CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all' art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, contesta la violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui al comma 5 bis del medesimo art. 73, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr. pag. 4 della sentenza di appello); Osservato che il motivo in parola è, altresì, manifestamente infondato poiché inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla" (Sez. 3 - , Sentenza n. 26082 del 22/07/2020 Ud., Fischella, Rv. 279757 - 01). Nel caso di specie il giudice dell'appello ha ritenuto il ricorrente non meritevole dell'ammissione al beneficio in parola sulla scorta di elementi di segno negativo quali le modalità dell'azione indicative di un'attività professionale di spaccio, la personalità del prevenuto ricavabile dai precedenti dattiloscopici e l'arresto del medesimo verificatosi in costanza della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., concedendo tuttavia le circostanze attenuanti generiche, previa riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90; di contro si contesta il diniego del lavoro di pubblica utilità ma non ci si confronta con la motivazione che valorizza, come sopra già osservato, le condotte tenute anche successivamente rispetto all'obbligo di presentazione stabilito per il medesimo reato. Il ricorso alfine appare anche meramente rivalutativo a fronte di profili già valutati, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eilro '- 000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore1