CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38033/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in ordine al reato di cui all' art 73, comma 1, d.P.R. 309/90, consumato per avere ceduto in più occasioni delle dosi di cocaina è inammissibile in quanto intrinsecamente generico. Difatti, l'unico motivo di censura si risolve in una tautologica critica all'operato del giudice di appello sotto il profilo della congruità della pena e della ritenuta continuazione, senza contenere alcuna effettiva censura rispetto all'ampio apparato motivazionale della sentenza di secondo grado, con conseguente perfezionamento della fattispecie di aspecificità estrinseca. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere