CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 32764/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 2588-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L .; - intimata - avverso la sentenza n. 689/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 94/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. $ Fatti di causa 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunziando sull'appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e sull'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione di primo grado nel resto confermata, ha disposto che dall'ammontare del risarcimento riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] (in conseguenza della accertata illegittimità del licenziamento) non dovesse essere detratto Valiunde perceptum rappresentato dall'importo della indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore nel periodo da gennaio a settembre 2017. 2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. 3. Il Procuratore Generale ha depositato ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020 requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il procuratore della società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la quale, dato atto della intervenuta conciliazione in sede sindacale tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] che aveva definito il contenzioso tra le parti, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed alla pronunzia ex art. 100 cod. proc. civ. "anche ai fini della declaratoria di estinzione del processo ... " . Ragioni della decisione 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in conseguenza dell'accordo conciliativo tra le parti del giudizio del quale il procuratore di parte ricorrente ha dato espressamente atto. 2. Non vi è spazio per una declaratoria di estinzione del processo, come richiesto dal procuratore della parte ricorrente, posto che tale declaratoria presuppone un formale atto di rinunzia al ricorso per cassazione che deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass.07/06/2018, n. 14782; Cass. 31/01/2013, n. 2259; Cass.19/12/2006, n. 27133) mentre nel caso di specie il procuratore della C3.E-setà ricorrente si é limitato d Ukh illa [memoria dePuuttata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. il sopravvenuto difetto di interesse ad agire ed alla pronunzia in conseguenza dell'accordo conciliativo tra le parti. 3. In difetto di conformi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere, le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza (Cass. 08/07/2010, n. 16150). 4. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo sanzionatorio trova la sua ragion d'essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione in caso di inammissibilità originaria del gravame ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta ( nella specie per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. 02/07/2015, n. 13636). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.00,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 7 luglio 2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]