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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 24426/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. o [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data 6 luglio 2022 il magistrato di sorveglianza di Siena aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione di permesso premio.

L'istante era in esecuzione della pena dell'ergastolo, inflitta per omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 7 le g n. 203/1991 ed altre imputazioni, 9.tit non era collaboratore di giustizia, né era sta a 'impossibilità della collaborazione, né, infine, aveva allegato alcunchè in ordine all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e all'assenza di pericolo di ripristino di detti collegamenti.

Con ordinanza depositata il 28 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha condiviso il primo provvedimento, rilevando che il detenuto richiedente un permesso premio, ove rientrante nelle categorie dell'art. 4-bis ord. pen., ha un "onere di specifica allegazione di fatti e circostanze rilevanti ... un onere della prova in senso proprio ...", onere che la parte non aveva assolto.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Viene denunciata la violazione di norma processuale e si eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata "dal momento che nessuna notifica è stata fatta al sott.to in qualità di difensore di fiducia dopo il rigetto del Giudice di sorv.Za precitato.

Quindi non dove vasi procedere al giudizio dinanzi al tribunale di sorv.Za di Firenze in quanto il procedimento era nullo per difetto di notifica al difensore regolarmente nominato dal detenuto in sede di giudizio del magistrato di sorveglianza.

Sussiste obbligo del magistrato di sorveglianza a notificare ogni suo provvedimento e soprattutto in materia di permessi al difensore di fiducia nominato dal detenuto: nessuna notifica è stata invece effettuata al sott.To e pertanto si eccepisce la nullità assoluta della ordinanza di rigetto del giudice di sorveglianza".

Viene poi denunciato il difetto di motivazione della decisione, che non aveva considerato che l'istante aveva dedotto di essere estraneo alla criminalità organizzata, come desumibile anche dall'assenza di relazioni di contenuto negativo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.• [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata per le ragioni di seguito indicate.

1. Il ricorso, pur non articolato in distinti motivi di impugnazione, innanzitutto denuncia la nullità del giudizio avanti il Tribunale di sorveglianza non risultando effettuata la notifica del decreto del magistrato di sorveglianza al difensore del detenuto.

La censura è generica, in quanto non deduce quale lesione al diritto di difesa sarebbe conseguito, dall'omessa notifica al difensore del provvedimento reiettivo della richiesta di permesso premio, al detenuto che aveva proposto tempestivo reclamo al Tribunale di sorveglianza.

Con riguardo al giudizio avanti al tribunale di sorveglianza non viene denunciata alcuna violazione processuale connessa alla posizione del reclamante, che, tramite il difensore di fiducia, aveva depositato memorie illustrative delle ragioni a sostegno del reclamo.

2. Il ricorso denuncia difetto di motivazione della decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva fondato la decisione unicamente sulla mancata allegazione da parte del detenuto in merito all'assenza, nell'attualità, di rapporti con la criminalità organizzata.

Si deve premettere che la decisione impugnata, relativa all'istanza di permesso premio presentata da detenuto all'ergastolo per delitti così detti di prima fascia, siccome previsti dall'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., è stata adottata sulla base della normativa che era seguita alla sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale.

In particolare, la pronuncia citata aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 -bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste e ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 -ter del medesimo ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

La giurisprudenza, formatasi sul tema relativo all'onere di allegazione che incombe sul detenuto istante, ha precisato che è sufficiente l'allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio al fine di verificare in concreto gli elementi "individualizzanti" che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, MARAZZOTTA,Rv. 281764;Sez. 5, n. 19536 d el 28/02/2022, BARRANCA, Rv. 283096).

L'ordinanza impugnata, limitandosi a rilevare l'omesso adempimento, da parte del detenuto, del menzionato onere di allegazione, non ha correttamente applicato i ricordati principi e non si è confrontata con le deduzioni della difesa, che, invece, aveva argomentato in ordine all'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e all'assenza della probabilità di una riattivazione degli stessi.

Infatti, con il reclamo del detenuto e con memorie del difensore, datate, 19 luglio, 9 settembre e 14 ottobre 2022, era stato evidenziato di essere detenuto da 18 anni e di non aver mai fruito di permessi, di non avere redditi diversi da quelli che provengono dall'amministrazione penitenziaria, di non essere, come i suoi familiari, proprietario di beni immobili; che il sodalizio criminale di riferimento non era più operativo; che la condotta in carcere era sempre stata regolare.

3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel giudizio di merito, deve rinnovare il giudizio sul reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA] applicando la normativa vigente ed evitando la rilevata carenza motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 6 luglio 2022 il magistrato di sorveglianza di Siena aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione di permesso premio. L'istante era in esecuzione della pena dell'ergastolo, inflitta per omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 7 le g n. 203/1991 ed altre imputazioni, 9.tit non era collaboratore di giustizia, né era sta a 'impossibilità della collaborazione, né, infine, aveva allegato alcunchè in ordine all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e all'assenza di pericolo di ripristino di detti collegamenti. Con ordinanza depositata il 28 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha condiviso il primo provvedimento, rilevando che il detenuto richiedente un permesso premio, ove rientrante nelle categorie dell'art. 4-bis ord. pen., ha un "onere di specifica allegazione di fatti e circostanze rilevanti ... un onere della prova in senso proprio ...", onere che la parte non aveva assolto. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata la violazione di norma processuale e si eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata "dal momento che nessuna notifica è stata fatta al sott.to in qualità di difensore di fiducia dopo il rigetto del Giudice di sorv.Za precitato. Quindi non dove vasi procedere al giudizio dinanzi al tribunale di sorv.Za di Firenze in quanto il procedimento era nullo per difetto di notifica al difensore regolarmente nominato dal detenuto in sede di giudizio del magistrato di sorveglianza. Sussiste obbligo del magistrato di sorveglianza a notificare ogni suo provvedimento e soprattutto in materia di permessi al difensore di fiducia nominato dal detenuto: nessuna notifica è stata invece effettuata al sott.To e pertanto si eccepisce la nullità assoluta della ordinanza di rigetto del giudice di sorveglianza". Viene poi denunciato il difetto di motivazione della decisione, che non aveva considerato che l'istante aveva dedotto di essere estraneo alla criminalità organizzata, come desumibile anche dall'assenza di relazioni di contenuto negativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.• [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata per le ragioni di seguito indicate. 1. Il ricorso, pur non articolato in distinti motivi di impugnazione, innanzitutto denuncia la nullità del giudizio avanti il Tribunale di sorveglianza non risultando effettuata la notifica del decreto del magistrato di sorveglianza al difensore del detenuto. La censura è generica, in quanto non deduce quale lesione al diritto di difesa sarebbe conseguito, dall'omessa notifica al difensore del provvedimento reiettivo della richiesta di permesso premio, al detenuto che aveva proposto tempestivo reclamo al Tribunale di sorveglianza. Con riguardo al giudizio avanti al tribunale di sorveglianza non viene denunciata alcuna violazione processuale connessa alla posizione del reclamante, che, tramite il difensore di fiducia, aveva depositato memorie illustrative delle ragioni a sostegno del reclamo. 2. Il ricorso denuncia difetto di motivazione della decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva fondato la decisione unicamente sulla mancata allegazione da parte del detenuto in merito all'assenza, nell'attualità, di rapporti con la criminalità organizzata. Si deve premettere che la decisione impugnata, relativa all'istanza di permesso premio presentata da detenuto all'ergastolo per delitti così detti di prima fascia, siccome previsti dall'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., è stata adottata sulla base della normativa che era seguita alla sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale. In particolare, la pronuncia citata aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 -bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste e ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 -ter del medesimo ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La giurisprudenza, formatasi sul tema relativo all'onere di allegazione che incombe sul detenuto istante, ha precisato che è sufficiente l'allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio al fine di verificare in concreto gli elementi "individualizzanti" che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, MARAZZOTTA,Rv. 281764;Sez. 5, n. 19536 d el 28/02/2022, BARRANCA, Rv. 283096). L'ordinanza impugnata, limitandosi a rilevare l'omesso adempimento, da parte del detenuto, del menzionato onere di allegazione, non ha correttamente applicato i ricordati principi e non si è confrontata con le deduzioni della difesa, che, invece, aveva argomentato in ordine all'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e all'assenza della probabilità di una riattivazione degli stessi. Infatti, con il reclamo del detenuto e con memorie del difensore, datate, 19 luglio, 9 settembre e 14 ottobre 2022, era stato evidenziato di essere detenuto da 18 anni e di non aver mai fruito di permessi, di non avere redditi diversi da quelli che provengono dall'amministrazione penitenziaria, di non essere, come i suoi familiari, proprietario di beni immobili; che il sodalizio criminale di riferimento non era più operativo; che la condotta in carcere era sempre stata regolare. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel giudizio di merito, deve rinnovare il giudizio sul reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA] applicando la normativa vigente ed evitando la rilevata carenza motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per
Decreto Cassazione n. 24426/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris