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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 09573/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso, in quanto i tre omicidi di causa sarebbero tutti attuativi del progetto criminale dell'associazione camorristica, al cui comando egli si trovava, volto all'eliminazione di esponenti di un clan rivale.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Nei termini di legge sono stati presentati motivi aggiunti.

4. Il ricorso originario risulta inammissibile, perché manifestamente infondato.

E' noto che la reiterazione di violazioni della stessa specie, connessa al programma delittuoso di un'associazione criminale, da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 16980 del 27/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223992-01; Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, dep. 2001, Barresi, Rv. 218397-01).

L'ordinanza impugnata è perfettamente aderente a tale principio di diritto, avendo rilevato - all'esito di puntuali accertamenti un punto di fatto, insindacabili in questa sede - la diversità ed occasionalità delle causali all'origine dei tre omicidi, sicché andava escluso che il loro autore avesse già previsto e deliberato, all'atto della consumazione del primo, ancorché per linee generali, l'iter criminoso che si sarebbe in seguito sviluppato.

5. I motivi aggiunti risultano, di conseguenza, essi stessi inammissibili (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.).

6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] —7;- ,TO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso, in quanto i tre omicidi di causa sarebbero tutti attuativi del progetto criminale dell'associazione camorristica, al cui comando egli si trovava, volto all'eliminazione di esponenti di un clan rivale. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Nei termini di legge sono stati presentati motivi aggiunti. 4. Il ricorso originario risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. E' noto che la reiterazione di violazioni della stessa specie, connessa al programma delittuoso di un'associazione criminale, da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 16980 del 27/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223992-01; Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, dep. 2001, Barresi, Rv. 218397-01). L'ordinanza impugnata è perfettamente aderente a tale principio di diritto, avendo rilevato - all'esito di puntuali accertamenti un punto di fatto, insindacabili in questa sede - la diversità ed occasionalità delle causali all'origine dei tre omicidi, sicché andava escluso che il loro autore avesse già previsto e deliberato, all'atto della consumazione del primo, ancorché per linee generali, l'iter criminoso che si sarebbe in seguito sviluppato. 5. I motivi aggiunti risultano, di conseguenza, essi stessi inammissibili (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] —7;- ,TO
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