CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 gennaio 2021
Cassazione n. 36949/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/10/2020 della CORTE APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 27 ottobre 2020 (dep. il giorno 8 gennaio 2021) la Corte di Appello di Firenze ha confermato il provvedimento del 27 novembre 2019, con il quale il Tribunale di Firenze aveva applicato a Andrea TONCIC la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre ed aveva disposto la confisca delle unità immobiliari site in [OSCURATO:PERSONA], via dello Zizzolo nn. 19 e 19/B, nonché di due autovetture. 2. Nell'interesse dei terzi Debora TONCIC, Simone TONCIC e Francesco TONCIC, è stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di secondo grado nella parte in cui ha reso la detta statuizione ablativa, formulando un unico motivo. I ricorrenti hanno, in particolare, denunciato la violazione di legge, a cagione della motivazione apparente sulla prova della convivenza del proposto con i medesimi terzi interessati e la violazione degli artt. 19, comma 3, e 24 d. Igs. 159/2011. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi perché con essi non è stata denunciata una violazione di legge (come invece consentito dall'art. 10 d.lgs. 159/2011), in quanto - nonostante si sia dedotto che la motivazione del decreto impugnato sarebbe apparente - sarebbero state prospettate censure di fatto o, al più, sarebbe stato dedotto il vizio di motivazione; inoltre, il ricorso sarebbe ulteriormente inammissibile per carenza di interesse poiché avrebbe argomentato solo rispetto a una delle rationes decidendi che il decreto impugnato ha posto a fondamento della confisca dell'immobile intestato a Simone TONCIC. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con l'impugnazione si è dedotto, quale violazione di legge, che la Corte di merito avrebbe reso una motivazione apparente in ordine alla ritenuta convivenza tra i ricorrenti e il proposto Andrea TONCIC, convivenza che ha costituito il presupposto della confisca dei cespiti intestati ai primi. La difesa ha rappresentato: - di aver allegato, con l'atto di appello, che il Tribunale aveva ritenuto accertata la convivenza tra il proposto e i suoi congiunti sulla scorta di un dato erroneo, ossia che l'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via dello Zizzolo n. 19 fosse stato condotto in locazione da Andrea TONCIC (quantunque, invece, la conduttrice di esso fosse Debora TONCIC e il proposto fosse invece conduttore di altro immobile sito a Buggiano, come si trarrebbe dai contratti di locazione in atti); - che la Corte di appello ha rigettato il gravame, pur rilevando l'erronea attribuzione da parte del Tribunale ad Andrea TONCIC della qualità di conduttore dell'immobile di via dello Zizzolo, osservando che il Collegio di primo grado aveva in realtà tratto il rapporto di convivenza dalle risultanze anagrafiche (dato questo in contrasto con quanto esposto nel decreto del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe stato consapevole che non sempre il dato formale della residenza anagrafica corrisponde alla realtà); - che comunque la convivenza non potrebbe ritenersi dimostrata neppure sulla base della motivazione esposta nel decreto impugnato, poiché la Corte di appello l'avrebbe ritenuta sulla scorta degli atti allegati alla proposta e, in particolare, da quanto emerso dai servizi di osservazione effettuati dalla Guardia di Finanza in via dello Zizzolo, e tuttavia: • nell'arco di due mesi (febbraio-marzo 2019) la presenza fisica dei Andrea TONCIC nell'immobile in discorso è stato riscontrata solo in due occasioni e se il proposto fosse stato in effetti convivente con i familiari (in particolare con Debora e Simone TONCIC), la sua presenza in loco sarebbe stata rilevata in più occasioni; • la convivenza - contrariamente a quanto parrebbe aver ritenuto la Corte di merito - non potrebbe desumersi dal fatto che le vetture parcheggiate nei pressi dell'immobile in parola, intestate ai familiari del proposto, fossero nella disponibilità di quest'ultimo; • i servizi di osservazione erano finalizzati soltanto ad accertare la proprietà in capo ad Andrea TONCIC dei veicoli, dunque non potrebbero riscontrare il suo rapporto di convivenza con i congiunti, rapporto che la Guardia dì Finanza ha considerato come accertato traendo da ciò la conclusione che le vetture ivi parcheggiate fossero nella disponibilità del proposto; - di conseguenza, difetterebbe la prova del rapporto di convivenza e la motivazione del decreto impugnato sarebbe apparente rispetto alle censure mosse con l'atto di appello ed avrebbe illegittimamente fatto applicazione del regime probatorio conseguente da tale erroneo presupposto, così violando gli artt. 19, comma 3, e 24 d. Igs. 159/2011. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 3. Nel caso in esame non può ravvisarsi, con evidenza, una motivazione apparente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa che, a ben vedere, ha in realtà allegato «un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), ossia un vizio di motivazione che potrebbe rilevare sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere ritualmente dedotto in relazione al decreto impugnato. Difatti, quest'ultimo provvedimento, dopo aver dato conto dell'erronea attribuzione ad Andrea TONCIC - in un passo del decreto del Tribunale - della qualità di conduttore dell'immobile sopra indicato ed aver, per vero, osservato come in altra parte del decreto di primo grado la locataria venisse correttamente indicata in Debora TONCIC, ha osservato che il rapporto di convivenza tra il proposto e i familiari era stato affermato alla luce delle risultanze anagrafiche (puntualizzando che dal certificato di residenza storico Andrea TONCIC è risultato risiedere con i genitori e i fratelli in Montecatini, via dello Zizzolo n. 19/B, dal 2016) ed ha richiamato - a conferma di tale dato - l'esito dei servizi di osservazione svolti tra il febbraio e il marzo del 2019, aggiungendo che il contratto di locazione dell'immobile sito a Buggiano, stipulato nel 2013 da Andrea TONCIC, non consente di dubitare del rapporto di convivenza con i congiunti nel quinquennio precedente alla domanda ablativa, sia perché il proposto non risulta avervi mai risieduto in effetti, sia perché negli atti che lo riguardano tale luogo non è mapi indicato come suo domicilio, sia infine perché egli risulta aver stipulato con l'atto negoziale appena richiamato solo una locazione transitoria per un periodo non eccedente i dodici mesi. Dunque, il [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha dato conto non solo delle ragioni per cui ha ritenuto infondate le censure al decreto del Tribunale ma anche di quelle per cui ha condiviso del decisione del primo Collegio, esponendo il percorso logico e gli elementi risultanti dagli atti del procedimento su cui ha fondato la statuizione. Ragion per cui il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui ha allegato che la motivazione del decreto impugnato sarebbe apparente e, comunque, inammissibile nella parte in cui ha dedotto il vizio della motivazione (non occorrendo allora rilevare che con esso è stato sollecitato pure, in definitiva, un diverso apprezzamento di fatto, che non può compiersi in questa sede di legittimità). 4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f