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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32618/2026

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orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, relativi alla omessariqualificazione della rapina (capo 2) in furto con strappo e di uno dei furti (capo3) in furto tentato, reiterano censure già prospettate in appello e giàadeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, risultando quindiprive di specificità e soltanto apparenti, poiché non si confrontano con leargomentazioni poste a base della decisione del provvedimento impugnato;in particolare, la Corte ha evidenziato:- sul capo 2), a pg. 8, che la caduta al suolo della vittima non fu dovutaalla resistenza della stessa, ma all’azione violenta dell’odierno ricorrente che laspinse facendola cadere al fine di impossessarsi della borsa;- sul capo 3), tra pg. 8 e pg. 9, che l’imputato era riuscito aimpossessarsi della borsa della persona offesa, sottraendola e conseguendoneun’autonoma disponibilità, sia pure per un limitato arco temporale,disfacendosene soltanto in un momento successivo a causa dell’immediatoinseguimento da parte dai passanti, con conseguente consumazione del reatocontestato;ritenuto che il terzo e il quarto motivo, su aspetti circostanziali (diniego86/2024);sono manifestamente infondati atteso che ogni aspetto del trattamentosanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito che si sottrae alsindacato di legittimità ove espressa in una motivazione congrua e nonmanifestamente illogica; nella specie, la Corte di appello ha assolto all'oneremotivazionale attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi erilevanti (si veda, in particolare, pagina 9 della sentenza impugnata, ove i giudicidi appello escludono l’attenuante richiesta, in considerazione delle modalità delleazioni, tali da determinare, per la repentinità e la violenza delle stesse, unnotevole turbamento nelle vittime; che, inoltre, tali elementi non consentono divalutare il fatto di lieve entità);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, relativi alla omessariqualificazione della rapina (capo 2) in furto con strappo e di uno dei furti (capo3) in furto tentato, reiterano censure già prospettate in appello e giàadeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, risultando quindiprive di specificità e soltanto apparenti, poiché non si confrontano con leargomentazioni poste a base della decisione del provvedimento impugnato;in particolare, la Corte ha evidenziato:- sul capo 2), a pg. 8, che la caduta al suolo della vittima non fu dovutaalla resistenza della stessa, ma all’azione violenta dell’odierno ricorrente che laspinse facendola cadere al fine di impossessarsi della borsa;- sul capo 3), tra pg. 8 e pg. 9, che l’imputato era riuscito aimpossessarsi della borsa della persona offesa, sottraendola e conseguendoneun’autonoma disponibilità, sia pure per un limitato arco temporale,disfacendosene soltanto in un momento successivo a causa dell’immediatoinseguimento da parte dai passanti, con conseguente consumazione del reatocontestato;ritenuto che il terzo e il quarto motivo, su aspetti circostanziali (diniego86/2024);sono manifestamente infondati atteso che ogni aspetto del trattamentosanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito che si sottrae alsindacato di legittimità ove espressa in una motivazione congrua e nonmanifestamente illogica; nella specie, la Corte di appello ha assolto all'oneremotivazionale attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi erilevanti (si veda, in particolare, pagina 9 della sentenza impugnata, ove i giudicidi appello escludono l’attenuante richiesta, in considerazione delle modalità delleazioni, tali da determinare, per la repentinità e la violenza delle stesse, unnotevole turbamento nelle vittime; che, inoltre, tali elementi non consentono divalutare il fatto di lieve entità);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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