Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 23915/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez.957/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 14318/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Padova ha rigettato la richiesta di convalida dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito dalla polizia giudiziaria in data 11 aprile 2025 nella flagranza del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23915/2025 Roma, lì, 26/06/2025 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione di 0,6 grammi di hashish e di 0,1 grammi di cocaina.

Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha rilevato non sussistevano i presupposti per procedersi all’arresto facoltativo, in quanto, «a prescindere dalla fondatezza dell’accusa, la quale merita approfondimento, dal momento che è stato rinvenuto anche materiale per il consumo-, il fatto non può dirsi grave, avendo la detenzione ad oggetto modicissimi quantitativi di sostanza stupefacente, e che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è soggetto incensurato, senza precedenti nemmeno di polizia, dedito a regolare attività lavorativa».

2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione con il verbale di arresto e gli atti del processo posti a fondamento dello stesso.

Il Pubblico Ministero ricorrente rileva che, già da febbraio, [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], si era rivolta ai Carabinieri preoccupata dello stato di dipendenza del suo compagno, che acquistava sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], e aveva prodotto le chat relativa a tali acquisti.

Queste circostanze erano, peraltro, state confermate dalle dichiarazioni rese da Zoccarato.

Il Tribunale ha, inoltre, precisato che [OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti di polizia, ma è stato fotosegnalato in data 23 giugno 2021, in quanto denunciato per la violazione della disciplina sulle sostanze stupefacenti.

Il giudice della convalida avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese dall’arrestato relativamente alla destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente sequestrata, ma non avrebbe motivato sul materiale per il confezionamento delle dosi rinvenuto nella sua abitazione.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe illogicamente ritenuto che il bilancino fosse destinato a uso personale solo sulla base delle dichiarazioni dell’arrestato e non avrebbe motivato sulle dichiarazioni indizianti rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dagli atti di indagine allegati al verbale di arresto sarebbe, peraltro, emerso che [OSCURATO:PERSONA] faceva parte di un articolato gruppo di persone dedite allo spaccio di sostanza stupefacente.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 3 giugno 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Il Pubblico Ministero ricorrente, proponendo un unico motivo, ha dedotto il vizio di travisamento per omissione e ha indicato circostanze di fatto decisive pretermesse dal Tribunale, che, ove considerate, avrebbero dovuto condurre alla convalida dell’arresto.

Più in generale, il ricorrente censura che il giudice ha posto a fondamento del proprio apprezzamento elementi di prova strutturalmente estranei al sindacato sulla convalida dell’arresto.

3. Il motivo è fondato.

3.1. L’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. sancisce che «nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto».

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 – 01, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di mancata convalida dell’arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall’indagato; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).

In particolare, la sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto o della detenzione deve essere verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale (Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256554), dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084).

Il sindacato del giudice della convalida deve, infatti, essere operato con giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha posto in essere la misura precautelare.

Il giudice della convalida, dunque, non può tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi (Sez. 3, n. 35962 del 7/07/2010, Pagano, Rv. 248479; Sez. 1, n. 8708 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rosiichuk, Rv. 252217) e che sono utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013, Chitari, Rv. 256783).

3.2. Il Tribunale di Padova non ha fatto corretta applicazione di questi consolidati principi, in quanto nell’ordinanza impugnata ha operato un’indebita commistione tra delibazione della richiesta di convalida della misura precautelare e sindacato sulla richiesta di applicazione della misura cautelare.

Il giudice, esorbitato dal perimetro del giudizio a questo demandato in sede di convalida, anziché limitarsi alla verifica di ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, ha, invece, effettuato una più pregnante e non consentita valutazione di merito, valorizzando circostanze emerse successivamente all’arresto sulla base delle quali ha rivalutato la sussistenza stessa della condotta contestata.

Pertanto, eliminando dalla motivazione del provvedimento impugnato le circostanze emerse successivamente all’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, le risultanze investigative indicate dal Pubblico Ministero ricorrente (il sequestro della sostanza stupefacente, del bilancino di precisione e del materiale atto al confezionamento delle dosi, le chat relative a pregresse cessioni) sono pienamente idonee a dimostrare come l’arresto fosse legittimo nel caso di specie.

4.  Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, in quanto l’arresto è stato eseguito legittimamente.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell’arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, sicché l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (ex plurimis: Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 – 01; Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042).

P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato eseguito legittimamente.

