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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11264/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 186, comma 9 -bis, cod. strada, per violazione degli obblighi connessi al suo svolgimento, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, già applicata a suo carico con sentenza, pronunciata il 13 febbraio 2019 e divenuta irrevocabile il 3 aprile 2019.

Contestualmente, ha ripristinato la pena sostituita, pari a un mese di arresto e 2.500 euro di ammenda.

2. [OSCURATO:PERSONA] sentenza, Mondino, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso, sviluppando tre motivi.

2.1. Con il primo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186 cod. strada e dell'art. 54 digs., 28 agosto 2000, n. 274, con riferimento agli artt.655 e 661 cod. proc. pen. e 3 d.m. 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità).

Il Tribunale, ponendosi in insanabile contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata - che ha pacificamente individuato nel pubblico ministero l'organo deputato all'esecuzione delle sanzioni sostitutive -, ha ritenuto legittima la sequenza procedimentale nonostante il competente Procuratore della Repubblica non abbia comunicato l'avvio della procedura esecutiva al condannato, il quale, pertanto, non è stato messo a conoscenza né del termine di presentazione presso l'ente dove avrebbe dovuto svolgere il lavoro di pubblica utilità né della possibilità di revoca del beneficio in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento della prestazione.

Non rileva la sola trasmissione all'UEPE della sentenza di condanna da parte del Tribunale di Cuneo.

2.2. Con il secondo motivo denunzia carenza di motivazione con riferimento agli artt. 125 e 173 cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata non ha verificato l'esigibilità della prestazione ed il grado di collaborazione fornito dal condannato per soddisfare, entro il termine fissato, l'obbligo impostogli.

Il giudice dell'esecuzione non ha attivato i poteri officiosi, di cui è titolare, per apprezzare la fondatezza delle giustificazioni dedotte dal condannato, il quale ha dedotto di avere sospeso la prestazione lavorativa non di sua iniziativa ma su richiesta dell'ente ed a causa della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid 19.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 58 d.lgs. n. 274 del 2000.

Il giudice dell'esecuzione, per effetto della revoca, ha ripristinato l'intera pena cui il Mondino era stato condannato senza considerare che lo stesso aveva svolto 56 ore d lavoro su un totale di

80. Osserva, al riguardo, che gli artt. 56 e 58 d.lgs. n. 274 del 2000 impongono di prendere in considerazione l'attività di lavoro compiuta con esito favorevole prima della revoca alla stregua di pena espiata e di tradurre il periodo di lavoro residuo in pena detentiva alla luce degli indicati criteri di ragguaglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, relativo alla violazione delle norme che disciplinano l'esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato.L'art. 186 cod. strada, che vieta la guida di veicoli in stato di ebbrezza, incrimina, a titolo di contravvenzione, la relativa infrazione, qualora sia accertato no rma un tasso alcolemico di valore superiore alle soglie indicate nellbrytnia.

Il successivo comma 9-bis stabilisce che, fuori dei casi in cui dal fatto sia derivato un incidente stradale, le pene dell'arresto e dell'ammenda possano essere sostituite, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. n. 274 del 2000, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Il lavoro di pubblica utilità ha, in ogni caso, durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e del ragguaglio a quest'ultima della pena pecuniaria, in ragione di un giorno di lavoro ogni 250 euro.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva, ovvero può limitarsi a dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il relativo procedimento esecutivo (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, Terzoli, Rv. 280085-01; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618-01; Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546-01; Sez. 4, n. 20043 del 05/03/2015, Torregrossa, Rv. 263890-01).

Dopo che il Pubblico ministero competente abbia dato impulso all'esecuzione, è compito dell'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In caso di mancato avvio del medesimo, o di altra violazione connessa al suo svolgimento, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, procede alla revoca della pena sostitutiva e ripristina quella sostituita, ferma l'eventuale integrazione del reato di cui all'art. 56 d.lgs. n. 274 del 2000.

