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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 15441/2023

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el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 8634/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma , [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata – avverso la sentenza n. 2899 /20 20 del Tribunale di Palermo , depositata il 29.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.3.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 8634/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo, in totale riforma della sentenza n. 4536/2018 del locale Giudice di pace, rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 29620169026115121000, relativa alla sottostante cartella in p r ecedenza notificatagli.

Nel riformare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello rigettò anzitutto l’eccezione di tardività dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e –a differenza del primo giudice - ritenne non maturata la prescrizione quinquennale del credito intimato, riveniente da sanzioni per violazioni del Codice della strada, in quanto essa era stata validamente interrotta dalla notifica di una precedente intimazione di pagamento in data 31.8.2017.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese.Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.170, 285, 325, 326, 327 e 479 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale accolto l’eccezione di tardività dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente che, a seguito della notifica della sentenza di primo grado effettuata in forma esecutiva dal proprio difensore distrattario in data 10.1.2019, l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro i successivi trenta giorni; rileva che il principio richiamato dal Tribunale –per cui la notifica della sentenza da parte del difensore N. 8634/21R.G. distrattario in forma esecutiva non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare –non è applicabile nel caso in cui la parte destinataria della notifica si sia difesa da sé nel giudizio di primo grado, come avvenuto nella specie. 1.2 –Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c, nonché degli artt. 212 e 214 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto non sufficientemente specifico il disconoscimento della copia della relata di notifica della cartella di pagamento 1.3 – Con il terzo motivo, infine, si denuncia omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver il Tribunale tenuto conto che la propria apparente sottoscrizione nella relata di notifica della cartella di pagamento era stata ritualmente disconosciuta da esso ricorrente. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile per mancanza di una benchè sommaria, idonea illustrazione dei fatti di causa.

L’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, prevede infattiche il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, “ l’esposizione sommaria dei fatti di causa”; al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il fatto deve intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc. -v.

Cass. n. 1959/2004).

Quanto poi alla sommarietà che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l’esposizione, è costante N. 8634/21R.G. l’insegnamento secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito” (così, Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015).

La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”.

Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass.n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘ viva ’ o meno ” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi N. 8634/21R.G. di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.2 – Ora, così inquadrato il tema del contenuto indispensabile del ricorso (questione che in verità va estesa anche alla tecnica del c.d. assemblaggio, il cui esame va però qui omesso perché non rilevante nella specie), ritiene la Corte che il ricorrente sia incorsoin una inadeguata esposizione, in relazione al primo motivo, giacché non viene riportata, o almeno sunteggiata, la relata di notifica della sentenza di primo grado in forma esecutiva , da cui evincere che – al contrario di quanto accertato dal giudice d’appello –l’adempimento non era stato effettuato al solo fine di recuperare le spe se in favore del procuratore distrattario, ma anche allo scopo di far decorrere il termine breve per impugnare.

La Corte, dunque, non è stata messa in condizione di verificare, sulla base della mera lettura del ricorso, la potenziale decisività della censura, donde la sua inammissibilità. 3.1– Il secondo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perché inerenti alla medesima questione; essi sono inammissibili.

Occorre muovere, anzitutto, dalla consolidata giurisprudenza secondo cui “L'art.2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.

Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia N. 8634/21R.G. fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e no n equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche ‘aliunde’” (Cass. n. 4476/2009; più recentemente, Cass. n. 13425/2014; si veda anche Cass. n. 23902/2017 e Cass. n. 23426/2020, ove si valorizza il ricorso a presunzioni).

Ancora, al riguardo, è stato affermato che “Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione” (Cass. n. 4053/2018).

Peraltro, va segnalato che, circa l’utilizzabilità del procedimento di verificazione, sussiste anche un orientamento opposto, che appunto nega l’applicabilità dell’art. 215 c.p.c. (in particolare, Cass. n. 14950/2018; Cass. n. 1324/2022).

Tanto premesso, ritiene la Corte di non dover optare né per l’una, né per l’altra soluzione ermeneutica in apparente conflitto, giacché costituisce questione preliminare ed esigenza comune ad entrambe le prospettive quella secondo cui la contestazione della conformità all’originale del documento prodotto in copia debba essere in ogni caso sufficientemente specifica.