Così deciso il 18/06/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez.957/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 14318/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Padova ha rigettato la richiesta di convalida dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito dalla polizia giudiziaria in data 11 aprile 2025 nella flagranza del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23915/2025 Roma, lì, 26/06/2025 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione di 0,6 grammi di hashish e di 0,1 grammi di cocaina. Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha rilevato non sussistevano i presupposti per procedersi all’arresto facoltativo, in quanto, «a prescindere dalla fondatezza dell’accusa, la quale merita approfondimento, dal momento che è stato rinvenuto anche materiale per il consumo-, il fatto non può dirsi grave, avendo la detenzione ad oggetto modicissimi quantitativi di sostanza stupefacente, e che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è soggetto incensurato, senza precedenti nemmeno di polizia, dedito a regolare attività lavorativa». 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione con il verbale di arresto e gli atti del processo posti a fondamento dello stesso. Il Pubblico Ministero ricorrente rileva che, già da febbraio, [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], si era rivolta ai Carabinieri preoccupata dello stato di dipendenza del suo compagno, che acquistava sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], e aveva prodotto le chat relativa a tali acquisti. Queste circostanze erano, peraltro, state confermate dalle dichiarazioni rese da Zoccarato. Il Tribunale ha, inoltre, precisato che [OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti di polizia, ma è stato fotosegnalato in data 23 giugno 2021, in quanto denunciato per la violazione della disciplina sulle sostanze stupefacenti. Il giudice della convalida avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese dall’arrestato relativamente alla destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente sequestrata, ma non avrebbe motivato sul materiale per il confezionamento delle dosi rinvenuto nella sua abitazione. Il Tribunale, inoltre, avrebbe illogicamente ritenuto che il bilancino fosse destinato a uso personale solo sulla base delle dichiarazioni dell’arrestato e non avrebbe motivato sulle dichiarazioni indizianti rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dagli atti di indagine allegati al verbale di arresto sarebbe, peraltro, emerso che [OSCURATO:PERSONA] faceva parte di un articolato gruppo di persone dedite allo spaccio di sostanza stupefacente. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 3 giugno 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Il Pubblico Ministero ricorrente, proponendo un unico motivo, ha dedotto il vizio di travisamento per omissione e ha indicato circostanze di fatto decisive pretermesse dal Tribunale, che, ove considerate, avrebbero dovuto condurre alla convalida dell’arresto. Più in generale, il ricorrente censura che il giudice ha posto a fondamento del proprio apprezzamento elementi di prova strutturalmente estranei al sindacato sulla convalida dell’arresto. 3. Il motivo è fondato. 3.1. L’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. sancisce che «nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto». Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 – 01, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di mancata convalida dell’arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall’indagato; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). In particolare, la sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto o della detenzione deve essere verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale (Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256554), dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084). Il sindacato del giudice della convalida deve, infatti, essere operato con giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha posto in essere la misura precautelare. Il giudice della convalida, dunque, non può tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi (Sez. 3, n. 35962 del 7/07/2010, Pagano, Rv. 248479; Sez. 1, n. 8708 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rosiichuk, Rv. 252217) e che sono utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013, Chitari, Rv. 256783). 3.2. Il Tribunale di Padova non ha fatto corretta applicazione di questi consolidati principi, in quanto nell’ordinanza impugnata ha operato un’indebita commistione tra delibazione della richiesta di convalida della misura precautelare e sindacato sulla richiesta di applicazione della misura cautelare. Il giudice, esorbitato dal perimetro del giudizio a questo demandato in sede di convalida, anziché limitarsi alla verifica di ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, ha, invece, effettuato una più pregnante e non consentita valutazione di merito, valorizzando circostanze emerse successivamente all’arresto sulla base delle quali ha rivalutato la sussistenza stessa della condotta contestata. Pertanto, eliminando dalla motivazione del provvedimento impugnato le circostanze emerse successivamente all’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, le risultanze investigative indicate dal Pubblico Ministero ricorrente (il sequestro della sostanza stupefacente, del bilancino di precisione e del materiale atto al confezionamento delle dosi, le chat relative a pregresse cessioni) sono pienamente idonee a dimostrare come l’arresto fosse legittimo nel caso di specie. 4.  Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, in quanto l’arresto è stato eseguito legittimamente. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell’arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, sicché l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (ex plurimis: Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 – 01; Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042). P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato eseguito legittimamente. Così deciso il 18/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23915/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris