda un certo momento in poi il soggetto non era più gradito al clan ed è stato allontanato, eche in senso contrario al giudizio di attuale pericolosità del condannato vi è anche laordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha concesso il beneficio della liberazioneanticipata.3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’inammissibilità del ricorso.Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il ricorso deduce che l’ordinanza non avrebbe considerato che il collaboratoreScavone aveva dichiarato che i tre fratelli [OSCURATO:PERSONA] erano vicini al clan Nizza, ma, tra essi,solo Dario riceveva rispetto e stipendio dal clan, e che lo stesso riferisce che i tre fratellierano non affiliati al clan ma avvicinati.L’argomento è infondato, in quanto nel percorso logico dell’ordinanza impugnatal’appartenenza al clan con il ruolo di emissario incaricato di riscuotere il profitto delleestorsioni per conto del clan emerge sia dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che da quelle diScavone, che sul punto si riscontrano a vicenda, in conformità alla sistematica di Sez. U, n.20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145.La dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorrente, come i fratelli, non era affiliato alclan ma solo vicino al clan, esprime non un fatto ma un giudizio del collaboratore, ed è incontrasto, peraltro, con le dichiarazioni dello stesso collaboratore secondo cui, nellaimminenza della carcerazione, il capoclan [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato proprio nei LoPresti i nuovi reggenti, il che avrebbe portato alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere la c.d.carta delle estorsioni, il che portò alla rottura con [OSCURATO:PERSONA] ed all’allontanamento dei fratelliLo [OSCURATO:PERSONA] da parte dei nuovi reggenti del clan, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; non è, infatti,logico che il capoclan possa aver indicato come reggenti del clan, in caso di suacarcerazione, persone estranee ad esso.D’altronde, la giurisprudenza di legittimità è attestata nel senso che “il compimento diragione della loro indubbia autoevidenza, in questo caso, l'organicità del singolo può trarsidalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano peròteleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo perassumere una inequivoca significazione” (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889 – 01, in motivazione a pag. 35), e nel caso in esame il compimento di ripetute attivitàdi riscossione del profitto di estorsioni per conto del clan da parte del ricorrente è un indiceevidente della organicità dello stesso all’associazione.Il ricorso deduce che la conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei collaboratori può derivareda conoscenze di quartiere o detenzioni comuni, mentre la circostanza che sulla carta delleestorsioni sia riportato il nomignolo “fratello” non è individualizzante, in quanto tutti e tre i LoPresti venivano chiamati con tale nome.L’argomento è inammissibile per aspecificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, DelleCave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico dell’ordinanzaimpugnata, che non si limita a sostenere la esistenza di gravi indizi di partecipazione delricorrente all’associazione con la conoscenza dello stesso da parte dei collaboratori e con ilrinvenimento dell’appunto ipoteticamente riferito a lui nella carta delle estorsioni, ma gliIl ricorso deduce che “quasi tutti i collaboratori” dichiarano che [OSCURATO:PERSONA], in realtà, erasolo un avvicinato, ma non un affiliato, ma l’argomento è inammissibile per genericità,perché proposto in termini vaghi (“quasi tutti i collaboratori”) senza indicazione specifica diquali siano le dichiarazioni cui si fa riferimento e senza il confronto con le ulteriori fonti diprova a carico.Il ricorso deduce che non avrebbe potuto essere utilizzata a sostegno dei gravi indizidella partecipazione del ricorrente ad associazione mafiosa anche la commissione diun’ulteriore estorsione, in danno dell’esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA], che neanche ècontestata nell’imputazione provvisoria della fase cautelare.L’argomento è infondato, in quanto l’eventuale insufficienza di un elemento indiziario aifini della contestazione, in sede cautelare, di un reato-fine di un'associazione criminosa “nonpreclude l’utilizzazione di tale elemento quale grave indizio con riferimento al reatoassociativo, capace di dar conto del coinvolgimento del soggetto, a cui esso si riferisce, nellavita dell'associazione” (Sez. 6, n. 32878 del 10/07/2009, Senese, Rv. 245197 - 01).Il ricorso deduce che, con riferimento al delitto di estorsione in danno del locale [OSCURATO:PERSONA],la circostanza che l’incaricato di riscuotere il profitto delle estorsioni fosse il ricorrenteemerge soltanto dalle dichiarazioni dei collaboratori, ma non vi è mai stata una denuncia sulpunto né vi sono indagini che documentino l’esistenza di queste estorsioni.L’argomento è infondato, in quanto le chiamate sul punto dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] eScavone sono convergenti, e quella di [OSCURATO:PERSONA] è particolarmente qualificata perché lo stessoriferisce che [OSCURATO:PERSONA] consegnava personalmente a lui le somme pagate dal commerciante.Le chiamate sono, per di più, riscontrate dall’episodio dello sparo di proiettili verso lasaracinesca dell’esercizio commerciale, che è documentata dall’attività di polizia, e checostituisce ulteriore riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori circa il fatto che l’attivitàcommerciale sia stata sottoposta ad attività estorsiva.La circostanza che non vi sia stata una denuncia da parte dell’estorto non rendeillogiche le conclusioni dell’ordinanza impugnata alla luce della condivisione dei codici diomertà cui, per dato di comune conoscenza idoneo a costituire base razionale dellamotivazione di un provvedimento giudiziario (Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, P.M. in proc.Devona, Rv. 277312), sono sovente obbligati coloro che gestiscono attività commerciali inzone a denso contenuto criminale.Il motivo è, in conclusione, infondato.2. Nel secondo motivo il ricorso deduce che nella valutazione delle esigenze cautelarinon è stato considerato che i fatti risalgono al 2017, e che, per di più, il collaboratoreScavone ha riferito che il ricorrente non era più gradito al clan ed è stato allontanato.La deduzione è infondata, in quanto l’ordinanza prende in considerazione questoargomento ed evidenzia che vi sono condotte criminose del ricorrente documentate fino al2021, e che il giudizio di pericolosità consegue anche al fatto lo stesso è già statocondannato con sentenza definitiva per diversi reati, tra cui una rapina, ed è anche statocondannato, con sentenza non ancora passata in giudicato, per una ulteriore estorsione.Occorre anche ricordare che, in presenza di un reato con doppia presunzione diadeguatezza quale quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., e di un clan ancora operante, “ilgiudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" madeve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con ilsodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, inmancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere” (Sez.5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255 - 01).Il ricorso deduce che in senso contrario al giudizio di attuale pericolosità delcondannato deporrebbe anche la ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza gli haconcesso il beneficio della liberazione anticipata.L’argomento è manifestamente infondato, in quanto la concessione del beneficioavviene in base a presupposti diversi da quelli che devono essere valutati dal giudice dellacautela; esso contiene, infatti, un giudizio non sulla pericolosità, ma sulla partecipazione delcondannato all’opera di rieducazione (v. art. 54, comma 1, ord. pen., che dispone che “alcondannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione èconcessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficacereinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolosemestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodiacautelare o di detenzione domiciliare”).Anche questo motivo è, pertanto, infondato.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]