Detto onere di specificità, nella giurisprudenza di legittimità, è condivisibilmente inteso nel senso che “La contestazione della conformità all'originale di un N. 8634/21R.G. documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della ‘conformità della fotocopia prodotta all'originale’)” (così, Cass. n. 27633/2018; v. anche, ex multis, Cass. n. 29993/2017 e Cass. n. 12730/2016). 3.2– Ebbene, è proprio nel solco di tale principio che il Tribunale ha ritenuto che il disconoscimento operato dalDi Fresco fosse del tutto generico ed in quanto tale inidoneo a determinare l’effetto di cui all’art. 2719 c.c., con conseguente piena utilizzabilità del documento prodotto in copia.

Il giudice d ’appello, in particolare, ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], nel disconoscerela copia della relata di notifica della cartella, non aveva indicato in cosa essa differisse dall’originale, né ne aveva negato tout court l’esistenza.

Ebbene si tratta di valutazioni che non restano scalfite dalla proposizione delle censure in esame, che si limitano a ribadire la sufficiente specificità del disconoscimentoeffettuato, pure negando la necessità di indicare analiticamente la diversità tra il contenuto dell’atto prodotto in copia e l’originale, ed altresì attribuendo alla mancanza di qualità di pubblico ufficiale del rappresentante dell’agente della riscossione (che evidentemente aveva certificato la conformità della copia all’originale) l’impossibilità di cons iderare autenticata la sottoscrizione “[OSCURATO:PERSONA]”.

Nel far ciò, il ricorrente propone dunque censure N. 8634/21R.G. aspecifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., e dall’altro non coglie la ratio decidendidell’impugnata sentenza, sul punto, giacché il Tribunale non ha affatto attribuito valenza decisiva alla detta certificazionedi conformità, ma s’è limitato a prendere atto della inidoneità del disconoscimento, traendo le debite conseguenze, prima evidenziate.

Da quanto precede discende, dunque, l’inammissibilità dei mezzi in esame. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile .

N ulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, l’intimata non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 8634/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma , [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata – avverso la sentenza n. 2899 /20 20 del Tribunale di Palermo , depositata il 29.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.3.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 8634/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo, in totale riforma della sentenza n. 4536/2018 del locale Giudice di pace, rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 29620169026115121000, relativa alla sottostante cartella in p r ecedenza notificatagli. Nel riformare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello rigettò anzitutto l’eccezione di tardività dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e –a differenza del primo giudice - ritenne non maturata la prescrizione quinquennale del credito intimato, riveniente da sanzioni per violazioni del Codice della strada, in quanto essa era stata validamente interrotta dalla notifica di una precedente intimazione di pagamento in data 31.8.2017. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese.Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.170, 285, 325, 326, 327 e 479 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale accolto l’eccezione di tardività dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente che, a seguito della notifica della sentenza di primo grado effettuata in forma esecutiva dal proprio difensore distrattario in data 10.1.2019, l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro i successivi trenta giorni; rileva che il principio richiamato dal Tribunale –per cui la notifica della sentenza da parte del difensore N. 8634/21R.G. distrattario in forma esecutiva non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare –non è applicabile nel caso in cui la parte destinataria della notifica si sia difesa da sé nel giudizio di primo grado, come avvenuto nella specie. 1.2 –Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c, nonché degli artt. 212 e 214 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto non sufficientemente specifico il disconoscimento della copia della relata di notifica della cartella di pagamento 1.3 – Con il terzo motivo, infine, si denuncia omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver il Tribunale tenuto conto che la propria apparente sottoscrizione nella relata di notifica della cartella di pagamento era stata ritualmente disconosciuta da esso ricorrente. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile per mancanza di una benchè sommaria, idonea illustrazione dei fatti di causa. L’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, prevede infattiche il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, “ l’esposizione sommaria dei fatti di causa”; al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il fatto deve intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc. -v. Cass. n. 1959/2004). Quanto poi alla sommarietà che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l’esposizione, è costante N. 8634/21R.G. l’insegnamento secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito” (così, Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015). La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”. Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass.n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘ viva ’ o meno ” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi N. 8634/21R.G. di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.2 – Ora, così inquadrato il tema del contenuto indispensabile del ricorso (questione che in verità va estesa anche alla tecnica del c.d. assemblaggio, il cui esame va però qui omesso perché non rilevante nella specie), ritiene la Corte che il ricorrente sia incorsoin una inadeguata esposizione, in relazione al primo motivo, giacché non viene riportata, o almeno sunteggiata, la relata di notifica della sentenza di primo grado in forma esecutiva , da cui evincere che – al contrario di quanto accertato dal giudice d’appello –l’adempimento non era stato effettuato al solo fine di recuperare le spe se in favore del procuratore distrattario, ma anche allo scopo di far decorrere il termine breve per impugnare. La Corte, dunque, non è stata messa in condizione di verificare, sulla base della mera lettura del ricorso, la potenziale decisività della censura, donde la sua inammissibilità. 3.1– Il secondo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perché inerenti alla medesima questione; essi sono inammissibili. Occorre muovere, anzitutto, dalla consolidata giurisprudenza secondo cui “L'art.2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia N. 8634/21R.G. fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e no n equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche ‘aliunde’” (Cass. n. 4476/2009; più recentemente, Cass. n. 13425/2014; si veda anche Cass. n. 23902/2017 e Cass. n. 23426/2020, ove si valorizza il ricorso a presunzioni). Ancora, al riguardo, è stato affermato che “Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione” (Cass. n. 4053/2018). Peraltro, va segnalato che, circa l’utilizzabilità del procedimento di verificazione, sussiste anche un orientamento opposto, che appunto nega l’applicabilità dell’art. 215 c.p.c. (in particolare, Cass. n. 14950/2018; Cass. n. 1324/2022). Tanto premesso, ritiene la Corte di non dover optare né per l’una, né per l’altra soluzione ermeneutica in apparente conflitto, giacché costituisce questione preliminare ed esigenza comune ad entrambe le prospettive quella secondo cui la contestazione della conformità all’originale del documento prodotto in copia debba essere in ogni caso sufficientemente specifica. Detto onere di specificità, nella giurisprudenza di legittimità, è condivisibilmente inteso nel senso che “La contestazione della conformità all'originale di un N. 8634/21R.G. documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della ‘conformità della fotocopia prodotta all'originale’)” (così, Cass. n. 27633/2018; v. anche, ex multis, Cass. n. 29993/2017 e Cass. n. 12730/2016). 3.2– Ebbene, è proprio nel solco di tale principio che il Tribunale ha ritenuto che il disconoscimento operato dalDi Fresco fosse del tutto generico ed in quanto tale inidoneo a determinare l’effetto di cui all’art. 2719 c.c., con conseguente piena utilizzabilità del documento prodotto in copia. Il giudice d ’appello, in particolare, ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], nel disconoscerela copia della relata di notifica della cartella, non aveva indicato in cosa essa differisse dall’originale, né ne aveva negato tout court l’esistenza. Ebbene si tratta di valutazioni che non restano scalfite dalla proposizione delle censure in esame, che si limitano a ribadire la sufficiente specificità del disconoscimentoeffettuato, pure negando la necessità di indicare analiticamente la diversità tra il contenuto dell’atto prodotto in copia e l’originale, ed altresì attribuendo alla mancanza di qualità di pubblico ufficiale del rappresentante dell’agente della riscossione (che evidentemente aveva certificato la conformità della copia all’originale) l’impossibilità di cons iderare autenticata la sottoscrizione “[OSCURATO:PERSONA]”. Nel far ciò, il ricorrente propone dunque censure N. 8634/21R.G. aspecifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., e dall’altro non coglie la ratio decidendidell’impugnata sentenza, sul punto, giacché il Tribunale non ha affatto attribuito valenza decisiva alla detta certificazionedi conformità, ma s’è limitato a prendere atto della inidoneità del disconoscimento, traendo le debite conseguenze, prima evidenziate. Da quanto precede discende, dunque, l’inammissibilità dei mezzi in esame. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile . N ulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, l’intimata non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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