CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoDomenico Apice unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], EnricoGentile-ricorrente-contropro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Padova n. 3861/2017 depositato il17/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 23712/2020Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 20969/2026Data pubblicazione 20/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto l’ammissione allostato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in chirografo perl’importo di € 180.695,87, di cui € 67.822,73 per saldo c/c aperto in data2 gennaio 2002 e passato a sofferenza in data 10 gennaio 2014 (comerisulta dal decreto impugnato), nonché € 107.836,31 per insoluti di effettis.b.f., oltre accessori. La domanda ha fatto seguito all’emissione di undecreto ingiuntivo in relazione al credito di cui al saldo di conto corrente,opposto dalla correntista e dai garanti, all’esito della cui opposizione erastato accertato in primo grado davanti al giudice ordinario – previoespletamento di CTU - un saldo a credito degli opponenti di € 12.920,32.2. A seguito del rigetto della domanda per mancanza di prova(mancanza degli estratti conto, degli scalari e dell’addebito degli insoluti),il creditore ha proposto opposizione allo stato passivo, producendo tutti gliestratti conto del rapporto di c/c, gli scalari e i contratti di affidamento.L’opponente ha chiesto, in via subordinata, ammettersi il credito conriserva ex art. 96 l.fall., pendente in appello il giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo.3. Il Tribunale di Padova – previo espletamento di CTU in relazione aicrediti da s.b.f. - ha parzialmente ammesso il credito per il s.b.f. nellamisura di € 94.778,39. Quanto al credito da saldo c/c, pur rilevando ipresupposti di cui all’art. 96 l.fall., il Tribunale ha rigettato l’opposizione,valorizzato le conclusioni cui era giunto il CTU in quel giudizio,espungendo gli importi per la commissione di massimo scoperto perindeterminatezza della clausola e gli interessi ultralegali per superamentodel tasso soglia antiusura.4. Propone ricorso per cassazione il cessionario del creditore, affidatoa tre motivi, cui resiste con controricorso il fallimento. Entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEn. 23712/2020 R.G.Numero registro generale 23712/2020Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 20969/2026Data pubblicazione 20/06/20261. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto dilegittimazione attiva articolata dal Fallimento controricorrente, fondatasulla produzione dell’avviso di cessione dei crediti pubblicato nella G.U. n.151 del 23 dicembre 2017. L’eccezione è infondata, posto che in caso dicessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 TUB, laproduzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechil'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente adimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorrauna specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto dellacessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorieconsentano di individuarli senza incertezze (Cass., n. 4277/2023),questione relativamente alla quale parte controricorrente non ha svoltospecifiche censure. Le brevi note contenute nella memoria illustrativa nonaggiungono ulteriori utili argomenti di discussione.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., omessa e/o apparente motivazione inviolazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenutoinsussistente il credito della banca cedente in relazione al saldo di contocorrente, limitandosi a prendere atto acriticamente delle conclusioni delCTU, senza esaminare le osservazioni del ricorrente, adottando unasoluzione in contrasto con i principi del diritto vivente.3. Il primo motivo è infondato, non apparendo il decreto impugnato aldi sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), postoche il giudice del merito, ove aderisca al parere del consulente tecnicod'ufficio, non è tenuto a esporne in modo specifico le ragioni, ben potendorichiamare per relationem l'elaborato, ciò implicando una compiutapositiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodiscientifici seguiti dal consulente (Cass., n. 15147/2018; Cass., n.11917/2021), purché il giudice del merito non si limiti a una acritican. 