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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 31608/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 14329/2017proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo, n. 92, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Aureliana n. 63. - controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte di appello di Salerno, depositata in data 6 aprile 2017; 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di «acquisizione sanante» n. 64 dell’11 novembre 2015 , con la determinazione dell’indennizzo complessivo pari ad euro 564.101,88, di cui euro 326.011,83per il Comune di [OSCURATO:PERSONA],ed euro 238.090,05 per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con quantificazione del valore delle aree espropriate in euro 26 a metro quadrato per i terreni edificabili ubicati in Montecorvino ed in euro 18 al metro quadrato per i terreni agricoli in Pontecagnano.

Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto tempestiva l’opposizione, in quanto instaurata il 16 dicembre 2015, quindi entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001.

Quanto al merito, la Corte ha aderito alle conclusioni del CTU, in quanto all’avvio dell’esproprio le aree ubicate nel comune di Montecorvino avevano destinazione D industri ale, mentre quell e ubicata nel comune di Pontecagnano avevano destinazione urbanistica agricola E2.

In particolare, il CTU aveva ritenuto incongruo il prezzo di euro 26 al metro quadrato per i terreni siti in Montecorvino, «avendo le aree in questione una destinazione all’interno di un piano PIP» e «dovendosi, pertanto, eseguire la valutazione con riferimento all’indice di fabbricabilità territoriale di tale piano PIP».

I valori, poi, nella provincia di Salerno, variavano da circa 40 € al metro quadrato peraree più depresse, sino a circa 70- 80 € al metro quadrato per agglomerati in zone più sviluppate centrali;di q ui la congruità del valore unitario di euro 45 al metro quadrato «corrispondente al valore medio di comprensori PIP».

Il 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 CTU aveva anche tenuto conto di tutti i rilievi e le osservazioni formulate dalle parti, evidenziando, con riferimento alle aree in Montecorvino, che le stesse non potevano essere valutate con riferimento a lotti industriali «ad edificazione diretta», in quanto il comprensorio industriale di cui al piano regolatore generale, vigente nel 2006, era «privo di strade ed urbanizzazioni».

Con riferimento all’osservazione del Comune, il CTU ha rilevato che le aree erano sempre state ritenute incluse «in un comprensorio zona omogenea D»,con riferimento ad un «valore medio comprensoriale», e non «al valore di lotti industriali ad edificazione diretta».

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.

3. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] Consiglio, depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «tardività dell’azione proposta in primo grado.

Violazione di legge (art.54 del d.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001, in combinato disposto con l’art. 29 del decreto legislativo n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c.) - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti-insufficiente motivazione a base della decisione assunta».

In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto tempestiva l’opposizione, prendendo come punto di riferimento il provvedimento n.64 dell’11 novembre 2015, mentre tale determinazione era meramente confermativa di atti precedenti, ritualmente portati a conoscenza del Consiglio.

L’indennità indicata nel provvedimento n. 64 del 2015 era 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 perfettamente sovrapponibile a quella dei provvedimenti precedenti, ossia della delibera di giunta comunale n. 156 del 15 luglio 2015, come pure della determinazione del responsabile del settore patrimonio comunale demanio n. 47 del 18 settembre 2015, della nota a firma del responsabile del settore patrimonio comunale demanio, n.30278 del 18 settembre 2015.

L’impugnazione avrebbe dovuto riguardare, quindi la delibera della giunta comunale di Pontecagnano n. 156 del 15 luglio 2015, oltre che la determina n. 1028 del 18 settembre 2015.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. L’art. 54 del d.P.R.n. 327 del 2001 disciplina il procedimento di opposizione alla stima avverso l’indennità definitiva di espropriazione, individuata ai sensi dell’art. 21 del medesimo d.P.R..

Pertanto, si prevede che “decorsi 30 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità.

Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’art. 29 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150”.

Tale porzione della norma non è stata modificata dal d.lgs. n. 150 del 2011. 1.3.Si è anche di recente chiarito (Cass., sez. 1, 8 febbraio 2018, n. 3074), che la pronuncia del decreto di espropriazione segue di regola la sola offerta dell’indennità provvisoria, che, ai sensi dell’art. 23, primo comma, lettera c) d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell’indennità definitiva.

Nell’ipotesi eccezionale, però, in cui il decreto di espropriazione tardi, invece, ad essere emesso e, tuttavia, 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 nelle more sia ugualmente determinata l’indennità definitiva (ad opera della commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici) sorge la sola necessità che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell’indennità suddetta (artt . 27 e 23, primo comma, lett., d, ove significativamente la nomina dei tecnici è considerata solo “eventuale”); ciò significa che il legislatore ha considerato entrambe le ipotesi, sia quella fisiologica, relativa alla circostanza che in generale il decreto di espropriazione segue alla sola offerta dell’indennità provvisoria, sia quella eccezionale, in cui il decreto di espropriazione segue la stima definitiva; pertanto trova spiegazione l’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale stabilisce che «l’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio».

1.4. Nella specie trattasi di provvedimento di «acquisizione sanante» emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ente espropriante e beneficiario dell’espropriazione, ex art. 42-bis del d.P.R.n. 327 del 2001.

2. Costituisce principio ormai pacifico quello per cuil’art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001 costituisce una sorta di «procedimento espropriativo semplificatoed eccezionale», che dunque assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, sintetizzando in un unico atto lo svolgimento dell’intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma (Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71; Cass., sez.un., 29 ottobre 2015, n. 22096; Cass., sez.un., 25 marzo 2016, n. 6017; Cass., sez.un., 6 febbraio 2019, n. 6526; Cons.

Stato, [OSCURATO:PERSONA], n. 2 del 2016).

Si tratta dunque di una procedura espropriativa «eccezionale» e «complessa», prevedendosi un provvedimento 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, con la valutazione comparativa con i contrapposti interessi privati, evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.

2.1. Nella specie, il ricorrente ha sì dedotto che il provvedimento n.64 dell’11 novembre 2015, con cui è stata disposta l’acquisizione sanante ex art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 2001, era meramente confermativo dei provvedimenti precedenti, ma non ha in alcun modo indicato, né trascritto nei passi essenziali, il contenuto dei provvedimenti suddetti (delibera di giunta comunale n. 156 del 15 luglio 2015; determinazione del responsabile del settore patrimonio comunale demanio n.47 del 18 settembre 2015; nota protocollo n. 30.278 del 18 settembre 2015, a firma del responsabile del settore patrimonio comunale e demanio).

In tal modo, non si consente a questa Corte di comprendere il contenuto dei singoli provvedimenti, sì da poter constatare la dedotta identità di contenuto degli stessi.

2.2. Tra l’altro, nel controricorso si evidenzia l’assoluta diversità dei provvedimenti emessi; la delibera della giunta comunale di Pontecagnano n. 156 del 15 luglio 2015 si limita a prendere atto della sentenza n. 1016 del 26 maggio 2014 del Tar, con cui si è ingiunto all’amministrazione di attivare il procedimento ex art.42 bis del d.P.R. suddetto, oltre che di dare mandato al responsabile del settore patrimonio comunale per gli adempimenti consequenziali; il responsabile del settore patrimonio con determina n. 47 del 18 settembre 2015 ha approvato, in esecuzione della delibera n. 156 del 2015 e della sentenza del Tar 10 16 / 2014, il calcolo dell’indennizzo dovuto; il responsabile del settore patrimonio con la determina n.64 dell’11 novembre 2015 ha finalmente disposto , ex art. 42-bis, del d.P.R. n. 327 del 2001, l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Pontecagnano degli immobili di proprietà 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 del ricorrente.

Solo con quest’ultimo atto v’è stato, dunque, l’effettivo trasferimento della proprietà dei terreni.

3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «sull’erroneità della determinazione dell’indennità, dei criteri adottati ai fini della valutazione delle aree e della metodologia estimativa utilizzata.

Violazione e falsa applicazione di legge (art. 42 - bis del d.P.R.n. 327 del 2001 ; articoli 32,37 e 40 del d.P.R. n. 327 2001 e art.5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ).

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

La Corte d’appello, dunque, sarebbe incorsa in errore in quanto non ha tenuto conto in alcun modo del «vincolo di inedificabilità assoluta» gravante sugli immobili, in ragione della destinazione pubblicistica loro impressa.

Così facendo, la Corte d’appelloha disatteso la stima dei beni pari ad euro 26,00 m², per ritenere congrua la maggiore indennità pari ad euro 45,00 m².

Il consulente tecnico di parte del Comune, Ing. [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che i terreni siti nel territorio di Montecorvino, per l’estensione complessiva di mq 8851, all’epoca dell’approvazione del progetto, avevano una «destinazione urbanistica variabile», nel senso che solo 2269 m² risultavano avere destinazione «industriale nuova», quindi solo il 26,70% della superficie complessiva, mentre la superficie residua aveva destinazione urbanistica non compatibile con la «trasformazione edilizia diretta» presentando, dunque «permanenti vincoli all’edificazione futura».

In particolare, vi era la prevalenza nella misura del 73% di superficie non edificabili, tra cui «attrezzature collettive», «fascia di rispetto stradale e fluviale», «strada PRG», «verde attrezzato e sport».Inoltre, il CTU non aveva fornito alcun riferimento ad atti di compravendita effettivamente conclusi nel periodo di riferimento nel medesimo mercato 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 immobiliare omogeneo, avendo indicato valori compresi entro un range di variabilità molto ampio, dai 43 € al metro quadrato a 59 € al metro quadrato, concludendo per un valore medio di 45 € al metro quadrato.

Tra l’altro i valori di mercato del consorzio ASI di Salerno si riferivano a suoli industriali «in lotti di dimensioni adeguate» e, soprattutto,«dotati di tutte le opere di urbanizzazione primaria».

3.1. Il motivo è infondato. 3.2.Invero, per questa Corte, qualora il giu dice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass, sez. 1, 13 ottobre 2020, n. 22056; Cass., sez. 1, 11 giugno 2018, n. 15147; Cass., sez. 5, 6 maggio 2021, n. 11917); pertanto, il giudice del merito, dunque, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento (Cass., 3 aprile 2007, n. 8355; Cass., sez. 6-3, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., sez. 1, 24 dicembre 2013, n. 28647). 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017

3.3. Si è chiarito, peraltro, che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche.

Inoltre se il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicando, dei rilievi dei consulenti di parte, l’obbligo della motivazione è soddisfatto con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., sez. 6-3, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., sez. 1, 13 ottobre 2020, n. 22056; Cass., sez. 1, 3 aprile 2007, n. 8355).

In tali casi, le critiche di parte che tendono al riesamedegli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass., sez. 1, 9 gennaio 2009, n. 282).

3.4. Per un diverso indirizzo giurisprudenziale, nell’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio fossero state mosse critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dei difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di motivazione dovrebbe spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass., sez. 1, 11 giugno 2018, n. 15147; Cass., sez. 1, 21 novembre 2016, n. 23637; Cass., sez. 1, 13 dicembre 2006, n. 26694). 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 Va anche premesso che, in ogni caso, il ricorrente per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è tenuto ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del preteso difetto di motivazione, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., sez. 1, 3 giugno 2016, n. 11482; Cas., sez. 1, 17 luglio 2014, n. 16368; Cass., sez. 3, 28 marzo 2006, n. 7078). 4.La giurisprudenza più recente di questa Corte ritiene tuttavia che tali assunti non siano conciliabili con il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e con lo specifico vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel quale non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 1, 18 ottobre 2018, n. 26305); si è in particolare affermato che non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationemle conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio della quale dichiara di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass., sez. 6-3, 14 febbraio 2019, n. 4352).

Pertanto, il ricorrente non può limitarsi a dolersi del vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d’ufficio, senza affrontare e confutare 11Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 le specifiche critiche rivolte all’elaborato peritale dal difensore o dal consulentetecnico di parte, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l’esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare.

Non è la critica, in sé per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 e del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, ma il fatto storico, decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all’elaborato del perito (Cass., sez. 1, 16 marzo 2022, n. 8584; Cass., sez. 1 13 ottobre 2020, n. 22056). 5.Tra l’altro, questa Corte, con riferimento all’omesso esame della stessa consulenza tecnica d’ufficio ha svolto un ragionamento analogo.

Infatti, l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio-atto processuale che svolge funzioni di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente (Cass., sez. 6-3, 24 giugno 2020, n. 12387).

6. Va, poi, anche premesso che, per questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il criterio cd. sintetico- 12Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 comparativo, che è quello che meglio di ogni altro risponde alla perseguita finalità di accertamento del giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita (Cass., sez. 1, 9 maggio 2018, n. 11196), si risolve nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo, sicché il giudice per applicare correttamente detto criterio deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato (Cass., sez. 1, 31 dicembre 2019, n. 34743; Cass., sez. 1, 21 febbraio 2014, n. 4187).

Si è chiarito che, in tema di indennità di espropriazione, per la corretta applicazione del c.d. criterio "sintetico-comparativo", ciò che rileva non è la categoria degli atti da cui desumere il probabile valore di mercato dell'area, bensì il preventivo motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione e cioè l'accertamento che essi riguardino terreni con caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obbiettiva natura ed ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti; pertanto il prezzo di mercato può essere tratto anche da fonti diverse, quali cessioni volontarie, perizie giudiziarie, accertamenti di valore di natura fiscale, pubblicazioni specializzate di settore, negozi giuridici di natura privatistica, sempre che gli immobili che ne sono oggetto presentino indubbio carattere di omogeneità con l'immobile da stimare (Cass., sez. 1, 16 marzo 2012, n. 4210).

7. Nella specie, il ricorrente non ha riportato, neppure per stralcio, la relazione del consulente tecnico d’ufficio, non 13Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 consentendo a questa Corte di comprendere appieno il contenuto effettivo di tale relazione, contestato in questa sede. 8.Inoltre, la Corte d’appello , non solo ha richiamato integralmente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ma ha anche evidenziato quali erano state le critiche specifiche rivolte a tali conclusioni dai rispettivi consulenti tecnici di parte, riportando le ragioni per le quali il CTU aveva inteso disattenderle. 8.1.In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che «il CTU ing. [OSCURATO:PERSONA]Anna ha diligentemente compiuto indagini di mercato ed ha ritenuto incongruo il prezzo di 26 euro/mq per i terreni siti in MontecorvinoPugliano, avendo le aree in questione una destinazione all’interno di un piano PIP e dovendosi, pertanto, eseguire la valutazione con riferimento all’indice di fabbricabilità territoriale di tale piano PIP». 8.2.Per il giudice di appello il CTU ha anche chiarito che «in provincia di Salerno detti valori variano da circa 40 euro/mq per aree più depresse (Cilento interno) a circa 70-80 euro/mq per agglomerati in zone più sviluppate e centrali (Scafati, Pontecagnano, Battipaglia, Fisciano, Mercato S.Severino) ed ha anche sottolineato la detta incongruità alla luce degli stralci di agenzie immobiliari; ha, quindi, ritenuto congruo un valore unitario di 45 euro/mq, corrispondente al valore medio di comprensori PIP». 8.3.Il CTU, come evidenziato dalla Corte territoriale, ha poi risposto in modo analitico alle osservazioni del consulente di parte del Comune rilevando, quanto al valore di € 45,00 al mq che «le aree sono sempre state ritenute incluse in un comprensorio zona omogenea D e, quindi, come tali valutate, peraltro con riferimento ad un valore medio comprensoriale e non al valore di lotti industriali ad edificazione diretta». 14Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 La Corte d’appello ha poi ulteriormente chiarito che «quanto alla lamentata incongruità del valore di 45 euro/mq per le aree in [OSCURATO:PERSONA], [il CTU] ha considerato che esse non possono essere valutate con riferimento ai lotti industriali ad edificazione diretta in quanto il comprensorio industriale di cui al PRG vigente nel 2006 era privo di strade e urbanizzazioni e che il valore IMU non può essere considerato in quanto riferito a destinazione urbanistica del PRG approvato nel 2010, laddove la valutazione va eseguita con riferimento alla destinazione urbanistica 2006 poiché, ovviamente, nel 2010 la destinazione delle aree era quella derivata dal progetto dell’opera pubblica approvato». 8.5.La motivazione della Corte d’appello risulta, dunque, analitica e congrua, avendo esaminato tutti gli elementi istruttori presenti in atti e non incorrendo, quindi, nell’omesso esame di un fatto decisivo.

8.6. Il ricorrente, richiamando le considerazioni del CTP, Ing. [OSCURATO:PERSONA], si limita ad evidenziare che all’interno della superficie complessiva di metri quadri 8.851, la destinazione urbanistica delle particelle non sarebbe in alcun modo omogenea, in quanto solo le particelle 1204 e 840, per metri quadri, rispettivamente, 1429 e 840, per un totale di metri quadri 2269 avevano destinazione «industriale nuova», mentre il residuo delle particelle, pari al 73% della superficie complessiva, sarebbero non edificabili, in quanto appartenenti a «attrezzature collettive», «fascia di rispetto stradale e fluviale», «strada PRG», «verde attrezzato e sport».

8.7. La Corte d’appello, però, sul punto, richiamando le conclusioni del CTU ha sottolineato che le aree sono sempre state ritenute incluse in un comprensorio zona omogenea D, con espressa 15Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 valutazione in base al «valore comprensoriale», e non sulla scorta del valore di lotti industriali «ad edificazione diretta».

Su tale circostanza, come noto, questa Corte ha anche recentemente affermato che l e aree comprese dal piano regolatore generale nell'ambito di un piano per gli insediamenti produttivi (PIP) assumono carattere edificatorio e subiscono la conformazione propria del piano stesso, onde, nella determinazione del loro valore, come non si può tenere conto, ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione, dell'incidenza negativa esercitata sul valore dell'area dal vincolo specifico di destinazione preordinato all'esproprio, così sono invece suscettibili di considerazione i vincoli di conformazione al riguardo stabiliti, indipendentemente dall'espropriazione, in virtù della preesistente destinazione urbanistica legale e deve, perciò, in particolare, essere fatto riferimento agli "standards" del piano anzidetto, come, ad esempio, agli indici di fabbricabilità previsti da quest'ultimo(Cass., sez. 1, 31 maggio 2021, n. 15174; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17348; Cass., 24 marzo 2004, n. 5874).

Si deve tenere conto, allora, della «potenzialità edificatoria media» riferita alla «intera zona omogenea».

Inoltre, a l fine della determinazione dell'indennità d'espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto con la legge di conversione n. 359 del 1992, deve tenere conto delle previsioni di tale piano per l'edilizia in punto di densità volumetriche, quali varianti del piano regolatore, quando esse si traducano in indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie 16Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre si riferiscano «all'intera area»del piano stesso o ad una porzione differenziata per situazioni indipendenti dal progetto espropriativo(Cass., sez.un., 21 marzo 2001, n. 125).

9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 14329/2017proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo, n. 92, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Aureliana n. 63. - controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte di appello di Salerno, depositata in data 6 aprile 2017; 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di «acquisizione sanante» n. 64 dell’11 novembre 2015 , con la determinazione dell’indennizzo complessivo pari ad euro 564.101,88, di cui euro 326.011,83per il Comune di [OSCURATO:PERSONA],ed euro 238.090,05 per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con quantificazione del valore delle aree espropriate in euro 26 a metro quadrato per i terreni edificabili ubicati in Montecorvino ed in euro 18 al metro quadrato per i terreni agricoli in Pontecagnano. Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto tempestiva l’opposizione, in quanto instaurata il 16 dicembre 2015, quindi entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001. Quanto al merito, la Corte ha aderito alle conclusioni del CTU, in quanto all’avvio dell’esproprio le aree ubicate nel comune di Montecorvino avevano destinazione D industri ale, mentre quell e ubicata nel comune di Pontecagnano avevano destinazione urbanistica agricola E2. In particolare, il CTU aveva ritenuto incongruo il prezzo di euro 26 al metro quadrato per i terreni siti in Montecorvino, «avendo le aree in questione una destinazione all’interno di un piano PIP» e «dovendosi, pertanto, eseguire la valutazione con riferimento all’indice di fabbricabilità territoriale di tale piano PIP». I valori, poi, nella provincia di Salerno, variavano da circa 40 € al metro quadrato peraree più depresse, sino a circa 70- 80 € al metro quadrato per agglomerati in zone più sviluppate centrali;di q ui la congruità del valore unitario di euro 45 al metro quadrato «corrispondente al valore medio di comprensori PIP». Il 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 CTU aveva anche tenuto conto di tutti i rilievi e le osservazioni formulate dalle parti, evidenziando, con riferimento alle aree in Montecorvino, che le stesse non potevano essere valutate con riferimento a lotti industriali «ad edificazione diretta», in quanto il comprensorio industriale di cui al piano regolatore generale, vigente nel 2006, era «privo di strade ed urbanizzazioni». Con riferimento all’osservazione del Comune, il CTU ha rilevato che le aree erano sempre state ritenute incluse «in un comprensorio zona omogenea D»,con riferimento ad un «valore medio comprensoriale», e non «al valore di lotti industriali ad edificazione diretta». 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 3. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] Consiglio, depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «tardività dell’azione proposta in primo grado. Violazione di legge (art.54 del d.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001, in combinato disposto con l’art. 29 del decreto legislativo n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c.) - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti-insufficiente motivazione a base della decisione assunta». In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto tempestiva l’opposizione, prendendo come punto di riferimento il provvedimento n.64 dell’11 novembre 2015, mentre tale determinazione era meramente confermativa di atti precedenti, ritualmente portati a conoscenza del Consiglio. L’indennità indicata nel provvedimento n. 64 del 2015 era 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 perfettamente sovrapponibile a quella dei provvedimenti precedenti, ossia della delibera di giunta comunale n. 156 del 15 luglio 2015, come pure della determinazione del responsabile del settore patrimonio comunale demanio n. 47 del 18 settembre 2015, della nota a firma del responsabile del settore patrimonio comunale demanio, n.30278 del 18 settembre 2015. L’impugnazione avrebbe dovuto riguardare, quindi la delibera della giunta comunale di Pontecagnano n. 156 del 15 luglio 2015, oltre che la determina n. 1028 del 18 settembre 2015. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. L’art. 54 del d.P.R.n. 327 del 2001 disciplina il procedimento di opposizione alla stima avverso l’indennità definitiva di espropriazione, individuata ai sensi dell’art. 21 del medesimo d.P.R.. Pertanto, si prevede che “decorsi 30 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’art. 29 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150”. Tale porzione della norma non è stata modificata dal d.lgs. n. 150 del 2011. 1.3.Si è anche di recente chiarito (Cass., sez. 1, 8 febbraio 2018, n. 3074), che la pronuncia del decreto di espropriazione segue di regola la sola offerta dell’indennità provvisoria, che, ai sensi dell’art. 23, primo comma, lettera c) d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell’indennità definitiva. Nell’ipotesi eccezionale, però, in cui il decreto di espropriazione tardi, invece, ad essere emesso e, tuttavia, 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 nelle more sia ugualmente determinata l’indennità definitiva (ad opera della commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici) sorge la sola necessità che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell’indennità suddetta (artt . 