2. Tanto posto, il Collegio osserva che la denunciata inerzia del Pubblico ministero nell'avviare il procedimento esecutivo non ha avuto alcuna incidenza sui presupposti giustificativi della revoca della sanzione sostitutiva.

Non vi è dubbio che nel caso in cui è stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 281189, che, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza) Ciò non esclude che il condannato possa, senza attendere l'iniziativa del pubblico ministero, legittimamente dare avvio all'esecuzione della sanzione sostituiva, prestando spontaneamente il lavoro di pubblica utilità presso l'ente indicato nella sentenza irrevocabile- Per di più, nel caso di specie non solo l'ente, prima dell'esecuzione spontanea, aveva tempestivamente ricevuto la prevista comunicazione, ma soprattutto il h4 condannato in costanza di prestazione(thiesto ed ottenuto dal competente giudice l'autorizzazione a sostituire l'ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità.

E' pacifico, pertanto, che, a prescindere dall'iniziativa dell'organo competente, l'esecuzione della sanzione sostitutiva è, in concreto, iniziata e che l'autorità giudiziaria ne ha sancito il legittimo avvio con apposita autorizzazione.

Di conseguenza, il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato.

3. Il secondo motivo è anche esso manifestamente infondato È il condannato che, in applicazione dei principi generali, ha l'onere, quanto meno, di allegare circostanze concrete dimostrative dell'inesigibilità della pena sostituiva.

Nel caso in esame il Mondino si è limitato ad affermazioni sfornite di qualunque sostegno.

3. Il terzo motivo è fondato.

E' approdo giurisprudenziale pacifico che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 (Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, Guarino; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456-01; Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260131-01), D'altra parte, il lavoro di pubblica utilità, come si evince dalle norme che lo disciplinano, chiaramente limitative della libertà personale, imponendo la prestazione di attività lavorativa gratuita in condizioni e con obblighi prestabiliti da rispettare, ha un contenuto afflittivo sicché l'irrogazione, a seguito della revoca dell'ammissione al lavoro di pubblica utilità regolarmente eseguita per un certo periodo, dell'applicazione dell'intera sanzione detentiva in precedenza sostituita darebbe luogo ad una gravosa duplicazione punitiva (cfr. Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, già citata, in motivazione) In altri termini, il comportamento del condannato inadempiente che non si sia del tutto sottratto all'esecuzione dell'attività impostagli a titolo di sanzione para- detentiva, ma ne abbia violato gli obblighi dopo una prima fase esecutiva caratterizzata da svolgimento regolare, susciterebbe una duplice reazione dell'ordinamento; da un lato la sanzione penale per il reato commesso ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 274/2000 e dall'altro il prolungamento della durata della pena originaria sostituita per effetto della revoca.

E', quindi, necessario, per evitare tale irragionevole inasprimento punitivo, che pone nel nulla il pur corretto comportamento esecutivo tenuto, seppur temporalmente limitato, e che finirebbe per contrastare la finalità rieducativa del reo, cui anche il lavoro di pubblica utilità tende, una lettura coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada con gli artt. 55, commi 5 e 6, e 56 d.lgs. n.274 del 2000.