23712/2020 R.G.Numero registro generale 23712/2020Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 20969/2026Data pubblicazione 20/06/2026adesione alla CTU (Cass., n. 23063/2009; Cass., n. 13370/2018). Nellaspecie, il decreto ha condiviso le valutazioni del CTU, valorizzate dalgiudice ordinario in primo grado, con riferimento alla formula dimatematica finanziaria utilizzata al fine di calcolare il superamento deltasso soglia («in punto usura»), nonché in punto indeterminatezza dellaCMS; il percorso argomentativo della decisione è chiaro e compiuto.4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.1815, secondo comma, cod. civ., 2 l. n. 108/1996, 1, comma 1, l.394/2000, nella parte in cui il decreto impugnato ha escluso il credito dellabanca relativo al rapporto di conto corrente, limitandosi a recepire leconclusioni assunte dalla CTU espletata nel giudizio ordinario. Censura icriteri in base ai quali la CTU (docc. 6 e 7 ricorrente) è giunta alle proprieconclusioni. In particolare, si deduce che la CTU ha fatto riferimento a unaformula di matematica finanziaria (in parte qua trascritta nel ricorso) cheaccomuna, ai fini del calcolo del tasso globale, sia gli interessi, sia le spesee le commissioni. La formula si discosterebbe dalle istruzioni della Bancad’Italia, in spregio al ruolo differente che hanno gli interessi (correlati alperiodo di godimento del capitale) rispetto al binomio spese e competenze(indipendenti, invece, dai giorni di utilizzo del capitale). Inoltre, la CTUavrebbe dato rilievo all’usura sopravvenuta al momento della stipula delcontratto, in difformità dai principi affermati da Cass., Sez. U., n.24675/2017. Osserva, al riguardo, parte ricorrente che il superamento deltasso soglia debba essere effettuato alla data del 13 gennaio 2004, datadella prima convenzione scritta.5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 644cod. pen., nonché dell’art. 2 l. n. 108/1996, nella parte in cui il decretoimpugnato ha disapplicato – sulla base della CTU espletata nel giudizioordinario - le regole di vigilanza della Banca d’Italia ai fini della rilevazionen. 23712/2020 R.G.Numero registro generale 23712/2020Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 20969/2026Data pubblicazione 20/06/2026del tasso effettivo globale medio, applicando una formula diversa per ilcalcolo del [OSCURATO:PERSONA] (TEG), a dispetto del principio secondocui la verifica del tasso soglia deve essere effettuata in base ai criteriindividuati dalla Banca d’Italia.6. In memoria il ricorrente evidenzia come la Corte di merito, nelgiudizio di appello avverso la sentenza che aveva accolto l’opposizione adecreto ingiuntivo, proseguito quanto ai coobbligati solidali (per la qualeera stata svolta dall’opponente domanda subordinata ex art. 96 l.fall.),abbia accolto parzialmente l’appello accertando un minor credito dellabanca in relazione al rapporto di conto corrente.7. Il secondo e il terzo motivo, i quali possono essere valutaticongiuntamente, sono fondati, così superandosi le eccezioni diinammissibilità del controricorrente, non essendo in discussionel’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, bensì la falsaapplicazione delle regole che presidiano la determinazione del tasso soglia.La CTU svolta in separato giudizio e condivisa dal giudice di prime cure delgiudizio ordinario di cognizione, nonché dal decreto qui impugnato, hacalcolato – per un rapporto precedente l’entrata in vigore dell’art. 2-bisd.l. n. 185/2008, conv. con l. n. 2/2009 – il tasso globale (TEGM)cumulando le spese e le competenze (tra cui la commissione di massimoscoperto) con gli interessi, come risulta dalla trascrizione della formula dimatematica finanziaria utilizzata; ciò in spregio ai principi affermati daquesta Corte, secondo cui ai fini della verifica del superamento del tassosoglia dell'usura presunta, per tali rapporti, il calcolo va effettuatocomparando separatamente il tasso effettivo globale (TEG) degli interessipraticati in concreto e la commissione di massimo scoperto (CMS)eventualmente applicata (Cass., Sez. U., n. 16303/2018; Cass., n.1464/2019; Cass., n. 3867/2019, Cass., n. 17633/2021; Cass., n.33755/2025).n. 23712/2020 R.G.Numero registro generale 23712/2020Numero sezionale 2285/2026Numero di raccolta generale 20969/2026Data pubblicazione 20/06/20268. Parimenti, sono rilevanti, in proposito, i criteri contenutinelle Istruzioni della Banca d'Italia, emanate ai sensi dell'art. 4 TUB, chehanno rango normativo, integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2,comma 2, l. n. 108/1996 ai fini della determinazione del tasso di interesseapplicabile (Cass., n. 15104/2025; Cass., n. 29794/2024).9. L’utilizzo di una formula di matematica finanziaria difforme - nellaparte in cui cumula interessi e CMS ai fini del calcolo del tasso globale -sia da quelli che sono i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d'Italia,sia dai principi espressi da questa Corte falsa inevitabilmente il risultatodella CTU. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha recepitoacriticamente le conclusioni cui era giunto il CTU, non ha, pertanto, fattobuon governo di tali principi. Il ricorso va accolto in relazione al secondo eal terzo motivo, cassandosi il decreto impugnato con rinvio per nuovoesame, e rimettendosi al giudice del rinvio anche la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo; cassa ildecreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Padova, in diversacomposizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 23712/2020 R.G.