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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13730/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1110 - controricorrente –avverso la sentenza n. 889/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 645/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9130/2025Numero di raccolta generale 13730/2026Data pubblicazione 11/05/20261.

Con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2024, la Corted'Appello di Milano ha confermato la decisione delTribunale di Milano che, in accoglimento del ricorso diPietro [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato l'inefficacia dellicenziamento intimatogli oralmente dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l.s., ordinando la reintegra nel posto di lavoro econdannando la società al risarcimento del danno e alpagamento di differenze retributive per Euro 6.521,74.2.

In particolare, la Corte territoriale ha rigettato l'istanza dirimessione in termini avanzata dalla società appellante, laquale era rimasta contumace in primo grado asserendo dinon aver avuto notizia del ricorso a causa di un asseritodisguido tecnico legato a un conflitto software tra ilsistema PEC e il programma aziendale Outlook.

I giudicidi merito hanno ritenuto tale circostanza del tuttoindimostrata e hanno conseguentemente confermato lepreclusioni istruttorie, dichiarando inammissibili i nuovidocumenti prodotti in appello dalla società in quantotardivi e privi di indispensabile efficacia dimostrativa.3.

La sentenza impugnata ha ritenuto provatal'estromissione di fatto del lavoratore sin dal settembre2023, rilevando l'assenza di una rituale comunicazionescritta di recesso antecedente alla comunicazione dicessazione UNILAV inviata dal datore al Centro perl'Impiego in data 29 settembre 2023.4.

Per la cassazione di tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA].r.l.s. propone ricorso affidato a quattro motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Numero registro generale 9130/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 13730/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 11/05/20261.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 153, 294 c.p.c., 2697 c.c. e111 Cost., in relazione al diniego della rimessione intermini per l'asserito "disguido della posta elettronica".2.

Lamenta la società ricorrente, con il secondo motivo, laviolazione dell'art. 414 c.p.c. per l'asserita tardività dellaproduzione documentale autorizzata dal Giudice di primogrado a favore del lavoratore durante la contumacia dellasocietà in assenza di rituale notifica degli atti istruttoririchiesti alla società contumace.3.

La terza censura denunzia la violazione dell’art. 437 c.p.c.per la mancata ammissione in appello di documenti voltia provare l’intimazione scritta del licenziamento,asseritamente indispensabili ai fini della decisione.4.

Si denuncia, con il quarto motivo, la violazione dell'art.2697 c.c. in ordine alla prova del licenziamento oralesebbene, nel corpo del motivo, si denunzi anche l’erroneamotivazione della Corte circa la mancata ammissione deldocumento n.10, prodotto in appello, concernente lalettera di licenziamento con la ricevuta di invio.Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbiapresentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc.civ. con contestuale adesione di parte controricorrente,formulando istanza di estinzione del giudizio concompensazione delle spese di lite.La richiesta e la contestuale adesione devono ritenersiritualmente formulate.Numero registro generale 9130/2025Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essereN umero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 13730/2026dichiarata la estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Data pubblicazione 11/05/2026La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Nulla spese.Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9130/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 13730/2026Data pubblicazione 11/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1110 - controricorrente –avverso la sentenza n. 889/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 645/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9130/2025Numero di raccolta generale 13730/2026Data pubblicazione 11/05/20261. Con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2024, la Corted'Appello di Milano ha confermato la decisione delTribunale di Milano che, in accoglimento del ricorso diPietro [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato l'inefficacia dellicenziamento intimatogli oralmente dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l.s., ordinando la reintegra nel posto di lavoro econdannando la società al risarcimento del danno e alpagamento di differenze retributive per Euro 6.521,74.2. In particolare, la Corte territoriale ha rigettato l'istanza dirimessione in termini avanzata dalla società appellante, laquale era rimasta contumace in primo grado asserendo dinon aver avuto notizia del ricorso a causa di un asseritodisguido tecnico legato a un conflitto software tra ilsistema PEC e il programma aziendale Outlook. I giudicidi merito hanno ritenuto tale circostanza del tuttoindimostrata e hanno conseguentemente confermato lepreclusioni istruttorie, dichiarando inammissibili i nuovidocumenti prodotti in appello dalla società in quantotardivi e privi di indispensabile efficacia dimostrativa.3. La sentenza impugnata ha ritenuto provatal'estromissione di fatto del lavoratore sin dal settembre2023, rilevando l'assenza di una rituale comunicazionescritta di recesso antecedente alla comunicazione dicessazione UNILAV inviata dal datore al Centro perl'Impiego in data 29 settembre 2023.4. Per la cassazione di tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA].r.l.s. propone ricorso affidato a quattro motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Numero registro generale 9130/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 13730/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 11/05/20261. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 153, 294 c.p.c., 2697 c.c. e111 Cost., in relazione al diniego della rimessione intermini per l'asserito "disguido della posta elettronica".2. Lamenta la società ricorrente, con il secondo motivo, laviolazione dell'art. 414 c.p.c. per l'asserita tardività dellaproduzione documentale autorizzata dal Giudice di primogrado a favore del lavoratore durante la contumacia dellasocietà in assenza di rituale notifica degli atti istruttoririchiesti alla società contumace.3. La terza censura denunzia la violazione dell’art. 437 c.p.c.per la mancata ammissione in appello di documenti voltia provare l’intimazione scritta del licenziamento,asseritamente indispensabili ai fini della decisione.4. Si denuncia, con il quarto motivo, la violazione dell'art.2697 c.c. in ordine alla prova del licenziamento oralesebbene, nel corpo del motivo, si denunzi anche l’erroneamotivazione della Corte circa la mancata ammissione deldocumento n.10, prodotto in appello, concernente lalettera di licenziamento con la ricevuta di invio.Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbiapresentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc.civ. con contestuale adesione di parte controricorrente,formulando istanza di estinzione del giudizio concompensazione delle spese di lite.La richiesta e la contestuale adesione devono ritenersiritualmente formulate.Numero registro generale 9130/2025Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essereN umero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 13730/2026dichiarata la estinzione del giudizio. Nulla per le spese. Data pubblicazione 11/05/2026La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla spese.Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9130/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 13730/2026Data pubblicazione 11/05/2026
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