CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2024
Cassazione n. 40940/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 6 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 28/03/2017, per il reato di cui all'art. 416bis cod. pen., commesso in Rosarno e Milano sino al 22/04/2011 e con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 12/11/2021, per il reato di cui all'art. 416bis cod. pen., commesso in Rosarno e territori limitrofi dal 22/04/2011 con condotta perdurante, e ha rideterminato la pena complessiva applicata a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni venti di reclusione; Ritenuto che si lamenta l'omesso esame della richiesta difensiva di applicare l'art. 81, comma 1, cod. pen., riducendo i fatti ad unica condotta unitaria con applicazione del cumulo giuridico e l'irrogazione di un'unica condanna; che con successiva memoria in data 01/08/2024 il difensore ha illustrato le sue ragioni sostenendo che la motivazione censurata non può considerarsi contraddittoria ma del tutto mancante, sicchè la conseguenza deve essere l'annullamento dell'ordinanza impugnata; che in ogni caso la doglianza si incentra sulla richiesta di applicare un'unica pena considerando condotta unitaria quella oggetto delle due sentenze; che tale richiesta in relazione al caso di specie risulta manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza, secondo la quale «l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (in motivazione la Corte ha ribadito che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo non presuppone soltanto che il sodalizio oggetto dei diversi procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione)» (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277788-01); che le due sentenze hanno accertato due segmenti diversi della durevole partecipazione di Pesce all'organizzazione mafiosa, come tali integranti due fatti diversi; sicchè il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto elidere una delle due condanne, facendo venire meno uno dei due distinti fatti reato ma, come ha correttamente disposto, poteva solo riconoscere l'unicità del disegno criminoso che li avvinceva; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.