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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18593/2026

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ora, rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bertora, con domiciliazione telematica-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.151/2025depositata il 21/1/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 6407/2025Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 18593/2026Data pubblicazione 08/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna le ricorrenti in solido arifondere a ciascun controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida per ciascuna in euro 5.400 per compensi, oltre agli esborsi liquidatiin euro 200 e alle spese forfettarie nella misura del 15%, nonché agliaccessori di legge.Roma, in data 8 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ora, rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bertora, con domiciliazione telematica-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.151/2025depositata il 21/1/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 6407/2025Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 18593/2026Data pubblicazione 08/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna le ricorrenti in solido arifondere a ciascun controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida per ciascuna in euro 5.400 per compensi, oltre agli esborsi liquidatiin euro 200 e alle spese forfettarie nella misura del 15%, nonché agliaccessori di legge.Roma, in data 8 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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