CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 28276/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 19/10/2020 del TRIBUNALE di AvellinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Avverso la sentenza, in epigrafe, del Tribunale di Avellino in composizionemonocratica, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto appello,qualificato, con ordinanza della Corte di appello di Napoli, come ricorso percassazione attesa l’inappellabilità della sentenza (trattandosi di condannaall’ammenda).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, inquanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alladifesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia statoimpropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione delmezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può innessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente esostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche alversamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria chepare congruo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]