Il Tribunale, a seguito delle revoca della sanzione sostitutiva, avrebbe dovuto, in conclusione, tenuto conto della durata del lavoro di pubblica utilità già scontato, della portata afflittiva, delle prescrizioni imposte e del comportamento tenuto dal condannato in costanza di esecuzione, determinare la data di decorrenza della revoca e, correlativa mente, la pena residua ancora da scontare secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada Poiché il provvedimento in verifica non si è attenuto ai superiori criteri interpretativi, ma ha in via automatica disposto la revoca retroattiva della pena sostitutiva, lo stesso va annullato con rinvio al Tribunale di Cuneo che dovrà compiere, tenendo conto del principio di diritto affermato, un nuovo giudizio sul ripristino dell'intera pena sostituita conducendo apposita indagine in merito ai complessivi comportamenti tenuti dal ricorrente, alla individuazione temporale delle violazioni compiute e alla loro incidenza sul periodo di esecuzione della sanzione sostitutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al ripristino dell'intera pena sostituita e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 186, comma 9 -bis, cod. strada, per violazione degli obblighi connessi al suo svolgimento, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, già applicata a suo carico con sentenza, pronunciata il 13 febbraio 2019 e divenuta irrevocabile il 3 aprile 2019. Contestualmente, ha ripristinato la pena sostituita, pari a un mese di arresto e 2.500 euro di ammenda. 2. [OSCURATO:PERSONA] sentenza, Mondino, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso, sviluppando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186 cod. strada e dell'art. 54 digs., 28 agosto 2000, n. 274, con riferimento agli artt.655 e 661 cod. proc. pen. e 3 d.m. 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità). Il Tribunale, ponendosi in insanabile contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata - che ha pacificamente individuato nel pubblico ministero l'organo deputato all'esecuzione delle sanzioni sostitutive -, ha ritenuto legittima la sequenza procedimentale nonostante il competente Procuratore della Repubblica non abbia comunicato l'avvio della procedura esecutiva al condannato, il quale, pertanto, non è stato messo a conoscenza né del termine di presentazione presso l'ente dove avrebbe dovuto svolgere il lavoro di pubblica utilità né della possibilità di revoca del beneficio in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento della prestazione. Non rileva la sola trasmissione all'UEPE della sentenza di condanna da parte del Tribunale di Cuneo. 2.2. Con il secondo motivo denunzia carenza di motivazione con riferimento agli artt. 125 e 173 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata non ha verificato l'esigibilità della prestazione ed il grado di collaborazione fornito dal condannato per soddisfare, entro il termine fissato, l'obbligo impostogli. Il giudice dell'esecuzione non ha attivato i poteri officiosi, di cui è titolare, per apprezzare la fondatezza delle giustificazioni dedotte dal condannato, il quale ha dedotto di avere sospeso la prestazione lavorativa non di sua iniziativa ma su richiesta dell'ente ed a causa della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid 19. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 58 d.lgs. n. 274 del 2000. Il giudice dell'esecuzione, per effetto della revoca, ha ripristinato l'intera pena cui il Mondino era stato condannato senza considerare che lo stesso aveva svolto 56 ore d lavoro su un totale di 80. Osserva, al riguardo, che gli artt. 56 e 58 d.lgs. n. 274 del 2000 impongono di prendere in considerazione l'attività di lavoro compiuta con esito favorevole prima della revoca alla stregua di pena espiata e di tradurre il periodo di lavoro residuo in pena detentiva alla luce degli indicati criteri di ragguaglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, relativo alla violazione delle norme che disciplinano l'esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato.L'art. 186 cod. strada, che vieta la guida di veicoli in stato di ebbrezza, incrimina, a titolo di contravvenzione, la relativa infrazione, qualora sia accertato no rma un tasso alcolemico di valore superiore alle soglie indicate nellbrytnia. Il successivo comma 9-bis stabilisce che, fuori dei casi in cui dal fatto sia derivato un incidente stradale, le pene dell'arresto e dell'ammenda possano essere sostituite, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. n. 274 del 2000, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Il lavoro di pubblica utilità ha, in ogni caso, durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e del ragguaglio a quest'ultima della pena pecuniaria, in ragione di un giorno di lavoro ogni 250 euro. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva, ovvero può limitarsi a dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il relativo procedimento esecutivo (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, Terzoli, Rv. 280085-01; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618-01; Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546-01; Sez. 4, n. 20043 del 05/03/2015, Torregrossa, Rv. 263890-01). Dopo che il Pubblico ministero competente abbia dato impulso all'esecuzione, è compito dell'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In caso di mancato avvio del medesimo, o di altra violazione connessa al suo svolgimento, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, procede alla revoca della pena sostitutiva e ripristina quella sostituita, ferma l'eventuale integrazione del reato di cui all'art. 56 d.lgs. n. 274 del 2000. 2. Tanto posto, il Collegio osserva che la denunciata inerzia del Pubblico ministero nell'avviare il procedimento esecutivo non ha avuto alcuna incidenza sui presupposti giustificativi della revoca della sanzione sostitutiva. Non vi è dubbio che nel caso in cui è stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 281189, che, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza) Ciò non esclude che il condannato possa, senza attendere l'iniziativa del pubblico ministero, legittimamente dare avvio all'esecuzione della sanzione sostituiva, prestando spontaneamente il lavoro di pubblica utilità presso l'ente indicato nella sentenza irrevocabile- Per di più, nel caso di specie non solo l'ente, prima dell'esecuzione spontanea, aveva tempestivamente ricevuto la prevista comunicazione, ma soprattutto il h4 condannato in costanza di prestazione(thiesto ed ottenuto dal competente giudice l'autorizzazione a sostituire l'ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità. E' pacifico, pertanto, che, a prescindere dall'iniziativa dell'organo competente, l'esecuzione della sanzione sostitutiva è, in concreto, iniziata e che l'autorità giudiziaria ne ha sancito il legittimo avvio con apposita autorizzazione. Di conseguenza, il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo è anche esso manifestamente infondato È il condannato che, in applicazione dei principi generali, ha l'onere, quanto meno, di allegare circostanze concrete dimostrative dell'inesigibilità della pena sostituiva. Nel caso in esame il Mondino si è limitato ad affermazioni sfornite di qualunque sostegno. 3. Il terzo motivo è fondato. E' approdo giurisprudenziale pacifico che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 (Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, Guarino; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456-01; Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260131-01), D'altra parte, il lavoro di pubblica utilità, come si evince dalle norme che lo disciplinano, chiaramente limitative della libertà personale, imponendo la prestazione di attività lavorativa gratuita in condizioni e con obblighi prestabiliti da rispettare, ha un contenuto afflittivo sicché l'irrogazione, a seguito della revoca dell'ammissione al lavoro di pubblica utilità regolarmente eseguita per un certo periodo, dell'applicazione dell'intera sanzione detentiva in precedenza sostituita darebbe luogo ad una gravosa duplicazione punitiva (cfr. Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, già citata, in motivazione) In altri termini, il comportamento del condannato inadempiente che non si sia del tutto sottratto all'esecuzione dell'attività impostagli a titolo di sanzione para- detentiva, ma ne abbia violato gli obblighi dopo una prima fase esecutiva caratterizzata da svolgimento regolare, susciterebbe una duplice reazione dell'ordinamento; da un lato la sanzione penale per il reato commesso ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 274/2000 e dall'altro il prolungamento della durata della pena originaria sostituita per effetto della revoca. E', quindi, necessario, per evitare tale irragionevole inasprimento punitivo, che pone nel nulla il pur corretto comportamento esecutivo tenuto, seppur temporalmente limitato, e che finirebbe per contrastare la finalità rieducativa del reo, cui anche il lavoro di pubblica utilità tende, una lettura coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada con gli artt. 55, commi 5 e 6, e 56 d.lgs. n.274 del 2000. Il Tribunale, a seguito delle revoca della sanzione sostitutiva, avrebbe dovuto, in conclusione, tenuto conto della durata del lavoro di pubblica utilità già scontato, della portata afflittiva, delle prescrizioni imposte e del comportamento tenuto dal condannato in costanza di esecuzione, determinare la data di decorrenza della revoca e, correlativa mente, la pena residua ancora da scontare secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada Poiché il provvedimento in verifica non si è attenuto ai superiori criteri interpretativi, ma ha in via automatica disposto la revoca retroattiva della pena sostitutiva, lo stesso va annullato con rinvio al Tribunale di Cuneo che dovrà compiere, tenendo conto del principio di diritto affermato, un nuovo giudizio sul ripristino dell'intera pena sostituita conducendo apposita indagine in merito ai complessivi comportamenti tenuti dal ricorrente, alla individuazione temporale delle violazioni compiute e alla loro incidenza sul periodo di esecuzione della sanzione sostitutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al ripristino dell'intera pena sostituita e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo. Dichiara inammissibile il