27 e 23, primo comma, lett., d, ove significativamente la nomina dei tecnici è considerata solo “eventuale”); ciò significa che il legislatore ha considerato entrambe le ipotesi, sia quella fisiologica, relativa alla circostanza che in generale il decreto di espropriazione segue alla sola offerta dell’indennità provvisoria, sia quella eccezionale, in cui il decreto di espropriazione segue la stima definitiva; pertanto trova spiegazione l’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale stabilisce che «l’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio». 1.4. Nella specie trattasi di provvedimento di «acquisizione sanante» emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ente espropriante e beneficiario dell’espropriazione, ex art. 42-bis del d.P.R.n. 327 del 2001. 2. Costituisce principio ormai pacifico quello per cuil’art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001 costituisce una sorta di «procedimento espropriativo semplificatoed eccezionale», che dunque assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, sintetizzando in un unico atto lo svolgimento dell’intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma (Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71; Cass., sez.un., 29 ottobre 2015, n. 22096; Cass., sez.un., 25 marzo 2016, n. 6017; Cass., sez.un., 6 febbraio 2019, n. 6526; Cons. Stato, [OSCURATO:PERSONA], n. 2 del 2016). Si tratta dunque di una procedura espropriativa «eccezionale» e «complessa», prevedendosi un provvedimento 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, con la valutazione comparativa con i contrapposti interessi privati, evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione. 2.1. Nella specie, il ricorrente ha sì dedotto che il provvedimento n.64 dell’11 novembre 2015, con cui è stata disposta l’acquisizione sanante ex art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 2001, era meramente confermativo dei provvedimenti precedenti, ma non ha in alcun modo indicato, né trascritto nei passi essenziali, il contenuto dei provvedimenti suddetti (delibera di giunta comunale n. 156 del 15 luglio 2015; determinazione del responsabile del settore patrimonio comunale demanio n.47 del 18 settembre 2015; nota protocollo n. 30.278 del 18 settembre 2015, a firma del responsabile del settore patrimonio comunale e demanio). In tal modo, non si consente a questa Corte di comprendere il contenuto dei singoli provvedimenti, sì da poter constatare la dedotta identità di contenuto degli stessi. 2.2. Tra l’altro, nel controricorso si evidenzia l’assoluta diversità dei provvedimenti emessi; la delibera della giunta comunale di Pontecagnano n. 156 del 15 luglio 2015 si limita a prendere atto della sentenza n. 1016 del 26 maggio 2014 del Tar, con cui si è ingiunto all’amministrazione di attivare il procedimento ex art.42 bis del d.P.R. suddetto, oltre che di dare mandato al responsabile del settore patrimonio comunale per gli adempimenti consequenziali; il responsabile del settore patrimonio con determina n. 47 del 18 settembre 2015 ha approvato, in esecuzione della delibera n. 156 del 2015 e della sentenza del Tar 10 16 / 2014, il calcolo dell’indennizzo dovuto; il responsabile del settore patrimonio con la determina n.64 dell’11 novembre 2015 ha finalmente disposto , ex art. 42-bis, del d.P.R. n. 327 del 2001, l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Pontecagnano degli immobili di proprietà 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 del ricorrente. Solo con quest’ultimo atto v’è stato, dunque, l’effettivo trasferimento della proprietà dei terreni. 3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «sull’erroneità della determinazione dell’indennità, dei criteri adottati ai fini della valutazione delle aree e della metodologia estimativa utilizzata. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 42 - bis del d.P.R.n. 327 del 2001 ; articoli 32,37 e 40 del d.P.R. n. 327 2001 e art.5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La Corte d’appello, dunque, sarebbe incorsa in errore in quanto non ha tenuto conto in alcun modo del «vincolo di inedificabilità assoluta» gravante sugli immobili, in ragione della destinazione pubblicistica loro impressa. Così facendo, la Corte d’appelloha disatteso la stima dei beni pari ad euro 26,00 m², per ritenere congrua la maggiore indennità pari ad euro 45,00 m². Il consulente tecnico di parte del Comune, Ing. [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che i terreni siti nel territorio di Montecorvino, per l’estensione complessiva di mq 8851, all’epoca dell’approvazione del progetto, avevano una «destinazione urbanistica variabile», nel senso che solo 2269 m² risultavano avere destinazione «industriale nuova», quindi solo il 26,70% della superficie complessiva, mentre la superficie residua aveva destinazione urbanistica non compatibile con la «trasformazione edilizia diretta» presentando, dunque «permanenti vincoli all’edificazione futura». In particolare, vi era la prevalenza nella misura del 73% di superficie non edificabili, tra cui «attrezzature collettive», «fascia di rispetto stradale e fluviale», «strada PRG», «verde attrezzato e sport».Inoltre, il CTU non aveva fornito alcun riferimento ad atti di compravendita effettivamente conclusi nel periodo di riferimento nel medesimo mercato 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 immobiliare omogeneo, avendo indicato valori compresi entro un range di variabilità molto ampio, dai 43 € al metro quadrato a 59 € al metro quadrato, concludendo per un valore medio di 45 € al metro quadrato. Tra l’altro i valori di mercato del consorzio ASI di Salerno si riferivano a suoli industriali «in lotti di dimensioni adeguate» e, soprattutto,«dotati di tutte le opere di urbanizzazione primaria». 3.1. Il motivo è infondato. 3.2.Invero, per questa Corte, qualora il giu dice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass, sez. 1, 13 ottobre 2020, n. 22056; Cass., sez. 1, 11 giugno 2018, n. 15147; Cass., sez. 5, 6 maggio 2021, n. 11917); pertanto, il giudice del merito, dunque, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento (Cass., 3 aprile 2007, n. 8355; Cass., sez. 6-3, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., sez. 1, 24 dicembre 2013, n. 28647). 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 3.3. Si è chiarito, peraltro, che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche. Inoltre se il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicando, dei rilievi dei consulenti di parte, l’obbligo della motivazione è soddisfatto con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., sez. 6-3, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., sez. 1, 13 ottobre 2020, n. 22056; Cass., sez. 1, 3 aprile 2007, n. 8355). In tali casi, le critiche di parte che tendono al riesamedegli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass., sez. 1, 9 gennaio 2009, n. 282). 3.4. Per un diverso indirizzo giurisprudenziale, nell’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio fossero state mosse critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dei difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di motivazione dovrebbe spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass., sez. 1, 11 giugno 2018, n. 15147; Cass., sez. 1, 21 novembre 2016, n. 23637; Cass., sez. 1, 13 dicembre 2006, n. 26694). 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 Va anche premesso che, in ogni caso, il ricorrente per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è tenuto ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del preteso difetto di motivazione, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., sez. 1, 3 giugno 2016, n. 11482; Cas., sez. 1, 17 luglio 2014, n. 16368; Cass., sez. 3, 28 marzo 2006, n. 7078). 4.La giurisprudenza più recente di questa Corte ritiene tuttavia che tali assunti non siano conciliabili con il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e con lo specifico vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel quale non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 1, 18 ottobre 2018, n. 26305); si è in particolare affermato che non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationemle conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio della quale dichiara di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass., sez. 6-3, 14 febbraio 2019, n. 4352). Pertanto, il ricorrente non può limitarsi a dolersi del vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d’ufficio, senza affrontare e confutare 11Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 le specifiche critiche rivolte all’elaborato peritale dal difensore o dal consulentetecnico di parte, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l’esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. Non è la critica, in sé per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 e del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, ma il fatto storico, decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all’elaborato del perito (Cass., sez. 1, 16 marzo 2022, n. 8584; Cass., sez. 1 13 ottobre 2020, n. 22056). 5.Tra l’altro, questa Corte, con riferimento all’omesso esame della stessa consulenza tecnica d’ufficio ha svolto un ragionamento analogo. Infatti, l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio-atto processuale che svolge funzioni di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente (Cass., sez. 6-3, 24 giugno 2020, n. 12387). 6. Va, poi, anche premesso che, per questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il criterio cd. sintetico- 12Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 comparativo, che è quello che meglio di ogni altro risponde alla perseguita finalità di accertamento del giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita (Cass., sez. 1, 9 maggio 2018, n. 11196), si risolve nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo, sicché il giudice per applicare correttamente detto criterio deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato (Cass., sez. 1, 31 dicembre 2019, n. 34743; Cass., sez. 1, 21 febbraio 2014, n. 4187). Si è chiarito che, in tema di indennità di espropriazione, per la corretta applicazione del c.d. criterio "sintetico-comparativo", ciò che rileva non è la categoria degli atti da cui desumere il probabile valore di mercato dell'area, bensì il preventivo motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione e cioè l'accertamento che essi riguardino terreni con caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obbiettiva natura ed ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti; pertanto il prezzo di mercato può essere tratto anche da fonti diverse, quali cessioni volontarie, perizie giudiziarie, accertamenti di valore di natura fiscale, pubblicazioni specializzate di settore, negozi giuridici di natura privatistica, sempre che gli immobili che ne sono oggetto presentino indubbio carattere di omogeneità con l'immobile da stimare (Cass., sez. 1, 16 marzo 2012, n. 4210). 7. Nella specie, il ricorrente non ha riportato, neppure per stralcio, la relazione del consulente tecnico d’ufficio, non 13Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 consentendo a questa Corte di comprendere appieno il contenuto effettivo di tale relazione, contestato in questa sede. 8.Inoltre, la Corte d’appello , non solo ha richiamato integralmente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ma ha anche evidenziato quali erano state le critiche specifiche rivolte a tali conclusioni dai rispettivi consulenti tecnici di parte, riportando le ragioni per le quali il CTU aveva inteso disattenderle. 8.1.In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che «il CTU ing. [OSCURATO:PERSONA]Anna ha diligentemente compiuto indagini di mercato ed ha ritenuto incongruo il prezzo di 26 euro/mq per i terreni siti in MontecorvinoPugliano, avendo le aree in questione una destinazione all’interno di un piano PIP e dovendosi, pertanto, eseguire la valutazione con riferimento all’indice di fabbricabilità territoriale di tale piano PIP». 8.2.Per il giudice di appello il CTU ha anche chiarito che «in provincia di Salerno detti valori variano da circa 40 euro/mq per aree più depresse (Cilento interno) a circa 70-80 euro/mq per agglomerati in zone più sviluppate e centrali (Scafati, Pontecagnano, Battipaglia, Fisciano, Mercato S.Severino) ed ha anche sottolineato la detta incongruità alla luce degli stralci di agenzie immobiliari; ha, quindi, ritenuto congruo un valore unitario di 45 euro/mq, corrispondente al valore medio di comprensori PIP». 8.3.Il CTU, come evidenziato dalla Corte territoriale, ha poi risposto in modo analitico alle osservazioni del consulente di parte del Comune rilevando, quanto al valore di € 45,00 al mq che «le aree sono sempre state ritenute incluse in un comprensorio zona omogenea D e, quindi, come tali valutate, peraltro con riferimento ad un valore medio comprensoriale e non al valore di lotti industriali ad edificazione diretta». 14Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 La Corte d’appello ha poi ulteriormente chiarito che «quanto alla lamentata incongruità del valore di 45 euro/mq per le aree in [OSCURATO:PERSONA], [il CTU] ha considerato che esse non possono essere valutate con riferimento ai lotti industriali ad edificazione diretta in quanto il comprensorio industriale di cui al PRG vigente nel 2006 era privo di strade e urbanizzazioni e che il valore IMU non può essere considerato in quanto riferito a destinazione urbanistica del PRG approvato nel 2010, laddove la valutazione va eseguita con riferimento alla destinazione urbanistica 2006 poiché, ovviamente, nel 2010 la destinazione delle aree era quella derivata dal progetto dell’opera pubblica approvato». 8.5.La motivazione della Corte d’appello risulta, dunque, analitica e congrua, avendo esaminato tutti gli elementi istruttori presenti in atti e non incorrendo, quindi, nell’omesso esame di un fatto decisivo. 8.6. Il ricorrente, richiamando le considerazioni del CTP, Ing. [OSCURATO:PERSONA], si limita ad evidenziare che all’interno della superficie complessiva di metri quadri 8.851, la destinazione urbanistica delle particelle non sarebbe in alcun modo omogenea, in quanto solo le particelle 1204 e 840, per metri quadri, rispettivamente, 1429 e 840, per un totale di metri quadri 2269 avevano destinazione «industriale nuova», mentre il residuo delle particelle, pari al 73% della superficie complessiva, sarebbero non edificabili, in quanto appartenenti a «attrezzature collettive», «fascia di rispetto stradale e fluviale», «strada PRG», «verde attrezzato e sport». 8.7. La Corte d’appello, però, sul punto, richiamando le conclusioni del CTU ha sottolineato che le aree sono sempre state ritenute incluse in un comprensorio zona omogenea D, con espressa 15Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 valutazione in base al «valore comprensoriale», e non sulla scorta del valore di lotti industriali «ad edificazione diretta». Su tale circostanza, come noto, questa Corte ha anche recentemente affermato che l e aree comprese dal piano regolatore generale nell'ambito di un piano per gli insediamenti produttivi (PIP) assumono carattere edificatorio e subiscono la conformazione propria del piano stesso, onde, nella determinazione del loro valore, come non si può tenere conto, ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione, dell'incidenza negativa esercitata sul valore dell'area dal vincolo specifico di destinazione preordinato all'esproprio, così sono invece suscettibili di considerazione i vincoli di conformazione al riguardo stabiliti, indipendentemente dall'espropriazione, in virtù della preesistente destinazione urbanistica legale e deve, perciò, in particolare, essere fatto riferimento agli "standards" del piano anzidetto, come, ad esempio, agli indici di fabbricabilità previsti da quest'ultimo(Cass., sez. 1, 31 maggio 2021, n. 15174; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17348; Cass., 24 marzo 2004, n. 5874). Si deve tenere conto, allora, della «potenzialità edificatoria media» riferita alla «intera zona omogenea». Inoltre, a l fine della determinazione dell'indennità d'espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto con la legge di conversione n. 359 del 1992, deve tenere conto delle previsioni di tale piano per l'edilizia in punto di densità volumetriche, quali varianti del piano regolatore, quando esse si traducano in indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie 16Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 14329/2017 al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre si riferiscano «all'intera area»del piano stesso o ad una porzione differenziata per situazioni indipendenti dal progetto espropriativo(Cass., sez.un., 21 marzo 2001, n. 125). 9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro
Sentenza Cassazione n. 31608/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris